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Circolare INPS n. 115 del 19.07.2004
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Assistenza fiscale prestata dall’INPS: gestione delle risultanze contabili ed elaborazioni dei conguagli
Circolare INPS n. 115 del 19.07.2004SOMMARIO: Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF
1 - Modelli 730/2004 presentati dai pensionati all'INPS
L'INPS, con messaggio n. 963 del 14 gennaio 2004 (allegato 1), ha confermato anche per l’anno 2004 l'effettuazione dell'assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti.
Come da norma, le Sedi hanno ricevuto i modelli 730/2004 compilati fino al 30 aprile 2004 e stanno provvedendo alla loro acquisizione.
Nella fase di acquisizione si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare errori che possano far incorrere l’Istituto nelle sanzioni stabilite dalla norma. La cancellazione delle dichiarazioni è permessa solo su richiesta scritta del dichiarante, ma non può essere richiesta dagli eredi.
Sulla base delle linee evolutive del sistema informativo dell’Istituto, la procedura per l’acquisizione dei modelli 730/2004, presentati direttamente alle Sedi e alle Agenzie dell’INPS dai soggetti amministrati dall’Istituto, è stata completamente reingegnerizzata ed è disponibile in ambiente INTRANET nel menu “Assicurato e Pensionato”, selezionando la scelta “Assistenza Fiscale”.
Si invitano le Sedi e le Agenzie ad utilizzare l’applicazione fin dalla prima fase di ricezione dei modelli 730/2004. Infatti l’applicazione, oltre a protocollare con modalità automatica e in tempo reale le dichiarazioni pervenute e a effettuare la corretta acquisizione delle stesse (normali, congiunte e con tutore), permette il monitoraggio dei modelli ricevuti, in modo non solo di conoscere il numero di quelli acquisiti, ma anche di tenere sotto costante controllo le dichiarazioni ricevute e non ancora immesse nel sistema.
Il completo utilizzo delle funzionalità dell’applicazione permette alle Sedi e alle Agenzie di ricevere e acquisire le dichiarazioni in tempo reale, rilasciando all’interessato, oltre alla ricevuta, un prospetto con i dati compilati.
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale dell’INPS nel corso dell’anno 2003, l’acquisizione della dichiarazione modello 730/2004 viene agevolata dalle funzioni di precompilazione automatica del modello dei seguenti dati:
- quadro anagrafico, residenza e familiari a carico;
- redditi dei terreni dal quadro A del modello 730/2003;
- redditi dei fabbricati dal quadro B del modello 730/2003;
- redditi di lavoro e di pensione erogati dall’INPS e relative ritenute (IRPEF, addizionali regionale e comunale) dal CUD 2004 certificato dall’Istituto;
- oneri e spese rateizzati;
- acconti (prima e/o seconda o unica rata) trattenuti nel corso delle operazioni di conguaglio
- dell’assistenza fiscale 2003;
- crediti non rimborsati e ritenute sospese.
Si precisa che per la precompilazione del Quadro C delle dichiarazioni dei pensionati sono utilizzati i dati dei CUD elaborati nelle operazioni di rinnovo, senza tenere conto di eventuali rettifiche effettuate dalle Sedi o dalle Agenzie.
La funzione di precompilazione automatica dei quadri ha lo scopo di facilitare e velocizzare l’acquisizione dei modelli, di permettere un confronto immediato con i dati della dichiarazione presentata dal contribuente e di evidenziare eventuali difformità nelle informazioni, tenendo conto che i dati da confermare sono solo quelli riportati nel mod. 730/2004 cartaceo compilato dal contribuente.
Tutte le altre attività successive all’acquisizione delle dichiarazioni (calcolo ed elaborazione del prospetto di liquidazione, trasmissione dei dati e abbinamento con le prestazioni del contribuente) sono gestite con elaborazioni automatiche a livello centrale con scadenza giornaliera.
I Modelli 730 e 730-3, elaborati a livello centrale e abbinati ad una prestazione erogata dall’INPS, saranno fatti pervenire direttamente agli interessati, entro il termine del 15 giugno 2004, mediante l’utilizzo del sistema POSTEL.
