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Circolare INPS n. 136 del 30.09.2004
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Elezione rappresentanti del Comitato amministratore della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335
Circolare INPS n. 136 del 30.09.2004SOMMARIO: 1.Tempistica degli adempimenti. 2.Procedure elettorali 2.1 Requisiti per l’elettorato e Collegi elettorali 2.2 Liste elettorali 2.3 Seggi e commissioni elettorali 2.4 Operazioni di voto 2.5 Operazioni di scrutinio 2.6 Nomina degli eletti e pubblicazione degli esiti delle votazioni 2.7 Comunicazione agli eletti 3.Allegati (Regolamento elettorale; Seggi elettorali)
Con i messaggi INPS nn. 028555 del 14 settembre e 018411 del 10 giugno 2004 si è comunicato che, con provvedimento n. 4759/E/5/3 del 26 agosto 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fissato nei giorni dal 15 al 19 novembre 2004 le date delle elezioni dei sei componenti elettivi del Comitato amministratore della Gestione di cui all'oggetto.
Si illustrano di seguito gli aspetti più rilevanti della disciplina di svolgimento delle elezioni predette affinché tutte le Strutture siano poste immediatamente in grado di adeguarsi alle attività ed alle scadenze che ne derivano.1. Tempistica degli adempimenti
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle elezioni, è stato fissato il seguente calendario degli adempimenti dell’Istituto:
- 1° ottobre 2004: sulla base delle informazioni acquisite dalle Strutture territoriali competenti al 30 settembre 2004 si procederà all’elaborazione dei dati, per tutti gli iscritti, predisponendo i relativi supporti magnetici per l’invio al domicilio degli stessi delle relative comunicazioni;
- dal 1° ottobre 2004: saranno diramati dal Centro comunicati stampa da diffondere anche sul territorio; centralmente si individueranno gli spazi gratuiti utili per una appropriata diffusione della data e modalità di svolgimento delle elezioni;
- dal 1° al 15 ottobre 2004: presentazione delle liste elettorali dei candidati;
- dal 15 ottobre 2004: spedizione agli iscritti della comunicazione corredata dal certificato elettorale e della prima parte del PIN da utilizzare per tutti i servizi INPS nonché per l’esercizio del voto telematico; per richiedere la seconda parte del PIN da utilizzare per tutti i servizi INPS nonché per l’esercizio del voto telematico, gli iscritti dovranno chiamare il numero di telefono indicato nella comunicazione;
- 18 ottobre 2004: le Direzioni Provinciali comunicheranno, al responsabile del procedimento Dr. Roberto Viti, indirizzo di posta elettronica parasubordinati@inps.it, la eventuale mancata presentazione di liste;
- 27 ottobre 2004: invio, alla predetta unità organizzativa “parasubordinati”, da parte delle Direzioni Provinciali INPS degli elementi di identificazione di ciascuna lista presentata;
- tra il 27 ottobre e il 10 novembre saranno inviati alle Direzioni Provinciali e Subprovinciali dell’Istituto poster che conterranno le liste da affiggere nei seggi elettorali;
- Dal 15 al 19 novembre 2004: svolgimento delle elezioni dalle 9:00 alle 19:00 ininterrottamente anche in caso di festività locale.
Le Direzioni regionali sono impegnate ad assumere ogni iniziativa utile al rispetto dei termini di adempimento come sopra fissati e, più in generale, al corretto svolgimento delle procedure elettorali.
In particolare i Dirigenti regionali dovranno contattare al più presto i Dirigenti regionali del Ministero del Lavoro per la costituzione dei Collegi elettorali; impartire le necessarie disposizioni per l'erogazione dello straordinario spettante ai Presidenti dei seggi, a carico dell'Istituto per espressa disposizione del regolamento elettorale.2. Procedure elettorali
Le operazioni di votazione si effettueranno, anche in caso di festività locale, tra le ore 9,00 e le ore 19,00 dei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 novembre 2004 nei seggi elettorali costituiti presso le Direzioni Provinciali (all. n. 2), Sub provinciali (all. n. 3) dell’INPS.2.1. Requisiti per l’elettorato e Collegi elettorali
Sono elettori gli iscritti alla Gestione da almeno sei mesi che abbiano versamenti contributivi in almeno tre mesi, indipendentemente dal loro ammontare e comunque collocati nell'ambito della predetta anzianità di iscrizione.
