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Circolare INPS n. 126 del 06.08.2004
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Contratti di solidarietà di cui all’art. 5, comma 5 del D.L. n.148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/93. Erogazione del contributo per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 126 del 06.08.2004SOMMARIO: La circolare descrive la nuova procedura di erogazione del contributo di solidarietà alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 5, comma 5 del D.L. n.148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/93. Norme procedurali e contabili
L'art. 5, comma 5 del D.L. n. 148/1993, convertito con legge n. 236/93, prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che ''al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/91, stipula contratti di solidarietà viene corrisposto per un periodo massimo di due anni un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.
Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto per il periodo della riduzione dell'intera “retribuzione di riferimento''.
L’ammissione al contributo di solidarietà è disposta con decreto direttoriale. L’importo indicato nel decreto, determinato sulla base dei dati forniti in via preventiva dall’azienda per l’intero periodo di applicazione del regime di solidarietà richiesto, comprende la quota spettante all’impresa e la quota spettante ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro.
Per l'erogazione del sopra citato contributo di solidarietà è stata concordata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso delle Conferenze dei Servizi del 26 febbraio e del 23 aprile 2004 una nuova procedura in base alla quale l'Istituto deve effettuare il pagamento per conto del Ministero stesso alle aziende interessate.
La procedura prevede:
1. Il decreto direttoriale di concessione del contributo di solidarietà è trasmesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – alla D.P.L. competente per territorio, alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito e alla Sede provinciale INPS competente;
2. il Servizio ispettivo della D.P.L. competente effettua gli accertamenti di rito e comunica alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali l’importo esatto da erogare alle aziende;
3. la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, con mandato diretto, accredita alla Direzione Provinciale dell’INPS territorialmente competente l’esatto importo da erogare, indicando anche le coordinate bancarie di ogni azienda interessata;
4. le Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizi ispettivi, qualora in fase di verifica, accertino che l’impresa destinataria del contributo di solidarietà ha cessato l’attività, devono individuare unicamente l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O. l’avvenuta cessazione dell’attività dell’impresa. La D.P.L. – Servizio ispettivo deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie dei medesimi lavoratori;
5. l’INPS, Direzione Provinciale, provvede al pagamento diretto all’azienda, ovvero ai lavoratori interessati nei casi previsti al punto 4., della somma indicata, utilizzando al procedura dei pagamenti vari;
6. con periodicità semestrale, e precisamente entro il mese di luglio dell’anno in corso ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le Direzioni Provinciali dell’INPS faranno pervenire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. - Via Fornovo 8, 00192 Roma - il rendiconto delle erogazioni effettuate, rispettivamente, fino al 30 giugno e fino al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il pagamento può essere effettuato soltanto dopo l’accertamento dell’avvenuta precostituzione fondi prevista al precedente punto 3.
Si fa presente, inoltre, che, qualora dovessero verificarsi casi di erogazione diretta ai singoli lavoratori, si potrà procedere al relativo pagamento soltanto dopo che da parte di questa Direzione Generale sia stato definito il regime fiscale da applicare a tali erogazioni. Al riguardo verranno fornite successive istruzioni. Conseguentemente eventuali comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernenti il pagamento a singoli lavoratori devono essere tenute in apposita evidenza.PROCEDURA INFORMATICA
Il pagamento del sopracitato contributo va effettuato utilizzando la procedura “Pagamenti Vari” nel seguente modo:
- creare una collezione di pagamenti il cui nome deve essere “CONTRSOLID00”.
la collezione è inizializzata automaticamente con i seguenti parametri:
° numero collezione “999”;
° causale “CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ ART.5 COMMA 5 D.L. 148/93 - L.236/93”;
° conto d’imputazione “GPZ 35/103”;
- accedere al pannello di acquisizione dei dati del pagamento con le seguenti modalità:
° per le aziende utilizzare la matricola per prelevare i dati anagrafici dall’archivio aziende ;
° per le persone fisiche utilizzare il cognome e nome o il codice fiscale per prelevare i dati anagrafici da ARCA;
- acquisire l’importo del contributo in pagamento;
- effettuare obbligatoriamente il pagamento con bonifico su C/C inserendo le relative coordinate bancarie;
- acquisire l’importo accanto al conto d’imputazione.
Tutti gli IP6 bis della collezione relativi alle elaborazioni dei pagamenti liquidati sono identificati dal codice lavorazione “AL999”.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della procedura “Pagamenti Vari” si rimanda al manuale operativo reperibile al seguente indirizzo intranet:
http://intranet.inps/ -> Area Informatica -> Manualistica di procedure informatiche -> Prestazioni non pensionistiche -> Pagamenti VariISTRUZIONI CONTABILI
Come già precedentemente precisato, l’erogazione del contributo di solidarietà di che trattasi è subordinata al preventivo accreditamento da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali delle somme occorrenti per l'integrale copertura degli importi da corrispondere alle aziende interessate, ovvero direttamente ai lavoratori, per la quota loro spettante, in caso di aziende che hanno cessato l’attività.
Il versamento di dette anticipazioni deve essere imputato in AVERE del conto GPZ 10/103.
Il contributo in questione, liquidato tramite la procedura “pagamenti vari”, deve essere
imputato al conto GPZ 35/103.
Contestualmente alla suddetta imputazione deve essere contabilizzato l’addebitamento allo Stato dell’importo pari a quello rilevato al citato conto GPZ 35/103 con la seguente scrittura in P.D.:
GPZ 10/103 a GPZ 25/103
Conseguentemente il saldo del conto GPZ 25/103 deve concordare con il saldo del conto GPZ 35/103.
Eventuali riaccrediti delle somme disposte ma non riscosse dai soggetti beneficiari devono essere imputati al conto GPZ 11/106 che, ovviamente, deve essere interessato anche per la riemissione in pagamento delle somme medesime. Tale conto deve essere assistito da partitario contabile.
Il saldo dei conti GPZ 10/103 e GPZ 11/106, risultante alla fine dell'esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Si richiama, in ultimo, l’attenzione delle Sedi sulla necessità di verificare che il rendiconto da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al punto 6. trovi concordanza con le risultanze del conto GPZ 35/103.
Nell’elenco allegato si riportano i conti sopra indicati, di nuova istituzioneAllegato N.1 in formato pdf dal sito INPS