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Circolare INPS n. 105 del 13.07.2004
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Eventi sismici verificatisi nella Regione Molise e in provincia di Foggia nell’autunno del 2002.Ulteriore proroga del termine finale di sospensione contributiva e ampliamento dell’elenco dei comuni della provincia di Foggia destinatari dell’agevolazione. Recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 105 del 13.07.2004SOMMARIO: Si illustrano le norme disciplinanti l’ampliamento delle agevolazioni citate in oggetto e si impartiscono le disposizioni relative al pagamento dei contributi sospesi a norma dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 245/2002, convertito in legge n. 286/2002
1) PREMESSA.
Con la circolare n. 41 del 26 febbraio 2003 sono state illustrate, fra l’altro, le norme riguardanti la sospensione contributiva prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. 4.11.2002, n. 245, convertito in legge 27.12.2002, n. 286 (1) in favore delle popolazioni della regione Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici verificatisi il 29 e il 31 ottobre 2002. Come è noto, la medesima norma prevedeva anche, per lo stesso periodo, la sospensione di “tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati… e dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi…”(1) (G.U. n. 304 del 30.12.2002)
Prima di dettare, con la presente circolare, le disposizioni relative al pagamento dei contributi in discorso, si rammenta che il periodo oggetto della sospensione - compreso inizialmente tra il 31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 - è stato ampliato, dapprima, al 30 giugno 2003 (per la sola provincia di Campobasso) dall’ordinanza n. 3279 del 10.4.2003; successivamente, è stato prorogato al 31 marzo 2004 - sia per la provincia di Campobasso che per la provincia di Foggia - e, da ultimo, l’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 3344 del 19.3.2004 (1) e l’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 3354 del 7.5.2004 (2) hanno nuovamente prorogato il dies ad quem in discorso al 31 dicembre 2005.
Inoltre, con Decreto n. 85 del 6.4.2004, il Commissario Delegato per la provincia di Foggia “rilevato che si rende opportuno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/02, recepire in apposito atto i comuni interessati dagli eventi sismici” ha stilato un elenco dei comuni di quella provincia, destinatari della sospensione, di dimensioni più ampie di quello a suo tempo elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DPC –CG/007287 del 14.2.2003 e diramato con la circolare n. 41 del 26.2.2003. Tale nuovo elenco viene riportato in allegato alla presente circolare.
Si sottolinea, inoltre, che a causa della concessa sospensione dei termini “di esecuzione del pagamento in misura ridotta” possono fruire del beneficio in discorso anche i soggetti che abbiano ancora in corso il pagamento rateale previsto dall’art. 4 del D.L. 28.3.1997, n. 79 convertito in legge 28.5.1997, n. 140 (3). In questa ipotesi, il pagamento delle rate nel frattempo scadute dovrà avvenire in unica soluzione entro il 16 marzo 2006 e quelle con scadenza successiva dovranno essere pagate alle scadenze originariamente stabilite.2) DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI.
L’art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 3253 del 29.11.2002 stabilisce che “la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali…non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa".
Ciò significa che sono previste 304 rate mensili, uguali e consecutive (38 mesi di sospensione x 8 = 304 rate) la prima delle quali da pagarsi entro il 16 marzo 2006, mentre le successive avranno scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Per beneficiare del pagamento rateale è necessario versare la prima rata entro il termine stabilito e presentare apposita istanza alla Sede I.N.P.S. presso la quale il richiedente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi.(1) (G.U. n. 74 del 29.3.2004, per il Molise)
(2) (G.U. n. 112 del 14.5.2004, per la provincia di Foggia)
(3) (“Disposizioni in materia di condono previdenziale”, G.U. n. 123, Serie Generale del 29.5.1997, cfr. circolare n. 100 del 24.4.1997)Nel silenzio della legge, il mancato versamento di una rata non provoca la decadenza dal beneficio della rateazione, ma dà luogo a un’omissione contributiva riguardante la singola rata che, a sua volta, determina l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, commi da 8 a 20, della legge 23.12.2000, n. 388 (1). In tale ipotesi, le somme aggiuntive – calcolate al tasso vigente alla data del pagamento – sono applicate per il periodo compreso tra la scadenza della singola rata e la data del pagamento effettivo.
2a) DATORI DI LAVORO.
La contribuzione sospesa, riguardante anche la quota a carico dei lavoratori, si riferisce ai Modd. DM10 relativi ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2005, con la sola limitazione dei contributi eventualmente già pagati prima del 6.12.2002, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’ordinanza n. 3253/2002.
