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Circolare INPS n. 116 del 22.07.2004
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Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’anno 2004 dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza
Circolare INPS n. 116 del 22.07.2004SOMMARIO: Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, nell’anno 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto n. 34158 del 31 maggio 2004, con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2004 dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200, dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza.
Avendo tale decreto stabilito, all’articolo 2, che la misura dei suddetti trattamenti è ridotta del venti per cento, l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta agli interessati fino al 31 dicembre 2004 nella misura dell’ottanta per cento degli importi massimi mensili riportati nella circolare n. 24 del 6 febbraio 2004.
Le istruzioni operative, per la liquidazione dell’indennità di mobilità in forma ridotta e con l’adeguamento delle procedure automatizzate, sono state fornite con le circolari n. 131 del 18 luglio 2002, n. 120 del 1° luglio 2003 e con i messaggi n. 685 dell’11 settembre 2002 e n. 694 del 18 settembre 2002.
L’articolo 3 dello decreto in parola ha fissato per l’anno 2004 un limite di spesa pari a 32.790.440,00 euro così ripartiti:
- 12.790.440,00 euro per il trattamento di mobilità;
- 20.000.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Stante tale limite di spesa e, considerato che potrebbero accedere alla mobilità un numero di lavoratori pari a quelli dell’anno 2003, l’indennità di mobilità dovrà essere concessa, momentaneamente, in attesa di futuri finanziamenti, fino al 31 dicembre 2004.
L’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2004 e l’erogazione della prestazione dovrà avvenire in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento degli interessati.
Per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori dovranno essere utilizzati i seguenti codici:
- “CODICE INTERVENTO” 013 per i lavoratori licenziati dalle imprese esercenti attività commerciali;
- “CODICE INTERVENTO” 014 per i lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.Il decreto n. 34158 ha disposto all’articolo 5 che, per la quantificazione della spesa, è fatto obbligo alle Direzioni Provinciali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni, competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all’INPS.
Si invitano pertanto i Direttori provinciali a prendere contatti con le Direzioni provinciali del lavoro per l’acquisizione del numero dei lavoratori in parola, distinti per settore di appartenenza, per i quali siano state concluse le procedure di mobilità.
Le Sedi Regionali dell’Istituto dovranno acquisire dalle Sedi provinciali, rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, il numero dei lavoratori licenziati, a seguito della conclusione della procedura di mobilità, come di seguito indicato:
- lavoratori licenziati dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200;
- lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.
Le Sedi Regionali, pertanto, dovranno comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (e-mail Vincenza Catalano ovvero al fax 06.59053519) il numero dei beneficiari, l’indennità di mobilità corrisposta nonché l’importo relativo agli eventuali assegni per il nucleo familiare.
Si invitano le Sedi a rispettare gli adempimenti di cui sopra in quanto la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito è tenuta, a sua volta, a comunicare tali dati, in base a quanto disposto dall’articolo 7 dei decreti ministeriali citati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di consentire la disposizione di nuove risorse finanziarie per la prosecuzione del pagamento dell’indennità di mobilità oltre la data del 31 dicembre 2004 e fino alla scadenza naturale della stessa.