Sono eleggibili gli elettori che abbiano versamenti contributivi anche non continuativi non inferiori a 24 mesi, ciascuno per un ammontare non inferiore al minimale. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2003.
Sono costituiti due collegi elettorali nazionali:
- Al primo Collegio nazionale affluiscono i voti degli iscritti alla Gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie (tale collegio verrà identificato nel certificato elettorale come “Collegio n. 1”);
- Al secondo Collegio nazionale affluiscono i voti degli iscritti alla gestione medesima che, in quanto iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non sono destinatari dell’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (tale Collegio verrà identificato nel certificato elettorale come “Collegio n. 2”).
Il tipo di contribuzione dell’ultimo versamento effettuato determina l’appartenenza al primo Collegio o al secondo Collegio nazionale.2.2. Liste elettorali
Possono presentare liste le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e gli iscritti aventi diritto al voto (articolo 3, punto 1, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale).
Sono escluse le liste in rappresentanza dei datori di lavoro e le liste espressione di associazione di imprese, giusta quanto stabilito dalla sentenza n. 7544 del 2001 del TAR Lazio, Sezione III.
Le liste possono essere presentate presso le Direzioni Provinciali dell’INPS (all. n. 2) tra le ore 9,00 e le ore 18,00 nel periodo intercorrente tra il 1° ed il 15 ottobre 2004, ove verranno istituite apposite postazioni per la certificazione dei requisiti dei presentatori e dei candidati nonché l’autenticazione della firma.
Le liste, distinte per i due collegi nazionali di cui si è riferito, devono riportare nome, cognome, data e luogo di nascita e la firma, per accettazione, dei candidati nonché la firma di almeno duecento elettori per lista.
La lista non può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei posti spettanti al rispettivo collegio che, in queste elezioni, sono quattro per il primo collegio e due per il secondo, sulla base degli aventi diritto al voto al 31.12.2003.
Più specificatamente, la presentazione delle liste dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- i presentatori:
> devono appartenere allo stesso Collegio nazionale per il quale hanno presentato la lista;
> possono sottoscrivere una sola lista;
> devono autenticare la propria firma sul modulo di presentazione delle liste davanti a notaio/segretario comunale o davanti al dirigente INPS responsabile della Direzione Provinciale all’atto di presentazione delle liste.
- i candidati:
> devono appartenere allo stesso Collegio nazionale per il quale hanno presentato la lista;
> devono essere compresi in una sola lista;
> possono esprimere la propria accettazione in una delle Direzioni Provinciali dell’INPS (all. n. 2);
> devono autenticare la propria firma sul modulo di presentazione delle liste davanti a notaio/segretario comunale o davanti al dirigente INPS responsabile della Direzione Provinciale all’atto di presentazione delle liste.
- le Direzioni Provinciali dell’INPS devono:
> autenticare, previo riconoscimento personale, la firma dei presentatori e dei candidati o accettare il modulo già compilato con la firma autenticata;
> interrogare la procedura di visualizzazione dei versamenti trasmessi al Centro per verificare, sulla base delle indicazioni in precedenza espresse, la sussistenza del requisito richiesto sia per i presentatori che per i candidati. Per coloro i quali non risultassero versamenti è necessario presentarsi alla Sede INPS con la ricevuta dei contributi versati;
> una volta raggiunto il numero richiesto di presentatori (200 per ciascuna lista), ed acquisita la firma e l’accettazione dei candidati, apporre la data e l’ora di presentazione sulla singola lista;
> rilasciare ricevuta al singolo interessato dell’operazione effettuata;
> inviare entro le ore 14,00 del 27 ottobre 2004, al responsabile del procedimento Dr. Roberto Viti, utilizzando l’apposito indirizzo in posta elettronica parasubordinati@inps.it, gli elementi di identificazione di ciascuna lista presentata (il contrassegno e/o la denominazione della lista in formato elettronico, la data e l’ora di presentazione, l’elenco dei candidati con riportato per ciascuno il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale);
> nel caso non siano state presentate liste, comunicare entro il 18 ottobre 2004 mediante il predetto indirizzo di posta elettronica che “alle ore 18.00 del 15 ottobre 2004 non è stata presentata alcuna lista”.