Nella elaborazione del prospetto di liquidazione è prevista l’applicazione automatica della clausola di salvaguardia, in virtù della quale viene attribuito a ciascun contribuente (dichiarante e/o coniuge) il trattamento fiscale a lui più favorevole tra l’attuale normativa e quella precedente (normativa in vigore al 31/12/2002) con la comunicazione all’interessato del sistema adottato nella liquidazione delle imposte.
Per agevolare le attività di comunicazione con l’utenza, le Sedi e le Agenzie hanno a disposizione nelle funzioni di consultazione la possibilità di visualizzare i risultati dei due tipi di calcolo sviluppati con la normativa attuale e con quella precedente in vigore al 31/12/2002.
Tra le novità dell’applicazione è previsto, per i dipendenti dell’Istituto, il servizio di consultazione e di stampa della propria dichiarazione (link “Gestione propria dichiarazione”) con le medesime modalità già in uso per il cedolino mensile (autenticazione mediante la personale utenza di rete e la password individuale).
Se il contribuente rileva nella sua dichiarazione errori a lui imputabili che comportino un maggior rimborso o un minor debito di imposta, può presentare una dichiarazione integrativa, entro il 2 novembre (il 31 ottobre e il 1 novembre sono festivi), solo ad un CAF-dipendenti, anche se la prima dichiarazione è stata presentata al sostituto d'imposta.
Nel caso, invece, in cui l'errore comporti un minor rimborso o un maggior debito d'imposta, il contribuente dovrà sanare la sua posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nei previsti termini ordinari, utilizzando un modello Unico 2004 o, qualora i suddetti termini siano scaduti, tramite l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
Resta confermato che i conguagli conseguenti all'elaborazione del modello 730 originario devono comunque essere effettuati.
Gli eventuali errori riscontrati, attribuibili al soggetto che presta l'assistenza fiscale, possono essere corretti mediante elaborazione di un nuovo modello 730-3, da comunicare al sostituto, se elaborato da un Caf-dipendenti, in tempo utile per consentire la gestione dei conguagli entro il periodo d'imposta (31 dicembre 2004). Qualora dalla correzione scaturisca un ritardo nel versamento, vanno applicati gli interessi dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40% mensile per il differito pagamento.
La scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni modelli 730/2004 all’Amministrazione Finanziaria è stabilita al 20 ottobre 2004, mediante l’utilizzo del servizio Entratel e sarà curata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi. Al fine di effettuare nei termini indicati l’invio telematico a Entratel, le funzioni di gestione e di trasmissione al sistema centrale delle dichiarazioni, utilizzate dalle Sedi e dalle Agenzie, saranno disponibili fino alla data del 30 settembre 2004.
Entro il medesimo termine del 30 settembre 2004 il contribuente può comunicare al sostituto che non vuole effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che vuole effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato.
Entro il 20 ottobre dovranno inoltre essere consegnate anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Come di consueto le buste vanno consegnate a cura delle Sedi ad un ufficio postale o a una Banca convenzionata unitamente alla bolla di consegna (vedi allegato 1 al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2004) senza indicare i codici fiscali dei contribuenti. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Mod. 730/1” ed indicati gli estremi del sostituto d’imposta: codice fiscale, denominazione e domicilio fiscale che, per l’Istituto, è l’indirizzo della Direzione Generale.
Tutte le attività relative all’assistenza fiscale si devono concludere entro il 31 dicembre non potendo l’Istituto fare ulteriori versamenti.2 – Modalità di trasmissione delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti.
I CAF-dipendenti, come indicato nel comma 3.3 della circolare 11 del 18 marzo 2004 (allegato 2) emanata dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere entro il 30 giugno 2004 al sostituto d'imposta il risultato contabile e, per quanto riguarda i soggetti amministrati dall'INPS, tale trasmissione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica via Internet.
Come ormai consolidato dalle esperienze ampiamente positive degli anni precedenti e in relazione al notevole numero di dichiarazioni 730 gestite dai CAF per conto di contribuenti pensionati amministrati dall’INPS (oltre 3.600.000 soggetti), l’Istituto, al fine di ridurre disguidi o ritardi nelle operazioni, esclude qualsiasi altra forma di comunicazione del risultato contabile diversa dalla trasmissione telematica.
Pertanto, nessuna struttura centrale e periferica dell’Istituto può ricevere dichiarazioni "Modello 730-4" con altre modalità (supporti cartacei e/o magnetici, fax, ecc.) e dovrà immediatamente restituire al CAF-dipendenti che le ha inviate le eventuali risultanze pervenute con questa modalità e, comunque, difformi dal sistema di comunicazione telematica.
