-
Circolare INPS n. 117 del 23.07.2004
-
Decreto Interministeriale 21 aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art. 4, commi 21 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo
Circolare INPS n. 117 del 23.07.2004SOMMARIO: 1) Determinazione della misura delle sanzioni civili (art. 1). Individuazione delle aziende destinatarie delle agevolazioni in materia di riscossione di crediti contributivi (art.1). 2) Crediti contributivi oggetto di rideterminazione delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 4 comma 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350. 3) Pagamento rateale in venti rate trimestrali costanti. Individuazione delle aziende destinatarie di tale pagamento rateale (art. 2). 4)Crediti contributivi oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 2. 5) Estensione dei benefici alle aziende di cui all’art. 9 comma 17 della Legge 289/2002 nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagine o altro fenomeno naturale
L’art. 4 commi 21, 22, 23, 24, 27 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 fissa nuovi criteri riguardo la determinazione della misura delle sanzioni civili sui mancati pagamenti totali o parziali dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, da applicare nei riguardi delle aziende del settore agricolo che siano state interessate da eventi eccezionali alla data del 30 settembre 2003.
1) Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, la misura delle sanzioni civili è pari al tasso degli interessi legali qualora le aziende del settore agricolo siano state interessate, alla data del 30 settembre 2003, da:
- Calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero abbiano formato oggetto di disposizioni di legge;
- Emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142;
- Emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.
Alla data di emissione della presente circolare il tasso degli interessi legali è pari al 2,5% in ragione di anno. La misura delle sanzioni civili ordinarie, ai sensi dell’art. 116 della legge 388/2000, è pari al 7,50% (T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali).
Le sanzioni irrogate e notificate in ruoli resi esecutivi ai sensi del D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli avvisi bonari emessi dall’Istituto, o con altri atti finalizzati all’interruzione dei termini prescrizionali saranno rideterminate, limitatamente alle aziende del settore agricolo con le caratteristiche suindicate, nella nuova misura degli interessi legali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.2) A seguito di precisazioni fornite dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito anche in proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si sottolinea la necessità dell’esistenza di un nesso causale tra evento eccezionale e relativa omissione contributiva. Pertanto, i crediti per contributi previdenziali ed assistenziali per i quali la normativa in argomento prevede la rideterminazione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali sono quelli scaduti e non pagati a causa del verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1), e, nel caso di evento con previsione di sospensione, non onorati dal debitore alla successiva ripresa della riscossione. Rientrano, quindi, nell’operatività della norma esclusivamente i debiti per contributi, premi ed accessori di legge, successivi all’evento eccezionale ed a questo legati da vincolo di causalità, ed in essere alla data del 30 settembre 2003.
Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto Interministeriale del 21 aprile 2004 in oggetto stabilisce, inoltre, che resta fermo quanto stabilito dall’art. 1 comma 220 della legge 662/1996 (nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale di contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori).3) L’art. 2 del Decreto Interministeriale in argomento prevede la possibilità di concedere una rateazione fino a venti rate trimestrali costanti per il pagamento dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, alle aziende agricole nei seguenti casi di particolare eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003:
- Qualora uno degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 (particolari condizioni soggettive dell’azienda sopradescritte) abbia comportato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente al verificarsi dell’evento ovvero si sia protratto per due o più anni consecutivi;
- Qualora siano state interessate da procedure concorsuali.
Il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione (art. 4 comma 23 legge 24 dicembre 2003 n. 350).4) La richiesta di rateizzazione riguarda i crediti per contributi e sanzioni civili di cui al punto 2), sempreché l’azienda agricola sia stata colpita da uno degli eventi di cui al punto 1) “che abbia comportato danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente al verificarsi dell’evento ovvero si sia protratto per due o più anni consecutivi”.
Possono accedere al pagamento dilazionato anche le aziende agricole interessate da procedure concorsuali.
L’organo competente a decidere sulla domanda di rateizzazione è, analogamente alle rateizzazioni ordinarie concesse dall’Istituto, il Direttore della sede Regionale dell’INPS.
La domanda di rateizzazione può essere presentata, per i contributi previdenziali come sopra individuati iscritti in ruoli esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. n.46/99 (cfr. circolare n. 224 del 21.12.1999), secondo cui “la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva”. Al riguardo si precisa che l’iscrizione di ipoteca e di fermo amministrativo da parte del concessionario rappresenta un mero atto conservativo dei beni del debitore e, di conseguenza, non impediscono la concessione della rateizzazione.5) Ai sensi del comma 27 dell’art. 4 Legge n. 350/2003, i benefici di cui ai commi da 17 a 26 del medesimo art. 4 sono estesi alle aziende agricole operanti nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma 90, nonché alle “imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento”.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate alla riduzione delle sanzioni civili e/o alla rateizzazione dei debiti per contributi previdenziali, dovranno produrre domanda su modello predisposto dall’Istituto e già trasmesso alle Sedi con messaggio n. 171918 dell’8 giugno 2004. Nei casi previsti dal comma 1 lettera b) (emergenze di carattere sanitario), lettera c) (emergenze fitosanitarie), e dal comma 27 dell’art. 4 Legge n. 350/2003 (imprese del settore ittico inquadrate nel settore agricolo), le aziende devono allegare le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie competenti.
Nel caso in cui l’azienda chiede la rateizzazione del debito contributivo ed è interessata da procedura concorsuale di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 1 del Decreto Interministeriale in argomento, deve allegare la relativa certificazione.Adempimenti delle Sedi
Le sedi, all’atto della ricezione delle domande, dovranno procedere alla sospensione delle partite debitorie iscritte a ruolo relative ai periodi di cui al punto 2), non procedere all’invio degli avvisi bonari per i crediti in fase amministrativa, né procedere all’infasamento dei crediti stessi.
Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto in argomento, gli Uffici devono provvedere a:
- rideterminare le sanzioni ai sensi dell’art. 1. La misura delle sanzioni rideterminate sarà pari al tasso degli interessi legali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento.
- operare lo sgravio parziale delle sanzioni iscritte a ruolo, con notifica del provvedimento all’azienda.
- ricalcolare le sanzioni contenute negli avvisi bonari già notificati.
Per quanto attiene le domande di rateizzazione, verificati i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto del 21 aprile 2004, le Sedi, dopo la sospensione delle partite iscritte a ruolo, provvederanno, analogamente a quanto previsto per le rateizzazioni ordinarie, alla gestione della scheda istruttoria, con il parere del Dirigente della sede, da inviare al Direttore Regionale per le decisioni di competenza.
In caso di accoglimento, deve essere redatto il piano di ammortamento con le caratteristiche di cui all’art. 2 del decreto in argomento. Per quanto attiene i criteri relativi alla misura delle rate concesse con delibera del Direttore Regionale si rimanda alle disposizioni già impartite in merito alla gestione delle rateizzazione dei crediti su cartella esattoriale.
Per l’eventuale rateizzazione dei crediti non oggetto di iscrizione a ruolo, la sede provvederà ad elaborare apposito piano di ammortamento. Con successivi messaggi saranno comunicate le variazioni procedurali.
Con la sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo, in caso di accoglimento della richiesta, all’azienda saranno contestualmente notificati:
- l’importo totale da rateizzare con l’indicazione delle sanzioni rideterminate;
- il numero di rate trimestrali costanti posticipate concesse;
- l’importo della singola rata.
L’eventuale mancata concessione da parte del Direttore la Sede Regionale, per mancanza dei requisiti richiesti, sarà notificata al domicilio dell’azienda.