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Circolare INPS n. 107 del 13.07.2004
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Convenzione tra l’Istituto e la F.AGR.I. (FILIARE AGRICOLA ITALIANA ) per la riscossione del contributo associativo dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli ai sensi della Legge 12 marzo 1968 n. 334
Circolare INPS n. 107 del 13.07.2004SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla F.AGR.I. dei contributi associativi
Il 20.05.04 tra l’Istituto e la F.AGR.I. è stata stipulata una convenzione per la riscossione del contributo associativo dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 12 marzo 1968 n. 334.
La convenzione ha carattere nazionale.
Per quanto concerne le modalità di attuazione della convenzione si richiama la circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
In particolare si ricordano le disposizioni di seguito riportate.
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi; sui modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori sarà indicato anche l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “contributo associativo di assistenza sindacale”
La circostanza che l’esazione del contributo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
L’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ciascun anno, i nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno comunque dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni renderà disponibili per le Agenzie INPS in base alle competenze per territorio, il contenuto dei nastri magnetici affinché le stesse provvedano alla convalida degli associati.
Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate timbrate dalla competente struttura della F.AGR.I., verranno presentate dall’Associazione alle Agenzie INPS competenti per territorio entro il 31 marzo.
Nel caso di presentazione di copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato la stessa dovrà essere controfirmata e timbrata da parte del rappresentante locale della F.AGR.I per attestazioni di copia conforme all’originale delle delega in possesso dell’Associazione.Allegato 1
CONVENZIONE FRA L’INPS E LA F.AGR.I. (FILIERA AGRICOLA ITALIANA) PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334.
L'anno 2004, il giorno……. del mese di ……………. , in Roma, tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi
e
l’Associazione F.AGR.I., nella persona del Presidente Gianfranco Grieci;visti:
- la determinazione n.1728 del 21 aprile 2004;
- la legge 12 marzo 1968, n. 334, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione interessata;
- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- le note n. 406 del 1.03.04 e n. 6/PP/50276/14/B del 18.03.04, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha utorizzato la stipula della convenzione stessa;considerato
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
Ai sensi dell'art.11 della legge 12.03.1968, n. 334, la F.AGR.I. affida all'INPS la riscossione del contributo associativo di assistenza sindacale facente carico ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli ad essa aderenti.
Art.2
La riscossione del contributo associativo, di cui al precedente art.1, sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le modalità previste per questi ultimi.
L'INPS, a tal fine, indicherà sugli F24 anche l'ammontare del contributo dovuto all’Associazione stipulante facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la dizione "contributo associativo di assistenza sindacale”.
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Art.3
Per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al precedente articolo l e per poter ottenere l'inserimento negli F24 delle quote associative, l’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS, Sede Centrale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo dell'anno stesso, nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
I nastri magnetici dovranno contenere l'identificazione della SAP competente, del comune sede dell'impresa, nonché:
- cognome e nome del titolare d'impresa;
- data di nascita;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.
La predetta Direzione Centrale provvederà comunque a rendere disponibili per le proprie Agenzie periferiche, in base alla competenza per territorio, l’intero contenuto dei nastri magnetici affinché provvedano alla conferma anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.
Per coloro che all’atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell’Istituto non si provvederà all’emissione degli F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora l’Associazione voglia riproporre il nominativo per l’anno successivo, dovrà reiterarne l’inserimento nei supporti magnetici.
L’Associazione, contemporaneamente all’invio dei nastri magnetici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, dovrà far pervenire alla Agenzia INPS di competenza, una "delega" alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l’INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e in particolare alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS.
Nel caso in cui pervengano all’Istituto due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga revoca esplicita di quella precedente.
La sottoscrizione della "delega" sarà controfirmata e timbrata dalla competente struttura dell’Associazione.
Entro il 30 giugno sarà fornito all’Associazione l'elenco generale dei propri soci con le quote relative inserite nei singoli bollettini divisi secondo la Agenzia INPS di competenza.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i nastri magnetici o le "deleghe", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Art.4
Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e l’Associazione ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell’associato, deve essere inoltrata dall’Associazione competente previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della “delega”.
Con le modalità fissate dal precedente articolo 3 saranno notificate alla Agenzia INPS anche le revoche delle "deleghe”.
La revoca della deleghe, produce effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Agenzia INPS dopo il 30 marzo data ultima per consentire l’armonizzazione delle procedure.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione diretta dall’associato relativamente alla volontà di recedere dal rapporto di adesione, la Agenzia INPS prenderà nota di tale revoca e la comunicherà all’Associazione interessata procedendo contestualmente alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle date fissate nel precedente comma.
Art.5
L'ammontare del contributo associativo di cui al precedente art.1 stabilito annualmente dall’Associazione sarà notificato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Tale misura avrà decorrenza dal 1 gennaio successivo e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.
Art.6
Qualora il contribuente non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori richiesti, l’intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.
Art.7
L’INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà all’Associazione un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative, poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.
Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Art.8
Entro il 30 Giugno di ciascun anno l’INPS trasmetterà all’Associazione un prospetto riepilogativo, relativo all’anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l’Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione degli F24 e dalla quale risulterà per ogni singola emissione:
1) l’importo annuo delle somme imposte;
2) l’ammontare delle quote associative riscosse relative agli F24 elaborati, suddivisi per ciascuna provincia
3) l’elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo divisi per provincia
I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati gli F24 riscossi per l’emissione medesima. Contestualmente l’INPS trasmetterà all’Associazione apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione in riferimento in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti magnetici;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva in riferimento;
- l’eventuale conguaglio.
Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a effettuare i conguagli.
Art.9
La F.AGR.I. si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
E' a carico della F.AGR.I., oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
La F.AGR.I. si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.10
I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaureranno direttamente tra l’Associazione ed i soggetti passivi del rapporto contributivo.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente Convenzione; in particolare l’Associazione è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese ed onorari che l'INPS dovesse eventualmente sostenere in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque applicazione della presente Convenzione.
Art.11
La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE DELLA F.AGR.I.
Avv. Gian Paolo Sassi Gianfranco GrieciAll.2
D E L E G A
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..l.. sottoscritt.. ...........................nat.. a............................................(Prov.......) il.............. codice fiscale.................codice INPS (se conosciuto) ..... .................... in qualità di ........................ ........ la cui attività ha sede legale a...................... (Prov.......) Via.................. n..... cap.................. Partita IVA............
DICHIARA
di conoscere ed accettare lo statuto dell'Associazione.......................... e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi.
DELEGA l'INPS
ai sensi di quanto previsto dall'art.11 della legge 2 marzo 1968, n.334 e successive modificazioni, a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.
In merito alla presente delega il sottoscritto e' consapevole che:
- ha validità annuale e non e' quindi frazionabile;
- si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
- l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, se pervenuta dopo il 31 marzo.
Avendo ricevuto, ai sensi dell'art.10 della legge 675\96, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, il sottoscritto:
a) consente al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell'Associazione;
b) consente all'INPS il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata;
c) consente al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero;
d) consente l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS.
Non consente quanto indicato ai punti .....................
Data …………………………………………
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(Firma dell'associato)
Timbro dell'Associazione
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(Firma del Responsabile dell'Assoc.)