Le risultanze contabili pervenute in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito decreto emanato dall’Agenzia delle Entrate, saranno registrate negli archivi centrali.
Le procedure centrali provvederanno all’abbinamento con le prestazioni erogate dall'Istituto.
Per tutte le operazioni di trasmissione, consultazione e monitoraggio dello stato dei file e delle singole dichiarazioni inviate, i CAF-dipendenti e pensionati devono utilizzare il servizio di comunicazione dedicato, accedendo al sito WEB www.inps.it, selezionando in sequenza “Servizi On line” – “per i CAF”.
La lista delle posizioni trasmesse, con il risultato dell'abbinamento dell'assistenza fiscale, costituisce ricevuta dell'invio.
Le modalità operative sono descritte nell’allegato 3.3 - Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni erogate dall’INPS
3.1 – Risultanze contabili abbinate.
Le risultanze contabili segnalate dai CAF-dipendenti vengono abbinate con le prestazioni per le quali l'INPS è sostituto d’imposta nell'anno 2004.
Secondo quando chiarito dalla citata circolare 11 rimane validamente presentato il Mod. 730/2004 dei lavoratori per i quali, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si interrompa il rapporto di sostituzione (cessazione della prestazione o decesso del titolare). Pertanto in tali casi non può essere restituita al CAF-dipendenti la posizione, il sostituto d’imposta gestirà, secondo quanto precisato al punto 4.2 – SITUAZIONI PARTICOLARI, della circolare 11 dell'Agenzia delle Entrate (allegato 2), il conguaglio o l'interruzione dell'assistenza fiscale, informandone il contribuente o i suoi eredi.
Se dal risultato contabile della liquidazione scaturisce un credito per il contribuente, il relativo importo deve essere rimborsato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso del credito non deve essere invece effettuato in caso di decesso del contribuente.
Non è previsto l’abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l’INPS non è sostituto d'imposta: VOBANC, IOBANC, SOBANC e per le prestazioni esenti IRPEF: AS, PS e INVCIV.3.2 – Risultanze contabili non abbinate
3.2.1 – Risultanze contabili di soggetti non presenti negli archivi
Le posizioni che non hanno trovato abbinamento con prestazioni in essere nel 2004 saranno restituite telematicamente al CAF senza essere segnalate alle strutture INPS.
Le strutture CAF-dipendenti, accedendo al sito web dell'INPS, possono prelevare la lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell'abbinamento che rappresenta sia ricevuta dei modelli trasmessi (punto 3.3 della circolare 11) e sia, relativamente alle posizioni non abbinate, restituzione delle posizioni per le quali l'Istituto non è sostituto d'imposta (punto 4.1 della circolare 11).
Eventuali variazioni anagrafiche sugli archivi ARCA possono essere effettuate solo dopo aver avuto la convalida del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite il tasto funzionale F4 Fisco.
Le posizioni restituite ai CAF-dipendenti possono essere riattivate dalle Sedi INPS, su richiesta dei CAF-dipendenti, con la funzione di Inserimento prestazione, dopo aver fatto, eventualmente, la variazione sugli archivi ARCA.
Le Sedi e le Agenzie, mediante incontri locali con i CAF che operano sul territorio di propria competenza, provvederanno ad illustrare adeguatamente le modalità operative descritte nella presente circolare.4 - Modalità di gestione dei conguagli su pensioni
4.1 - Modalità generali
Le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, saranno effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2004 in modo da permettere una eventuale rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate.
I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del pensionato, vengono gestiti come un unico “gruppo” di conguagli; la rateizzazione sarà effettuata, se richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tener conto della seconda rata d’acconto, sia a debito del contribuente.
In caso di rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive ad agosto, gli interessi dello 0,5 per cento mensile.
Nel caso in cui l’importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell’interesse dello 0,4 per cento mensile.4.2 – Conguagli a credito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i conguagli vengono elaborati sulla rata di agosto 2004 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato come “semestrale” o “annuale”.4.3 – Conguagli a debito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2004 fino a capienza della rata stessa.
