-
Circolare INPS n. 122 del 06.08.2004
-
Decreto Interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità
Circolare INPS n. 122 del 06.08.2004SOMMARIO: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza
Premessa.
Sulla G.U. n. 174 del 27.7.2004 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 31 maggio 2004 n. 34158 (allegato 1) recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
L'intervento legislativo prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2003.
Tra questi, sono ricompresi, tra l'altro, i lavoratori dipendenti da:
- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;
- aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza.
Nei confronti delle suddette aziende, come noto, i sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino al 31.12.2003, dal decreto 10 aprile 2003 (G.U. n. 123 del 29.5.2003).1. Contenuto della norma.
Il Decreto 10 aprile 2003, nella premessa, richiama, tra l'altro, il disposto di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Quest'ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.
La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l'obbligo contributivo dello 0,90% di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga "gennaio 2004", senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate.
Nel richiamare, pertanto, le disposizioni già note (1), si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:
a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);
b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;
c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608).
Relativamente a tali ultime aziende, si rammenta - come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2004", non avessero assolto alla contribuzione per Cigs e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi.
In materia, trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7.10.1993.
Si ricorda, al riguardo, che le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi (3).
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";
- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211".
In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
La procedura di controllo delle denunce contributive dei mod. DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.note
(1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001, n. 116/2002 e n. 108/2003.
(2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 (vedi circolare n. 211 del 9.8.1991).
(3) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).Allegato 1)
DECRETO 31 Maggio 2004