I datori di lavoro interessati al recupero dei contributi sospesi che non avessero ancora presentato le denunce contributive relative al periodo oggetto della sospensione, dovranno presentare detta modulistica contestualmente al pagamento della prima rata o al pagamento del debito in unica soluzione. Le modalità di compilazione dei Modd. DM10 sono state illustrate nella già citata circolare n. 41 del 26.2.2003, cui si fa rinvio.
Per i contributi previdenziali esposti nel Mod. DM10, il mezzo di pagamento è costituito dal Mod. F24, da redigere secondo le modalità illustrate nell’esempio riportato più avanti (che riproduce una sezione I.N.P.S. del medesimo modello compilata per i versamenti relativi alle province di Campobasso e di Foggia) utilizzando il codice “DSOS”, relativo al versamento dei contributi successivi alle sospensioni per calamità e istituito con circolare n. 98 del 28.5.2002, va esposta la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice indicato nel quadro D del Mod. DM10 di denuncia, per la rilevazione del credito, vale a dire N942 avente il significato di “contr. sosp. Ord. n. 3253/2002 per le province di Campobasso e di Foggia”.Esempio:
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Cod.Sede Causale ctr. Matr.INPS/Cod.INPS Periodo di rif. Importi Importi
Filiale az. a deb. a cred.
versati compensati
____________________________________________________________________________
XXXX DSOS PPNNNNNNCCN942
____________________________________________________________________________Si precisa, comunque, che i datori di lavoro dovranno versare mensilmente anche la quota recuperata a carico dei lavoratori.
(1) (G.U. n. 302 del 29.12.2000, cfr. circolare n. 110 del 25.5.2001)
2b) ARTIGIANI E COMMERCIANTI.
A causa dell’ampliamento al 31 dicembre 2005 del periodo di sospensione, disposto dalle sopra citate ordinanze n. 3344 e n. 3354 del 2004, le scadenze interessate dei contributi fissi sono:- 16 novembre 2002
- 16 febbraio 2003
- 16 maggio 2003
- 16 agosto 2003
- 16 novembre 2003
- 16 febbraio 2004
- 16 maggio 2004
- 16 agosto 2004
- 16 novembre 2004
- 16 febbraio 2005
- 16 maggio 2005
- 16 agosto 2005
- 16 novembre 2005mentre quelle relative all’acconto e al saldo dei contributi sul reddito che supera il minimale sono:
- 30 novembre 2002
- 30 giugno 2003
- 30 novembre 2003
- 30 giugno 2004
- 30 novembre 2004
- 30 giugno 2005
- 30 novembre 2005.Coloro che intendono versare in unica soluzione entro il 16 marzo 2006 possono utilizzare gli F24 originali e, qualora non ne siano in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente.
Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono presentare apposita istanza e versare la prima rata a mezzo delega unificata (Mod. F24) indicando, nella sezione riservata all'I’N.P.S., i codici istituiti con la circolare n. 138 del 25/07/2000 e precisamente:
- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.La sede competente avrà cura di fornire ai richiedenti, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare.
Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.2c) GESTIONE SEPARATA.
Le scadenze oggetto di sospensione sono quelle riferite ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2005. Gli interessati al pagamento in unica soluzione effettueranno il versamento utilizzando i modelli 24con le causali in uso per i pagamenti correnti, vale a dire “C10” e “CXX” per i committenti e “P10” e“PXX” per i professionisti.
Gli interessati al pagamento dilazionato devono presentare la richiesta di rateazione in forma libera e versare con la delega unificata (mod. F24) inserendo nella causale il codice “COC” per i committenti e il codice “POC” per i professionisti, entrambi istituiti con la circolare n. 98/2002.2d) DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il mod. LD15 ed effettuare i versamenti con la delega unificata (F24) compilata con gli stessi criteri indicati nell’esempio riportato al p. 2a), ma indicando nel campo “Causale ctr” il codice “DOM1” e nel campo “Matricola INPS” il numero di dodici cifre formato dal codice del rapporto di lavoro di dieci caratteri seguito dal controcodice di due (es. 980210032922). Il codice rapporto è rilevabile dalla lettera ricevuta unitamente ai bollettini di versamento per i rapporti di lavoro preesistenti alla sospensione, mentre per i rapporti denunciati per la prima volta al momento della richiesta di pagamento della contribuzione oggetto di sospensione, sarà fornito direttamente dalla Sede. In mancanza del controcodice, potranno essere inseriti i caratteri 00.2e) PROSECUTORI VOLONTARI.
Le scadenze oggetto di sospensione sono quelle riguardanti il 3° e il 4° trimestre 2002 e tutte quelle relative agli anni 2003, 2004 e 2005.