Il recupero dei conguagli a debito viene disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Per la determinazione del cumulo vengono presi in considerazione gli importi mensili delle pensioni e vengono esclusi eventuali conguagli a credito del pensionato, non collegati con l'assistenza fiscale.4.4 - Priorità dei conguagli da 730 a debito
I conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero; vengono effettuati dopo che dalla pensione sono già stati detratti eventuali conguagli per sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale dell’anno 2003, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, ecc.5 – Situazioni per le quali non vengono gestiti i conguagli con procedura automatizzata
5.1 - Posizioni non elaborate
Non potranno essere effettuati i conguagli derivanti da assistenza fiscale nelle seguenti situazioni:
- il soggetto è titolare solo di pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e/o INVCIV, in quanto l’INPS non ha, nei confronti di tali soggetti, la figura di “sostituto d’imposta”; al contrario, nei casi in cui il soggetto sia titolare di più pensioni, le trattenute saranno effettuate sul cumulo delle pensioni, incluse PS, AS e/o INVCIV;
- le pensioni risultano eliminate per decesso o per altri motivi, diversi dal trasferimento ad altra Sede (GP1AM01 uguale a 1, 3, 4 o 6 );
- il codice fiscale del dichiarante non risulta presente in alcuna anagrafica dei soggetti titolari o contitolari di pensione (GP3CB08 con GP3CB09 pari a T o C) ovvero i dati anagrafici del dichiarante non sono congrui con il codice fiscale che a sua volta non è validato dal Fisco;
- il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata su cui viene effettuato il conguaglio (il valore di GP3CK02 è minore del valore della rata da pagare);
- il dichiarante è un contitolare al quale viene corrisposto il pagamento scisso della sua quota di pensione (piano di recupero Z9 o M7);
- il dichiarante è beneficiario di assegno alimentare o divorzile;
- il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede.5.2 – Attività delle Sedi
Nei casi in cui il conguaglio non si è potuto effettuare per il decesso del pensionato e per tutti i conguagli a debito, tranne quelli non effettuati per localizzazione del pagamento presso un ufficio postale, le procedure in automatico provvederanno a chiudere la posizione inviando la relativa comunicazione ai contribuenti.
Questi, se si trovano in momentanea assenza di emolumenti, possono richiedere, per scritto, la trattenuta della somma a debito, maggiorata dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta (punto 4.2 - SITUAZIONI PARTICOLARI della circolare 11).
La Sede dovrà ripristinare la posizione con la funzione di “Cancellazione dell’interruzione”; la suddetta posizione non verrà più chiusa in automatico se non per il decesso del pensionato o per la gestioni delle posizioni incapienti a fine anno.
Nel caso di conguagli effettuati manualmente le Sedi avranno cura di seguire le scadenze previste per i conguagli determinati dalle procedure.
In particolare le Sedi dovranno:
- comunicare agli eredi gli importi non conguagliati, nei casi in cui il titolare della pensione risulti deceduto. A tal fine dovrà essere utilizzata la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE;
- sistemare i dati anagrafici in ARCA, con validazione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il conguaglio non sia stato gestito per la presenza di dati anagrafici non corretti;
- predisporre, il pagamento degli eventuali crediti, incluse le somme derivanti dal modello integrativo, se già pervenuto, a decorrere dal mese di agosto, per i titolari di pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per i contitolari cessati o con in pagamento la quota scissa (M7 e Z9) e per i beneficiari di assegni alimentari (M6) o divorzili (M4). Le operazioni effettuate devono essere segnalate tramite la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI, notificando gli eventuali importi a debito, incluso l'importo del secondo o unico acconto IRPEF da pagare a novembre, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE. Si precisa che il pagamento deve essere disposto solo nei casi in cui il totale dei conguagli, escluso il secondo acconto, se non ancora scaduto, sia a credito del pensionato.
Gli importi trattenuti, fuori dalle procedure automatizzate, dovranno essere comunicati entro il giorno 5 del mese successivo, con le consuete modalità, alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa fiscale, affinché questa provveda entro il 15 dello stesso mese al versamento dei relativi importi in Tesoreria.
Le disposizioni prevedono che, se entro la fine dell'anno non è possibile trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza degli emolumenti, devono essere comunicati al sostituito con lettera, da far pervenire entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci previste nel modello 730-3.