- La Direzione generale dell’INPS:
- numera le liste secondo l’ordine in cui sono pervenute presso le Direzioni provinciali;
- procede alla stampa di due manifesti, uno per ciascuno dei Collegi elettorali nazionali, contenenti tutte le liste presentate per il relativo Collegio, con il rispettivo numero d’ordine e con i dati completi dei candidati;
- trasmette, nei giorni immediatamente precedenti l'inizio delle operazioni di voto, i due manifesti alle sedi INPS presso cui sono istituiti seggi elettorali per la relativa affissione.2.3. Seggi e commissioni elettorali
I seggi elettorali sono costituiti in tutte le Direzioni Provinciali e Subprovinciali dell'Istituto.
Presso la Sede della Direzione generale dell’INPS, in Via Ciro il Grande 21, Roma, è istituito, inoltre, il seggio elettorale centrale in cui può votare qualsiasi elettore.
Gli elettori possono esercitare il diritto al voto presso qualsiasi seggio INPS.
Presso ciascun seggio è costituita una Commissione elettorale composta da un rappresentante della Direzione regionale o provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di Presidente e da un rappresentante dell’INPS, con funzioni di Vicepresidente.
Possono far parte della Commissione un rappresentante per ciascuna lista ed uno per ciascuno dei collegi elettorali nazionali. Nessuno dei componenti della Commissione elettorale può essere candidato.
Presso il Seggio elettorale centrale siede la Commissione elettorale centrale, presieduta da un delegato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e composta con gli stessi criteri delle altre commissioni ma con un numero doppio di componenti.
Ciascun seggio elettorale dovrà esporre i manifesti elettorali, unitamente al fac-simile della scheda di votazione ed almeno tre copie del regolamento elettorale.2.4. Operazioni di voto
Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni dal 15 al 19 novembre 2004, contemporaneamente in tutti i seggi, dalle ore 9.00 alle 19.00, senza interruzione.
E’ possibile votare sia con scheda cartacea sia con modalità di voto elettronico a mezzo internet, anche a domicilio, senza interruzione, dalle 9.00 del 15 novembre 2004 alle 19.00 del 19 novembre 2004.
Ciascun elettore, con modalità tali da assicurare la segretezza, può votare un solo candidato. La somma dei voti personali determina il totale dei voti complessivi assegnati a ciascuna lista.
Coloro che ricevessero la comunicazione che attesta la mancanza dei requisiti, ovvero coloro i quali, pur avendo diritto al voto, non ricevessero a domicilio la comunicazione ed il certificato elettorale, o nel caso l’indicazione del Collegio non fosse corretta, potranno comunque presentarsi al seggio purché muniti di documentazione certa che comprovi il proprio diritto.
Alle operazioni di voto devono essere sempre presenti il Presidente o il Vicepresidente della Commissione Elettorale che, in assenza dei rappresentanti di lista o di Collegio, possono essere coadiuvati da funzionari dell'Istituto per l'espletamento delle attività amministrative connesse alle operazioni di voto. Questi ultimi non sono componenti della Commissione elettorale.
Alle ore 9,00 di ciascuno dei cinque giorni di votazione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
Prima delle operazioni di voto, il Presidente, considerato che il voto può essere espresso anche per via telematica, provvederà a stampare giornalmente, per ciascun Collegio, un contenuto numero di schede facendo apporre su ciascuna la firma da due componenti la Commissione di Seggio e annotando, a tergo della scheda stessa, il numero del Collegio di riferimento.
Una volta terminata la scorta, l’operazione sarà ripetuta. Sul verbale dovrà essere riportato giornalmente il numero di schede stampate e utilizzate.
Per esprimere il proprio voto presso un seggio elettorale, gli elettori dovranno corredarsi di valido documento di riconoscimento, del codice fiscale e del certificato elettorale.
Ogni operazione di voto deve essere preceduta dalla verifica dell'identità del votante e viene annotata mediante trascrizione degli estremi del documento di identificazione nell'apposita casella dell'elenco predisposto presso ciascun seggio.
Uno dei componenti la Commissione elettorale, presa visione del documento di identificazione del votante e del certificato elettorale, digiterà il codice fiscale dell’interessato per accertare il suo diritto al voto ed evitare duplicazione di voto.
In caso di omonimia fra due o più candidati, per la validità del voto, al nome e cognome del candidato devono essere aggiunti dall’elettore la data e il luogo di nascita del candidato.
