-
Circolare INPS n. 133 del 29.09.2004
-
Articolo 75, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2004. Posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità da parte di lavoratori dipendenti privati aventi, anteriormente al compimento dell’età di quiescenza, almeno 40 anni di anzianità contributiva
Circolare INPS n. 133 del 29.09.2004SOMMARIO: La normativa in oggetto ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni, se donna, e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l’attività lavorativa per almeno due anni, ovvero sino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, al fine di incrementare il proprio trattamento pensionistico dell’importo, calcolato con il sistema contributivo, derivante dall’accredito del 60 per cento della relativa contribuzione
1 - Premessa.
L’art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (allegato 1), ha dettato una disciplina intesa a favorire la permanenza al lavoro dei dipendenti privati che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di anzianità e non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile.
Con il decreto interministeriale 23 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001, è stata data attuazione alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 di detto art. 75, i quali davano facoltà ai lavoratori privati, che avessero maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per l’accesso al pensionamento di anzianità, di rinunciare all’accredito contributivo a condizione di impegnarsi a posticipare il pensionamento stipulando con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato di durata almeno biennale.
Le circolari n. 118 del 30 maggio 2001 e n. 168 del 29 agosto 2001 hanno fornito le istruzioni applicative delle predette disposizioni.
Il comma 5 dello stesso art. 75 ha statuito che per i lavoratori che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età di quiescenza.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 è stato pubblicato il decreto 29 gennaio 2004 (allegato 2), con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dato attuazione alla normativa da ultimo richiamata.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative della predetta disposizione.2 - Destinatari (articolo 1, comma 1 del decreto).
Destinatari della normativa di cui al comma 5 dell’art. 75 sono i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo e per i quali, alla data di esercizio della facoltà di posticipo, risulti già possibile l’accesso (c.d. “finestra”) al pensionamento di anzianità.
La facoltà di cui al comma 5 dell’art. 75, può essere, parimenti, esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 40 anni con il cumulo di contribuzione pregressa a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Con riferimento ai Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto, si precisa che sono destinatari della disciplina in argomento i lavoratori iscritti al Fondo Volo nonché ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi.
Sono altresì destinatari i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni in evidenza contabile separata del F.P.L.D.:
- Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- Soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.3 - Condizioni per l’esercizio della facoltà di posticipo del pensionamento (articolo 1, commi 2, 3 e 4).
I lavoratori di cui sopra possono scegliere di continuare l’attività lavorativa posticipando l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni, ovvero fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio.
A tal fine, i lavoratori devono stipulare con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento, con rinuncia al 40 per cento della copertura contributiva per il periodo corrispondente alla durata del contratto medesimo.
Tale quota contributiva verrà destinata dall’INPS alle regioni di residenza dei lavoratori che si avvalgono della facoltà in oggetto per il finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie.
Le modalità di versamento della contribuzione alle regioni saranno stabilite mediante convenzioni da stipulare tra le regioni stesse e l’Istituto.
Non essendo richiesto il contestuale svolgimento di attività lavorativa, della facoltà in parola possono avvalersi anche quei lavoratori che, pur non occupati, abbiano maturato, all’atto dell’esercizio di tale facoltà, almeno 40 anni di contribuzione.
Stante l’impianto generale della normativa, i datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di lavoro in argomento sono esclusivamente quelli appartenenti al settore privato.
La facoltà di parziale rinuncia alla contribuzione può essere esercitata più volte e, successivamente al primo biennio, anche per periodi inferiori, fermo restando l’impossibilità di superare il limite dell’età pensionabile di vecchiaia (articolo 2 del decreto).4 - Modalità di esercizio della facoltà di posticipo del pensionamento (articolo 1 , comma 5 del decreto).
I lavoratori che si avvalgono della facoltà in parola devono darne comunicazione all’INPS allegando:
- copia del contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno due anni, a decorrere dalla data di pensionamento prevista dalla normativa vigente; qualora prima della scadenza dei due anni intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, il contratto deve durare fino a tale data;
- dichiarazione, da rendere contemporaneamente al datore di lavoro, di rinuncia, nella misura del 40 per cento, alla copertura contributiva per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo periodo.(v.fac-simile allegato 3)
All’atto della ricezione della comunicazione, le Sedi provvederanno a verificare con ogni urgenza il raggiungimento da parte del lavoratore di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, pur se raggiunta con il cumulo di contribuzione pregressa nelle gestioni dei lavoratori autonomi, nonché la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento al fine di accertare che il contratto a tempo determinato abbia decorrenza pari o successiva alla prima “finestra”utile.
La documentazione pervenuta dovrà essere inserita nel fascicolo personale dell’interessato, e una copia dovrà essere trasmessa all’Area Aziende a corredo della posizione contributiva del datore di lavoro con il quale il lavoratore ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato.
La facoltà di posticipo del pensionamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla predetta comunicazione (art.1, comma 1 del decreto).5 - Pensione da liquidare nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di posticipo del pensionamento (articolo 3, comma 1 del decreto).
Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà in oggetto, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, o dell’ultimo contratto a termine qualora tale facoltà sia stata esercitata più volte.
La pensione deve essere liquidata con la sopra indicata decorrenza ancorché la relativa domanda venga presentata successivamente.
Qualora prima della scadenza del primo contratto biennale intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.
L’importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione che sarebbe spettata al lavoratore anteriormente all’inizio del periodo di posticipo, sulla base dei criteri di calcolo vigenti a tale data, maggiorata degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
La pensione deve pertanto essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di inizio del periodo lavorativo a termine ed alle retribuzioni percepite fino a tale data – nei limiti dei periodi di riferimento, determinati alla stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile – rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo in argomento.
All’importo della pensione di anzianità in pagamento è aggiunto, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, l’importo riferito all’ulteriore attività lavorativa prestata.
Tale importo deve essere calcolato con il sistema contributivo utilizzando il 60 per cento del montante contributivo relativo al periodo in argomento.6-Estinzione anticipata del contratto (articolo 3, comma 2 del decreto)
In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all’estinzione stessa e, dal compimento dell’età di quiescenza, l’importo è incrementato per il periodo in cui l’attività è stata prestata.ALLEGATO 1
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 75 - Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani
[vedi in Raccolta di Tax & Lex]ALLEGATO 2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 gennaio 2004
Attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).
[vedi in Raccolta di Tax & Lex]ALLEGATO 3
All’INPS Sede di Area Assicurato Pensionato
Alla Ditta C. F. / Partita IVA Matricola Esercizio della facoltà di posticipo all’accesso al pensionamento di anzianità a norma dell’articolo 75, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il sottoscritto.
nato il a
codice fiscale
abitante a Prov e cap
via n.- avendo maturato almeno 40 anni di contribuzione prima del raggiungimento dell’età pensionabile
potendo già accedere dal accedere dal al pensionamento di anzianità
- avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato
dal alDICHIARA
di rinunciare, nella misura del 40 per cento alla copertura contributiva per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto
E SI IMPEGNA
a posticipare l’accesso al pensionamento di anzianità per il medesimo periodo.
………….
luogo e dataFIRMA