Il versamento dei contributi in discorso dovrà essere effettuato mediante il bollettino di conto corrente postale di mod. VV08, il cui importo sarà determinato in base ai trimestri da regolarizzare e all’importo del contributo settimanale o mensile vigente nel periodo stesso. In sostanza se l’interessato intende avvalersi della prevista rateazione, deve presentare la relativa domanda in carta libera entro il 16 marzo 2006 e ottenere dalla Sede un congruo numero di VV08 per l’importo corrispondente al numero delle settimane che intende coprire con il versamento stesso. Poiché la scadenza del modello è trimestrale, l’importo da indicare dovrà essere corrispondente a tredici trimestri.
Considerata la non obbligatorietà della contribuzione, è necessario che la volontà di pagare ratealmente sia manifestata con la domanda da presentare in forma libera e che i versamenti siano effettuati rispettando le naturali scadenze trimestrali del citato modello VV08. Eventuali versamenti tardivi saranno rimborsati.3) ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile del recupero, previsto dall’art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 3253, dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici nei territori delle province di Campobasso e di Foggia si fa presente quanto segue.3a) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO
Per quanto riguarda la rilevazione del credito per contributi sospesi verso le aziende si richiamano le istruzioni impartite con la citata circolare n. 41 del 26 febbraio 2003.
Le riscossioni dei contributi in questione sono imputati al conto GPA 00/102 mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.
Tali scritture di storno verranno effettuate in automatico dall’apposita procedura, che sarà messa quanto prima a disposizione delle Sedi, sulla base del codice “N942” risultante nella “code-line” dei modelli F 24 secondo le modalità di compilazione previste per i datori di lavoro al precedente punto 2a).
Con la suddetta procedura verrà aggiornato in automatico anche il partitario del citato conto.
Attraverso le risultanze di detto partitario, per una più incisiva azione di recupero, devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l’effettuazione dei versamenti medesimi.
In ultimo, si precisa che il conto GPA 00/102 viene abbinato alla causale esistente di mod. FL02: 10106 in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. DM 10/2.3b) CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
I versamenti di contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, qualora siano effettuati in unica soluzione, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 (contributi entro il minimale) ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale).
Nell’ipotesi di versamenti rateali, a seconda del codice contributo, gli stessi sono rilevati al conto ARR 52/055 (codice contributo AD), se afferenti agli artigiani, oppure al conto COR 52/055 (codice contributo CD) se relativi agli esercenti attività commerciali..3c) CONTRIBUTI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE EX ART. 2, COMMA 26, LEGGE N. 335/1995 (PARASUBORDINATI)
Per tale categoria di lavoratori, gli importi dei contributi, versati secondo le modalità previste al precedente punto 2c), sono imputati al conto al conto PAR 52/010, se in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 nei casi di pagamento dilazionato.3d) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
In relazione alle modalità di versamento dei contributi in questione, previste al precedente punto 2d), per la regolarizzazione del periodo oggetto di sospensione, le relative somme vengono imputate al conto GPA 54/028.3e) PROSECUTORI VOLONTARI
I contributi versati dai prosecutori volontari mediante bollettini di conto corrente postale di mod. VV08, di cui al precedente punto C.3), devono essere imputati, secondo le vigenti disposizioni, al conto GPA 52/084.
Si precisa, infine, che tutti i conti sopracitati sono già esistenti.Allegato 1
COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. N. 245/2002 CONVERTITO IN LEGGE N. 286/2002.
1) ACCADIA
2) ALBERONA
3) ANZANO DI PUGLIA
4) APRICENA
5) ASCOLI SATRIANO
6) BICCARI
7) BOVINO
8) CARAPELLE
9) CARLANTINO
10) CASALNUOVO MONTEROTARO
11) CASALVECCHIO DI PUGLIA
12) CASTELLUCCIO DEI SAURI
13) CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
14) CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
15) CELENZA VALFORTORE
16) CELLE SAN VITO
17) CHIEUTI
18) FAETO
19) FOGGIA
20) LESINA
21) LUCERA
22) MATTINATA
23) MONTELEONE DI PUGLIA
24) MOTTA MONTECORVINO
25) ORSARA DI PUGLIA
26) ORTA NOVA
27) PANNI
28) PIETRA MONTECORVINO
29) POGGIO IMPERIALE
30) ROCCHETTA SANT’ANTONIO
31) ROSETO VALFORTORE
32) SAN MARCO IN LAMIS
33) SAN MARCO LA CATOLA
34) SAN NICANDRO GARGANICO
35) SAN PAOLO CIVITATE
36) SAN SEVERO
37) SERRACAPRIOLA
38) STORNARELLA
39) TORREMAGGIORE
40) TRINITAPOLI
41) TROIA
42) VOLTURARA APPULA
43) VOLTURINO.