Presso ogni Seggio sarà necessario organizzare:
- una postazione dotata di terminale e di personale qualificato, ai fini dell’immediato accertamento del diritto al voto, sulla scorta della documentazione prodotta dagli interessati, nei confronti degli iscritti che si dovessero presentare privi di certificato elettorale;
- una postazione per l’esercizio del voto telematico;
- garanzia della sicurezza del seggio durante le ore notturne.Votazioni con scheda cartacea
Uno dei componenti la Commissione elettorale, una volta verificata l'identità del votante, consegna all’elettore la scheda corrispondente al Collegio per il quale risulta iscritto nonché una matita copiativa con la quale, a pena di nullità, il voto deve essere espresso.
L’elettore è tenuto a verificare che la scheda consegnatagli sia integra e contenga le firme di due componenti il seggio.
Una volta espressa la preferenza per un candidato, l’elettore consegna la scheda piegata in quattro parti al seggio elettorale per l’introduzione nell’apposita urna.
All’elettore, dopo l’operazione di voto è restituito il documento di identità e ritirato il certificato elettorale.
Gli elettori affetti da impedimenti fisici, tali che non consentano loro di votare senza aiuto, possono avvalersi dell’ausilio di un altro elettore, volontariamente scelto, purché quest’ultimo sia iscritto nell’elenco dei votanti del Collegio di riferimento.
La Commissione elettorale fa risultare questa circostanza sul verbale delle operazioni di voto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.
I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti, seduta stante, in via provvisoria dal Presidente o dal Vicepresidente, uditi gli altri componenti della Commissione elettorale al momento presenti, e riportati sinteticamente nel registro dei verbali. La decisione definitiva è adottata dalla Commissione elettorale centrale.
All'ora di chiusura del seggio in ciascun giorno stabilito per le operazioni di voto, il Presidente o il Vice presidente provvedono a sigillare le urne e a redigere il verbale giornaliero delle operazioni, indicando il numero dei voti espressi.
All'ora di chiusura sono ammessi al voto soltanto gli elettori presenti nella sede del seggio.Votazioni con modalità di voto elettronico
Coloro che intendono votare per via telematica e non sono già in possesso di PIN abilitante all’esercizio del voto telematico riceveranno la prima parte del PIN medesimo unitamente al certificato elettorale con le istruzioni per ricevere la seconda parte del predetto PIN abilitante sia alla votazione elettronica sia per l’accesso ai servizi INPS.
Coloro che effettueranno in tempo utile la richiesta della seconda parte del PIN al numero di telefono indicato nella comunicazione, la riceveranno per posta per poter votare per via telematica.
La richiesta della seconda parte del PIN non è vincolante ai fini della modalità di votazione: è sempre possibile esprimere il proprio voto in uno dei seggi elettorali utilizzando la scheda cartacea.Come votare
L’elettore può votare entro le ore 19,00 del 19 novembre 2004 con modalità di voto elettronico da un computer remoto o da un seggio elettorale INPS utilizzando l’intero PIN di cui è in possesso.
L’elettore, una volta riconosciuto, essendo in possesso del PIN completo, esegue nell’ordine le seguenti operazioni sia dal personal computer remoto che da quello installato presso un seggio elettorale INPS:
- farsi identificare digitando il proprio codice fiscale;
- accertata la possibilità di votare, viene visualizzata una scheda elettorale redatta in forma elettronica contenente le liste presentate per il Collegio di appartenenza;
- per ogni lista, a seconda che trattasi del primo o del secondo collegio, sono riportati, rispettivamente, quattro o due candidati;
- il voto si esprime cliccando con il mouse sulla lista prescelta del Collegio di riferimento;
- per esprimere la preferenza (è ammessa una sola preferenza) l’elettore clicca con il mouse sul nominativo prescelto;
- una volta votato e confermato il voto espresso, la scheda scompare automaticamente dal video essendo terminate le operazioni di votazione.2.5. Operazioni di scrutinio
Sono pubbliche e si svolgono immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto del quinto giorno previsto.
I seggi elettorali sul territorio espletano le operazioni di scrutinio unicamente per le schede cartacee contenute in ciascuna delle due urne presenti presso il seggio medesimo.
Ultimate le operazioni di scrutinio, ciascun seggio elettorale ne redige il verbale indicando:
- il numero dei voti riportato da ciascuna lista e da ciascun candidato;
- il numero delle schede ritenute nulle e di quelle bianche.
