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Circolare INPS n. 112 del 19.07.2004
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Concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità in favore di dipendenti da: 1 – Imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella Regione Friuli – Venezia Giulia; 2 – Imprese operanti nel settore pelli, cuoio e calzature ubicate nel distretto produttivo Fermano-Maceratese della Regione Marche. Istruzioni contributive
Circolare INPS n. 112 del 19.07.2004SOMMARIO: Concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, e istruzioni contributive, in favore di dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella Regione Friuli - Venezia Giulia e da imprese operanti nel settore pelli, cuoio e calzature ubicate nel distretto produttivo Fermano - Maceratese della Regione Marche
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il decreto n. 34088 del 25 maggio 2004 con il quale ha disposto, agli articoli 1 e 4, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nell’anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, ovvero licenziati da imprese ubicate nelle Regioni Friuli - Venezia Giulia e Marche.
1. ART. 1 – Settore delle spedizioni doganali Regione Friuli – Venezia Giulia
L’articolo 1 del decreto interministeriale ha disposto la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità per un periodo anche non continuativo non superiore a otto mesi nell’anno 2004, in favore di 800 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, nonché licenziati, dipendenti o già dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
Destinatari dei trattamenti in parola sono i lavoratori sospesi o licenziati da imprese che hanno sottoscritto il Verbale di accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo 2004.
Per ciò che riguarda l’indennità di mobilità si fa presente che il decreto non prevede alcun termine per la presentazione di una specifica domanda; pertanto le Sedi, all’atto in cui i singoli lavoratori produrranno istanza per accedere a tale beneficio, inviteranno gli stessi a compilare il Mod. DS 21, al fine di acquisire le notizie necessarie per la definizione della pratica, e chiederanno direttamente alle imprese i dati reddituali necessari per la liquidazione dell’indennità.
Il trattamento di mobilità dovrà essere corrisposto, per gli otto mesi dell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura del cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le Sedi, pertanto, nel liquidare il trattamento di mobilità per l’anno 2004, devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 037.
Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai lavoratori spetta eventualmente l’assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni.
La concessione dei trattamenti in questione è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte dall’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’onere relativo, pari a euro 9.408.000,00, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui l’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l’INPS, unitamente alla Regione Friuli - Venezia Giulia, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento ed a darne riscontro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto interministeriale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.2. ART. 4 – Settore pelli, cuoio e calzature distretto produttivo Fermano-Maceratese della Regione Marche
L’articolo 4 del citato decreto interministeriale ha disposto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per un periodo anche non continuativo non superiore a quattro mesi nell’anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore pelli, cuoio e calzature (codici ISTAT 19.1 – 19.2 – 19.3), ubicate nel distretto produttivo Fermano - Maceratese della Regione Marche, nonché la proroga dell’indennità ordinaria di mobilità fino al 31 dicembre 2004, scaduta o in scadenza nel corso dello stesso anno, nei confronti dei lavoratori licenziati da imprese industriali del predetto settore ed ubicate nella medesima area.
Destinatari dei trattamenti in parola sono i lavoratori sospesi o licenziati da imprese che hanno sottoscritto il Verbale di accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2004.
Per ciò che riguarda l’indennità di mobilità si fa presente che il decreto non prevede alcun termine per la presentazione di una specifica domanda; pertanto le Sedi, all’atto in cui i singoli lavoratori produrranno istanza per accedere a tale beneficio, inviteranno gli stessi a compilare il Mod. DS 21, al fine di acquisire le notizie necessarie per la definizione della pratica e chiederanno direttamente alle imprese i dati reddituali necessari per la liquidazione dell’indennità.
Il trattamento di mobilità dovrà essere corrisposto, fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell’ottanta per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le Sedi, pertanto, nel liquidare il trattamento di mobilità per l’anno 2004, devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 038.
Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai lavoratori spetta eventualmente l’assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni.
La concessione dei trattamenti in questione è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte dall’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’onere disposto nel limite massimo di euro 8.000.000,00 è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui l’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l’INPS, unitamente alla Direzione Regionale del lavoro di Ancona, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento ed a darne riscontro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto interministeriale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Si fa presente, infine, che l’articolo 5 del decreto interministeriale ha disposto, tra l’altro, che le imprese operanti nei settori interessate alla mobilità sono tenute a versare, durante l’utilizzo dei trattamenti in questione per l’anno 2004, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 28 maggio 2004, prot. n. 53614, ha precisato che la formulazione del suddetto articolo, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, deve intendersi nel senso che le aziende o i datori di lavoro sono obbligati al versamento della sola contribuzione addizionale per il periodo di utilizzo del trattamento con esclusione , pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.
In caso, invece, di procedura di mobilità la tassa di ingresso di cui all’articolo 5 della legge n. 223/1991, che come noto comporterebbe, nel caso di accordo sindacale, il versamento da parte dell’azienda delle previste tre mensilità, dovrà essere riproporzionato al periodo di effettivo utilizzo della indennità di mobilità da parte del singolo lavoratore.