Gli importi dovranno essere versati autonomamente dall'interessato al fisco entro e non oltre il mese di gennaio, maggiorati degli interessi nella misura dello 0,40 per cento mensile, considerando nel computo anche il mese di gennaio.5.3 - Precisazioni per l’interruzione dell’assistenza fiscale in caso di decesso del pensionato
Nel caso di decesso del pensionato la Sede non dovrà effettuare alcun conguaglio e operare con l'INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE al fine di far risultare il credito non rimborsato sul modello CUD.
Il credito non rimborsato può essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Gli eredi hanno la facoltà, in alternativa, di presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Qualora vengano rilevate delle incongruenze nel modello 730 presentato, gli eredi del contribuente possono presentare il modello UNICO 2004 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Non possono essere accettate dalle Sedi, richieste presentate dagli eredi, di restituzione del modello 730/2004 presentato dal de cuius.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.5.4 - Eliminazione della pensione
Le Sedi dovranno, al momento dell’eliminazione di una pensione sulla quale è stata operata l’assistenza fiscale, verificare se i conguagli non fossero contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto.
La nuova procedura di eliminazione, rilasciata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2001, verifica la presenza di conguagli per l’assistenza fiscale per i soggetti titolari o contitolari della pensione e ne visualizza l’informazione. La Sede dovrà provvedere a gestire i conguagli con le modalità sopra riportate.
Mensilmente sarà attivata una procedura centrale che chiuderà tutte le posizioni relative a soggetti che, in base ai dati presenti sull’ARCHIVIO PENSIONI, risultano deceduti. La procedura predisporrà inoltre le comunicazioni da inviare agli eredi.
Nel caso in cui il conguaglio sia stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto, ma non riscossa da questi, dovrà comunque essere considerato come effettuato se si tratta di conguaglio a debito e la rata di pensione verrà messa in pagamento per il suo importo netto in occasione del pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Se si tratta di somma a credito, qualora non ci sia richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d'imposta già messo in pagamento in favore dell'interessato e da lui non riscosso, dovrà, a cura dell'INPS essere restituito al Fisco. Tale situazione e l'importo da versare al Fisco, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Area Normativa Fiscale.6 – Consultazione dei dati relativi ai conguagli effettuati
I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, anche sulle successive rate, saranno memorizzati in GP8MD50, con i codici riportati nell’allegato 4.
Nei casi in cui i conguagli a debito siano recuperati su più pensioni a pagamento unificato, verrà registrata su ogni pensione la quota di recupero effettuato.7 – Comunicazione ai pensionati
Come già previsto per l’assistenza fiscale effettuata nell’anno 2003, e come previsto per la generalità dei conguagli, i pensionati riceveranno dall’Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento.
Nei casi in cui il recupero derivante dall’assistenza fiscale sia superiore all’importo netto della rata delle pensioni spettanti, il pensionato riceverà, tramite POSTEL la comunicazione, allegato 5.
Sono in corso di completamento le procedure che permetteranno lo svolgimento automatico di alcune parti dell'attività come sopra delineate; sarà data comunicazione alle Sedi del rilascio.
Le Sedi avranno cura di informare i CAF circa le modalità con le quali vengono effettuati i conguagli e, considerata la delicatezza della materia, di prestare la massima attenzione nella gestione delle operazioni collegate all’assistenza fiscale.Allegato 1
Messaggio n. 963 del 14 gennaio 2004
Oggetto:
Assistenza fiscale 2004In considerazione dell’importanza che l’assistenza fiscale riveste nella costruzione di un sistema fiscale al servizio dei cittadini l’Istituto, anche per l’anno 2004, presterà l’assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, avvalendosi della facoltà riservata ai sostituti d’imposta dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche.
Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta
Le strutture dell’Istituto operanti sul territorio provvederanno, come per il passato, ad informare con i mezzi più idonei, i pensionati, i dipendenti e i percettori di prestazioni interessati all’assistenza fiscale da parte dell’Istituto.
Si rammenta che per l’effettuazione dell’assistenza fiscale non è richiesta la preventiva prenotazione. Tuttavia, tenuto conto del notevole incremento dell’afflusso registrato negli anni precedenti, i responsabili delle strutture provvederanno a pianificare l’attività da svolgere al fine di ridurre al minimo il disagio degli utenti.