Al termine, i dati predetti dovranno essere immediatamente comunicati, con le medesime modalità utilizzate per l’invio delle liste presentate, alla Commissione elettorale centrale. Alla predetta Commissione centrale dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali tutta la documentazione cartacea relativa a questioni sulle procedure elettorali per le quali permangano contestazioni.
La Commissione elettorale centrale:
- espleta le operazioni di scrutinio delle schede cartacee contenute in ciascuna delle due urne presenti presso il seggio medesimo;
- procede alla verifica dei risultati elettorali cartacei trasmessi dai seggi elettorali locali;
> conteggia i voti espressi per via telematica;
> decide in via definitiva sui reclami;
> individua gli eletti, attribuendo i posti ai candidati di ciascun Collegio elettorale nazionale nel seguente modo: quattro posti agli iscritti al primo Collegio e dueposti agli iscritti al secondo Collegio (punto 4 dell’art.6 del Regolamento elettorale emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);
> redige verbale.
I posti sono ripartiti tra liste sulla base dei voti riportati da ciascuna di esse secondo il metodo proporzionale. All’interno di ciascuna lista, i posti sono assegnati sulla base dei voti riportati da ciascun candidato. In caso di parità di voti, risulta eletto chi abbia una maggiore anzianità di iscrizione e contribuzione alla Gestione o, in subordine, il più anziano di età.2.6. Nomina degli eletti e pubblicazione degli esiti delle votazioni
I nomi degli eletti vengono resi pubblici mediante l’affissione nei locali dell’Istituto del verbale redatto dalla Commissione elettorale centrale successivamente alla verifica dei risultati trasmessi dai seggi elettorali locali, alla decisione in via definitiva dei reclami pervenuti, all’individuazione degli eletti, all’attribuzione dei posti ai candidati di ciascun Collegio elettorale nazionale.2.7. Comunicazione agli eletti
Il Presidente del Comitato amministratore in carica provvederà a comunicare i risultati delle operazioni elettorali a ciascuno degli eletti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Per quanto non contenuto nelle presenti istruzioni si fa rinvio al regolamento elettorale emanato dal Ministro del lavoro e della Previdenza sociale (all. n. 1).
Allegato n. 1
Oggetto: Regolamento elettorale di cui all’art. 58, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 10.12.1999, modificato ed integrato con decreto del 2.2.2000.IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETAI sei componenti elettivi del Comitato amministratore di cui all’art.58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono eletti secondo le procedure di cui ai seguenti articoli.
Art.1 – Requisiti per l’elettorato e Collegi elettorali
1. Sono elettori gli iscritti alla Gestione da almeno sei mesi che abbiano versato contributi alla stessa per almeno un trimestre.
2. Sono eleggibili gli iscritti che versino regolarmente i contributi alla Gestione da almeno due anni.
2 bis. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono verificati alla data del 31 dicembre.
3. Sono costituiti due Collegi elettorali nazionali. Al primo Collegio nazionale affluiscono i voti degli iscritti alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie. Al secondo Collegio nazionale, affluiscono i voti degli iscritti alla Gestione medesima che, in quanto iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non sono destinatari dell’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. I sei posti spettanti agli eletti dagli iscritti al Fondo sono attribuiti in proporzione alla consistenza numerica delle due categorie di iscritti di cui al comma 3.
5. Qualora taluno degli eletti rinunci all’incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, subentra il primo dei non eletti appartenente al medesimo Collegio elettorale nazionale, che abbia i requisiti di legge.
6. Tre mesi prima della scadenza dell’organo, determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, gli uffici trasmettono al Presidente dell’INPS l’elenco aggiornato degli iscritti alla Gestione, distinti ai sensi del comma 3, per gli adempimenti di cui all’articolo 2.Art.2 – Convocazione elezioni
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza dell’organo, determinata senza tener conto della proroga di legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa la data delle elezioni, che dovranno concludersi entro la predetta scadenza e dà incarico al Presidente dell’INPS di avviare le procedure elettorali, dandone tempestivamente notizia agli iscritti.
2. Il Presidente dell’Istituto deve altresì curare che il presente regolamento e l’elenco delle sedi INPS che sono seggi elettorali nonché il luogo, i giorni, l’orario delle votazioni e il numero dei candidati da eleggere in ciascun Collegio, siano portati a conoscenza degli iscritti, mediante affissione negli uffici centrali e periferici dell’Istituto.
