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Circolare INPS n. 124 del 06.08.2004
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Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.. Chiarimenti sul regime previdenziale da attribuire al personale nuovo assunto da società costituite per cessione di ramo d’azienda da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 124 del 06.08.2004SOMMARIO: Procedure operative per la classificazione delle società costituite per cessione di ramo d’azienda da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a. Ulteriori chiarimenti
Con circolari n. 91 dell’11 maggio 2000, n. 175 dell’1 ottobre 2001 e n. 219 del 14 dicembre 2001 sono state impartite le istruzioni operative per la classificazione di Ferrovie dello Stato S.p.a., Trenitalia S.p.a., R.F.I. S.p.a. e Italferr S.p.a., nonché per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti all’ex Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 15 giugno 2000.
Stante la formulazione della norma che prevede l’iscrizione al Fondo speciale costituito ai sensi dell’art. 43 della legge n.488/1999, oltre che del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. alla data del 31 marzo 2000, anche del personale nuovo assunto da parte di detta società dal 1° aprile 2000, si è posto il problema dell’iscrivibilità o meno al Fondo stesso dei dipendenti nuovi assunti dalle aziende sorte per cessione di ramo d’azienda o per conferimento di attività.
Di recente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con lettera prot.n.8/P.P.70463-FS-L-5 del 24 marzo 2004, ha chiarito che il personale nuovo assunto da società costituite per cessione di ramo d’azienda da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a o per conferimento di attività, non deve essere iscritto al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., bensì al F.P.L.D..
Ciò in virtù dell’art.1, comma 1, lett.b) del citato decreto interministeriale 15 giugno 2000 che testualmente include fra i soggetti da iscrivere al Fondo speciale costituito ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge n.488/99, “i lavoratori dipendenti assunti dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., a far data dal 1° aprile 2000”.
Si conferma, pertanto, che è obbligatoriamente iscritto al Fondo speciale di cui sopra:
1) tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., già iscritto alla data del 31.3.2000;
2) il personale nuovo assunto da “Ferrovie dello Stato S.p.a.” a far data dal 1° aprile 2000, iscrivibile al Fondo speciale secondo la previgente normativa;
3) l’ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., già iscritto al Fondo, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.
Ciò premesso, i lavoratori nuovi assunti dalle società di cui innanzi debbono essere iscritti al F.P.L.D.
A tal fine le aziende interessate dovranno chiedere, presso la Sede in cui operano, l’apertura di una separata posizione contributiva senza l’attribuzione, per il personale non iscritto al Fondo, del codicedi autorizzazione 4F.Modalità operative.
Per il recupero delle somme versate indebitamente al Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.a., le aziende dovranno operare, con la procedura delle regolarizzazioni contributive, con le seguenti modalità:
- compilare tanti modelli DM10/V di tipo “E”, quanti sono gli anni interessati alla regolarizzazione, riportando la matricola aziendale contraddistinta dal c.a. 4F;
- indicare nel quadro “D” l’importo versato al Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.a. preceduto dal codice di nuova istituzione “DQ78” avente il significato di “recupero contributo Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.a:”;
- indicare nei quadri B/C, nella casella “retribuzioni”, l’imponibile su cui era stata versata la contribuzione al Fondo speciale e del quale si chiede il rimborso, preceduto dal codice di nuova istituzione “FS00” avente il significato di “imponibile in diminuzione anno di riferimento”.
Per il versamento delle contribuzioni dovute al F.P.L.D., le aziende dovranno compilare tanti modelli DM10/V di tipo “C”, quanti sono gli anni interessati alla regolarizzazione, contraddistinti dalla nuova matricola aziendale, con le modalità già in uso.
Il credito che scaturirà dalle operazioni di sistemazione di cui sopra, potrà essere portato a compensazione dei contributi dovuti, fino a concorrenza dello stesso credito, con la normale procedura di recupero crediti.
Gli imponibili esposti nei quadri B/C del modello DM10/V con il codice “FS00” dovranno essere utilizzati ai fini del confronto cumuli e portati in diminuzione dei monti retributivi dello stesso anno di competenza del modello DM10/2.Sistemazione delle posizioni individuali.
Le aziende interessate dovranno comunicare alla Sede INPS competente l’elenco dei lavoratori, per ogni anno solare, per i quali è stata operata la regolarizzazione, completo di data e luogo di nascita per i quali sono già stati presentati i modelli 770 e la matricola aziendale interessata, per l’annullamento della posizione individuale.
Inoltre, per gli stessi lavoratori, devono essere compilati i modelli 770 per la sola parte o quadro SA o “C” , dati previdenziali ed assistenziali, da trasmettere direttamente alla Sede, contraddistinti dalla nuova matricola.Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile, le somme indebitamente versate dalle aziende al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed evidenziate con il nuovo codice “DQ78” nel quadro “D” dei modd. DM 10/V di tipo “E”, secondo quanto previsto nelle Modalità operative, devono essere imputate al conto di nuova istituzione GFR 34/100 (vedi allegato).
Gli importi dei contributi dovuti al F.P.L.D. iscritti nei modd. DM 10/V di tipo “C” devono essere, naturalmente, contabilizzati al conto FPR 21/010, se riferiti agli anni precedenti, ovvero al conto FPR 21/070, se riferiti all’anno in corso.Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)