Come di consueto, con successive comunicazioni, verranno portate a conoscenza le modalità operative per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, tenendo presente che la presentazione del mod. 730 all'Istituto dovrà avvenire entro il 30 aprile 2004.Allegato 2
CIRCOLARE N. 11/E [2004 - Agenzia delle Entrate - in raccolta di Tax & Lex]]
Allegato 3
ASSISTENZA FISCALE 2004
ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MOD. 730-41 – Note a carattere generale
Sulla base dell’evoluzione del proprio sistema informativo per realizzare rapidamente una serie di servizi fruibili in modalità multicanale (internet, telefono-call center, intranet), a cittadini, imprese, enti locali, associazioni di categoria, Patronati, Caf, professionisti, ecc, l’INPS riceve dai CAF il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4 esclusivamente in modalità telematica via Internet.
Come indicato al punto 3.3 della circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 11 del 18 marzo 2004, (Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale prestata dai CAF), l’INPS adotta in via esclusiva il sistema di trasmissione telematica per l’invio da parte dei CAF dei modelli 730-4, ordinari e integrativi.
Tale sistema di comunicazione ha permesso, nel corso dell’anno 2003, la trasmissione all’INPS, via INTERNET, di oltre 3,5 milioni di dichiarazioni, da parte dei CAF, consentendo all’Istituto di operare tempestivamente negli adempimenti propri di sostituto d’imposta.
L’invio telematico dei modelli 730-4/2004, mediante la trasmissione di file predisposti secondo le specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, e l’autenticazione dei CAF avviene accedendo alla pagina “Servizi in convenzione” esposta sul sito web dell’Istituto (www.inps.it - servizi online).
L’Istituto mette, inoltre, a disposizione il programma di controllo delle forniture dei modelli 730-4/2004 che i CAF devono installare sulle proprie stazioni di lavoro e utilizzare per la verifica propedeutica degli invii telematici; per evitare errori nelle operazioni di conguaglio, la procedura non permetterà la validazione dei files in cui siano presenti almeno due posizioni con crediti Irpef superiori a 52.000 € (pari a oltre 100 milioni di lire) o con crediti di addizionale regionale o comunale superiori a 5.200 € (pari a 10 milioni di lire).
Il programma in argomento è abilitato per il controllo degli invii destinati dai CAF ad altri sostituti d’imposta che aderiscono al sistema di trasmissione telematica del risultato contabile dell’assistenza fiscale (Ministero del Tesoro, Ente Ferrovie s.p.a., Trenitalia s.p.a., Poste s.p.a., INPDAP).
La documentazione e il programma di controllo necessari per l’operazione sono disponibili per i CAF nella pagina dedicata all’assistenza fiscale, pubblicata nella sezione “Assistenza fiscale (730-4): istruzioni e software“ del sito web www.inps.it.2 – Indicazioni tecnico-organizzative.
Si ricorda ai CAF che le risposte agli invii telematici sono di due tipi: una ricevuta di trasmissione, che notifica in tempo reale l’avvenuta ricezione del file inviato, e una ricevuta applicativa, differita di ventiquattro ore dalla data di comunicazione, che notifica lo stato e l’esito delle elaborazioni delle posizioni contenute all’interno della fornitura.
Si raccomanda, pertanto, ai CAF di verificare lo stato elaborativo corrispondente alla forniture trasmesse via Internet, accedendo con le consuete modalità in sicurezza alle pagine dedicate ai risultati applicativi.
Il riscontro e il prelievo dei risultati delle elaborazioni nelle relative pagine web costituiscono a tutti gli effetti la “ricevuta di consegna” dei modelli 730-4, (punto 3.3 della circolare 11), e, per le posizioni non abbinate, la restituzione di modelli 730-4 relativi a persone non sostituite dall'Istituto, (punto 4.1 della circolare 11).
Sulla base dei risultati applicativi prelevati dal sito web, i CAF devono adottare tutte le azioni necessarie per la verifica e per l’eventuale sistemazione delle posizioni che non sono gestibili dall'Istituto a seguito delle elaborazioni centrali (mancati abbinamenti per sostituto diverso dall’INPS e per non corrispondenza del codice fiscale), in accordo e in collaborazione con le Sedi e le Agenzie dislocate sul territorio.