3. Le votazioni hanno luogo, contemporaneamente in tutti i seggi, in cinque giorni lavorativi consecutivi, dalle ore 9 alle 19, senza interruzione.Art.3 – Liste elettorali
1. Possono presentare liste le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano rappresentanti nel Consiglio di indirizzo e vigilanza, nonché gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Le liste sono distinte per collegi elettorali nazionali ai sensi dell’art.1, comma 3. Le liste devono recare la firma dei candidati, per accettazione, e la firma di almeno duecento elettori per ogni lista. La lista deve indicare altresì, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato. La lista non può comprendere un numero di candidati superiore al numero di posti spettanti al rispettivo Collegio elettorale nazionale.
3. I candidati non possono essere compresi in più liste e gli elettori presentatori possono presentare una sola lista. Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori presentatori debbono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal responsabile della sede INPS presso cui è costituito il seggio elettorale.
4. Almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, le liste sono presentate alle sedi elettorali dell’INPS che le convalida mediante verifica dei nominativi dei candidati e dei presentatori, vi appone la data e l’ora della presentazione e le inoltra in via telematica alla Presidenza dell’Istituto.
5. La sede centrale dell’INPS numera le liste secondo l’ordine in cui sono pervenute presso le sedi locali, procede alla stampa di due manifesti, uno per ciascuno dei Collegi elettorali nazionali, contenenti tutte le liste presentate per il relativo Collegio, con il rispettivo numero d’ordine e con i dati completi dei candidati come indicati nel comma 2, ed entro il decimo giorno precedente l’inizio delle operazioni di voto, trasmette i due manifesti alle sedi INPS che sono seggi elettorali.Art.4 – Seggi e Commissioni elettorali
1. L’INPS costituisce i seggi elettorali nelle proprie sedi provinciali nonché in quelle zonali che raggruppano un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cinquecento.
2. Gli elettori residenti in località in cui non sono costituiti seggi ai sensi del comma 1, votano nella sede più vicina al luogo di residenza, ovvero presso il seggio elettorale centrale.
3. La Commissione elettorale, costituita presso ciascun seggio, è costituita da un rappresentante dell’INPS e uno della Direzione regionale o provinciale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di Presidente del seggio. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal rappresentante dell’INPS. Della Commissione possono far parte un rappresentante per ciascuna lista e uno per ciascuno dei Collegi elettorali nazionali. Il rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale componente della Commissione, per il tempo in cui si svolgono le procedure elettorali, è considerato regolarmente in servizio ed ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, a carico dell’INPS, per attività svolta nelle ore eccedenti l’orario di lavoro.
4. Alle operazioni di voto devono essere sempre presenti il Presidente o il Vicepresidente del seggio. In assenza di rappresentanti di lista o di Collegio, il Presidente o il Vicepresidente possono essere coadiuvati da funzionari dell’Istituto per l’espletamento delle attività amministrative connesse alle operazioni di voto. Questi ultimi non sono componenti della Commissione elettorale. Nessuno dei componenti della Commissione elettorale può essere candidato.
5. Presso ciascun seggio devono essere esposti il fac-simile della scheda di votazione, i manifesti di cui all’articolo 3, comma 5, ed almeno tre copie del presente regolamento.Art.5 – Operazioni di voto.
1. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.
2. Ciascun elettore può votare un solo candidato. La somma dei voti personali determina il totale dei voti complessivi assegnati a ciascuna lista.
3. In caso di omonimia fra due o più candidati, per la validità del voto, al nome e cognome del candidato prescelto devono essere aggiunte la data e il luogo di nascita.
4. Ogni operazione di voto, preceduta dalla verifica dell’identità del votante, viene annotata da uno dei componenti della Commissione elettorale mediante trascrizione degli estremi del documento di identificazione nell’apposita casella dell’elenco predisposto presso ciascun seggio. Espletata l’operazione di voto, il votante appone la propria firma nell’elenco accanto al proprio nome.
5. I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti, seduta stante, in via provvisoria dal Presidente o dal Vicepresidente, uditi gli altri componenti della Commissione elettorale al momento presenti, e riportati sinteticamente nel registro dei verbali predisposto presso ciascun seggio. La decisione definitiva è adottata dalla Commissione elettorale centrale.
6. All’ora di chiusura del seggio in ciascun giorno stabilito per le operazioni di voto, il Presidente o il Vicepresidente provvedono a sigillare le urne e a redigere il verbale giornaliero delle operazioni, indicando il numero dei voti espressi.