Si ribadisce che i CAF ricevono comunicazioni sullo stato delle posizioni trasmesse unicamente dalle pagine web: per agevolare gli utenti, l’INPS mette a disposizione una guida e un manuale operativo dedicati alla lettura e alle gestione delle risposte applicative.
Nel caso in cui risultino trasmesse più dichiarazioni per lo stesso soggetto da CAF diversi, viene elaborata soltanto quella pervenuta cronologicamente per prima, mentre le successive sono scartate: per modificare tale situazione, il contribuente o il CAF deve presentare istanza scritta presso una struttura territoriale dell’Istituto, richiedendo l’annullamento della dichiarazione non valida.
Con le medesime modalità è possibile richiedere l’annullamento di modelli 730-4 già trasmessi, in tutti quei casi in cui il CAF ha la necessità di richiedere la cancellazione di posizioni inviate.
Gli eventi individuati dalle elaborazioni dei pacchetti inviati, sono notificati alla struttura decentrata del CAF trasmittente (in pratica all’utente che trasmette le dichiarazioni in modalità telematica).
In ogni caso è necessario, soprattutto nel rispetto delle scadenze normative, che i CAF si avvalgano dell’assistenza e della collaborazione delle Sedi e delle Agenzie dell’INPS presenti sul territorio, al fine di individuare le cause, ed eventualmente rimuoverle, per le situazioni in cui le elaborazioni automatiche notifichino posizioni non abbinate con alcuna prestazione in corso d’erogazione.
Per agevolare i CAF in questa attività, sarà disponibile sul sito web www.inps.it, per ogni struttura dell'Istituto, l'indicazione degli uffici locali abilitati alle operazioni dell’assistenza fiscale.
Al fine del miglioramento del servizio di comunicazione, si ritiene utile l’adozione di particolari accorgimenti tecnici che, alla luce dell’esperienza dell’anno precedente, hanno conseguito apprezzabili risultati sul piano organizzativo, quali:
- la segnalazione dei dati dell’ufficio periferico del CAF nei campi da 16 a 21 del record di tipo “0” della fornitura inviata (record di testa);
- la differenziazione dei file di trasmissione per area geografica di provenienza dei modelli 730-4;
A carattere più generale, si consiglia agli utenti del servizio telematico l’adozione del sistema di trasmissione decentrato, che ha dato i risultati migliori risultati per i CAF che operano con tale modalità.
Si raccomanda inoltre particolare attenzione al fine di evitare la spedizione ripetuta di file contenenti le stesse posizioni già precedentemente trasmesse: tale fenomeno, piuttosto ricorrente per questa e altre applicazioni web, denota un utilizzo non corretto dello strumento di comunicazione e delle procedure da parte degli utenti, un’occupazione inutile di spazio fisico sul server di ricezione e un appesantimento del processo di elaborazione delle dichiarazioni. Le conseguenze di questo modo di operare, oltre che incrementare i costi sostenuti dall’INPS per l’operazione, determinano un sensibile degrado del servizio.
A tal fine si invitano i CAF a seguire le seguenti indicazioni:
- utilizzare l’invio di forniture di modelli 730-4 ordinari di tipo normale (campo 5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”) esclusivamente per il primo invio del risultato contabile; posizioni già inviate in precedenza e ritrasmesse con identica indicazione (campo 5 = “7304O” e campo 6 = 0 nel record di tipo “0”), sono automaticamente scartate come duplicate; pertanto, per le posizioni riferite allo stesso soggetto, non sono ammessi plurimi invii senza la connotazione di fornitura rettificativa nel campo 6 del record di tipo “0”;
- utilizzare esclusivamente forniture di rettifica (campo 6 del record di tipo “0” = 1) per l’invio di posizioni contenenti variazioni nei dati di conguaglio fiscale;
- le posizioni inviate come rettifiche, per essere ammesse, devono avere un precedente invio trasmesso come modello 730-4 ordinario di tipo normale.3 – Scadenze e operazioni di conguaglio.
La citata circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 11 del 18 marzo 2004, al punto 4.1, dispone che i sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 30 giugno 2004.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute
I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2004..
In tal senso si ribadisce che, con riferimento ai soggetti pensionati, l’ultima rata di pagamento dell’anno, compresa la tredicesima mensilità, viene erogata alla scadenza del primo giorno del mese di dicembre.
Pertanto, gli invii del risultato contabile da parte dei CAF, comprese le forniture di rettifica e di integrazione, devono necessariamente pervenire prima di tale scadenza, oltre la quale non è più possibile effettuare ulteriori operazioni di conguaglio venendo meno qualsiasi effetto di pagamento nel corso dell’anno 2004.
Si ritiene utile un richiamo alla scrupolosa osservanza delle scadenze previste, in particolare:
- 30 giugno 2004, data entro la quale il CAF deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato della dichiarazione “Mod. 730-4” per le conseguenti operazioni di conguaglio;
- 15 novembre 2004, data entro la quale il CAF deve far pervenire il “Mod. 730-4 - integrativo” al sostituto d’imposta per il conguaglio a credito sulla pensione erogata nel mese di dicembre.Allegato 4
Codice numerico su GP8MD52
Descrizione
201
Saldo IRPEF da modello 730 a credito
202
Addizionale Regionale dichiarante da modello 730 a credito
203
Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da .modello 730 a debito
204
Primo acconto IRPEF da modello 730 a debito
205
Secondo acconto IRPEF da modello 730 a debito
206
Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730 a debito
207
Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730 a debito
208
Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730 a debito
209
Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730 a debito
210
Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730 a debito
211
Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730 a debito
212
Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730 a debito
213
Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730 a debito
214
Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730 a debito
215
Addizionale regionale coniuge da modello 730 a credito
216
Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730 a debito
217
Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730 a debito
218
Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a debito
219
Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a debito
220
Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a debito
221
Addizionale comunale dichiarante da modello 730 a credito
222
Addizionale comunale coniuge da modello 730 a credito
223
Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante a debito
224
Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge a debito
225
Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante a debito
226
Interessi incapienza addizionale comunale coniuge a debito
227
Saldo IRPEF da modello 730 a debito
228
Addizionale Regionale dichiarante da modello 730 a debito
229
Addizionale regionale coniuge da modello 730 a debito
230
Addizionale comunale dichiarante da modello 730 a debito
231
Addizionale comunale coniuge da modello 730 a debito
232
Anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730 a credito
233
Primo acconto IRPEF da modello 730 a credito
234
Secondo acconto IRPEF da modello 730 a credito
235
Interessi per rateizzazione su saldo IRPEF da modello 730 a credito
236
Interessi per rateizzazione addizionale regionale dichiarante da modello 730 a credito
237
Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730 a credito
238
Interessi per rateizzazione su primo acconto IRPEF da modello 730 a credito
239
Interessi per incapienza su secondo acconto IRPEF da modello 730 a credito
240
Interessi per incapienza su saldo IRPEF da modello 730 a credito
241
Interessi per incapienza addizionale regionale dichiarante da modello 730 a credito
242
Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata dichiarante da modello 730 a credito
243
Interessi per incapienza su primo acconto IRPEF da modello 730 a credito
244
Interessi per rateizzazione su addizionale regionale coniuge da modello 730 a credito
245
Interessi per incapienza su addizionale regionale coniuge da modello 730 a credito
246
Anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a credito
247
Interessi per rateizzazione su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a credito
248
Interessi per incapienza su anticipazione IRPEF su tassazione separata coniuge da modello 730 a credito
249
Interessi rateizzazione addizionale comunale dichiarante da modello 730 a credito
250
Interessi rateizzazione addizionale comunale coniuge da modello 730 credito
400
Interessi incapienza addizionale comunale dichiarante da modello 730 a credito
401
Interessi incapienza addizionale comunale coniuge da modello 730 a creditoAllegato 5
SEDE DI …………..
INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROV.Cognome e Nome Pensionato
Indirizzo
Cap Comune Prov.Oggetto: Conguagli fiscali sui trattamenti pensionistici (Mod. 730/2004)
Gentile Signore (Signora),
a seguito delle operazioni di assistenza fiscale, riportate nel modello 730-3 relativo ai redditi del 2003 (che Le è stato inviato dal soggetto al quale si è rivolto (rivolta)) risultano a Suo carico conguagli che assorbono l’intero importo netto del Suo trattamento (dei Suoi trattamenti).
Per questo motivo spiace comunicarLe che la pensione spettante (le pensioni spettanti) per il mese di agosto non verrà posta (non verranno poste) in pagamento.
Le ricordo che gli uffici dell’INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.IL DIRETTORE