7. All’ora di chiusura delle votazioni sono ammessi al voto soltanto gli elettori presenti nella sede del seggio.
8. Ultimate le operazioni di scrutinio, ciascun seggio elettorale ne redige il verbale indicando il numero dei voti riportato da ciascuna lista e da ciascun candidato, il numero delle schede ritenute nulle e quelle bianche e comunica gli stessi dati, in via telematica, alla Commissione elettorale centrale.
9. Il voto può avvenire anche in via telematica con modalità che tutelino la relativa segretezza. Ai fini della validità del voto, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno utile per l’esercizio del voto.Art.6 – Seggio elettorale centrale
1. Presso il seggio elettorale centrale, istituito presso la Sede centrale dell’INPS, siede la Commissione elettorale centrale, presieduta da un delegato del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e composta con gli stessi criteri di cui all’articolo 4, comma 3, ma con un numero doppio di componenti.
2. Presso il Seggio elettorale centrale votano, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti, gli iscritti alla Gestione residenti in Roma e ogni altro iscritto che lo ritenga utile.
3. Ultimate le operazioni di scrutinio dei voti espressi presso il Seggio elettorale centrale, la Commissione elettorale centrale procede alla verifica di tutti i risultati elettorali trasmessi dai seggi elettorali locali; decide in via definitiva, tutti i reclami di cui all’articolo 5, comma 5; individua gli eletti, attribuendo i posti ai candidati di ciascun Collegio elettorale nazionale secondo il criterio indicato all’articolo 1, comma 4 e ne redige verbale.
4. I posti sono ripartiti tra le liste sulla base dei voti riportati da ciascuna di esse secondo il metodo proporzionale col sistema del quoziente e dei più alti resti. All’interno di ciascuna lista, i posti sono assegnati sulla base dei voti riportati da ciascun candidato. In caso di parità di voti, risulta eletto chi abbia una maggiore anzianità di iscrizione e contribuzione alla Gestione o, in subordine, il più anziano d’età.Art.7 – Contestazioni sulle procedure elettorali.
1. Nei quindici giorni successivi alla chiusura delle operazioni elettorali, gli uffici centrali competenti ricevono e verificano i documenti cartacei trasmessi dalle sedi elettorali locali dell’INPS, relativi a questioni sulle procedure elettorali per le quali permangano contestazioni. Sulle stesse si pronuncia definitivamente la Commissione elettorale centrale appositamente convocata.
2. Nella riunione di cui al comma 1, la Commissione elettorale centrale modifica l’identificazione degli eletti in conformità delle decisioni assunte sulle contestazioni e redige il verbale relativo alla individuazione definitiva degli eletti.Art.8 – Nomina degli eletti.
1. I dati definitivi delle elezioni, risultanti dal verbale di cui all’articolo 6, comma 3, ovvero, in caso di contestazioni, dal verbale di cui all’articolo 7, comma 2, vengono comunicati dal Presidente dell’Istituto al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale ai fini dell’emissione del decreto di costituzione del Comitato.
2. I risultati delle operazioni elettorali vengono altresì comunicati dal Presidente del Comitato amministratore in carica a ciascuno degli eletti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. I nomi degli eletti vengono resi pubblici mediante affissione dei verbali di cui al comma 1 nei locali dell’Istituto.Art.9 – Disposizioni transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, e per una sola volta, vigono le disposizioni seguenti:
a) i sei posti spettanti agli eletti dagli iscritti al Fondo, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4 sono così ripartiti: quattro posti agli iscritti del primo Collegio elettorale nazionale e due agli iscritti del secondo Collegio;
b) le elezioni hanno luogo dal 15 al 19 novembre 2004; (nota. n. 4759/E/5/3 del 26 agosto 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)
c) la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2, è effettuata dal Presidente in carica del Comitato Amministratore.Allegato n. 2
ELENCO DIREZIONI PROVINCIALI
PIEMONTE
ALESSANDRIA – Via Morbelli, 34
ASTI – Via F. Rosselli, 22
BIELLA - V. Tripoli, 14
CUNEO – C.so Santorre di Santarosa, 15
NOVARA – C.so dellaVittoria, 8
TORINO – Via XX Settembre, 34
VERCELLI – P.zza Zumaglini, 10
VERBANO-CUSIO-OSSOLA – Gravellona Toce (VB) Corso Marconi 99
VALLE D’AOSTA
AOSTA – C.so Battaglione Aosta, 39
LIGURIA
GENOVA - Via D’Annunzio, 80
IMPERIA – V.le delle Rimembranze, 25
LA SPEZIA – V.le Mazzini, 63
SAVONA – P.zza Marconi, 6
LOMBARDIA
BERGAMO – V.le Vittorio Emanuele, 5
BRESCIA – Via Benedetto Croce, 32
COMO – Via Pessina, 8
CREMONA – P.zza Cadorna, 17
LECCO – C.so Carlo Alberto, 39
LODI – Via Besana, 4
MANTOVA – V.le Fiume, 3/5
MILANO – Via Melchiorre Gioia, 22
PAVIA – Via Cesare Battisti, 23/25
SONDRIO – C.so XXV Aprile, 5
VARESE – Via Volta, 3
VENETO
BELLUNO – Via Fantuzzi, 24/a
PADOVA – P.za Insurrezione, 8
ROVIGO – P.zza F.lli Cervi, 5/18
TREVISO – V.le Trento e Trieste, 6
VENEZIA – Dorsoduro, 3519/I
VERONA – Via Cesare Battisti, 19
VICENZA – C.so SS. Felice e Fortunato, 163
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO – P.zza Domenicani, 30
TRENTO – Via Orfane, 8
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA – P.zza della Vittoria, 1
PORDENONE – P.zza del Portello, 8
TRIESTE – Via S.Anastasio, 5
UDINE – Via Savorgnana, 37
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - Via Gramsci, 6
FERRARA – V.le Cavour, 164
FORLI’ – V.le della Libertà, 48
MODENA - V.le Virginia Reiter, 72
PARMA – V.le Basetti, 10
PIACENZA – P.zza Cavalli, 62
RAVENNA – Via Romolo Gessi, 24
REGGIO EMILIA – Via della Previdenza Sociale, 6
RIMINI – Via Macanno, 25
TOSCANA
AREZZO – Via L. Signorelli, 20
FIRENZE – V.le Belfiore, 28/a
GROSSETO – Via Trento, 42/44
LIVORNO – Via P. Tacca, 1
LUCCA – P.zza Martiri della Libertà, 65
MASSA CARRARA – Via Don Minzoni, 1
PISA – P.zza Guerrazzi, 17
PISTOIA – V.le Adua, 123
PRATO – Via Valentini, 1/b
SIENA – Via Lippo Menni, 2
MARCHE
ANCONA – P.zza Cavour, 21
ASCOLI PICENO – Via Rismondo, 1
MACERATA – Via Dante, 8
PESARO – Viale Gramsci, 6/10
UMBRIA
PERUGIA – Via Canali, 1
TERNI – V.le della Stazione, 5
ABRUZZO
CHIETI – Via Domenico Spezioli, 12
L’AQUILA – V.le L. Rendina, 28
PESCARA – Via R. Paolucci, 35
TERAMO – Via Oberdan, 32
LAZIO
FROSINONE – P.zza Gramsci, 4
LATINA – Via Cesare Battisti, 52
RIETI – Via Cintia, 42
ROMA – Via Amba Aradam. 5
VITERBO – Via G. Matteotti, 29
CAMPANIA
AVELLINO – Via Roma, 15/17
BENEVENTO – Via Calandra, 16/18
CASERTA – Via Arena – Loc. S.Benedetto
NAPOLI – Via Galileo Ferraris, 4
SALERNO – C.so Garibaldi, 38
MOLISE
CAMPOBASSO – Via Zurlo, 11
ISERNIA – Via XXIV Maggio, 251
PUGLIA
BARI – Lungomare N. Sauro, 41
BRINDISI – P.zza della Vittoria, 1
FOGGIA – Via della Repubblica, 18
LECCE – V.le Marche, 14
TARANTO – Via Leonida, 109
CALABRIA
CATANZARO – Via F. Crispi, 77
COSENZA – P.zza Loreto, 22/a
CROTONE – Via Grazia Deledda 1
REGGIO CALABRIA – Via D. Romeo, 15
VIBO VALENTIA – Via E.P. Murmura
BASILICATA
MATERA – Via Cappelluti, 2/b
POTENZA – Via Pretoria, 263
SICILIA
AGRIGENTO – Via Picone, 16
CALTANISSETTA – Via Cavour, 116
CATANIA – V.le Libertà, 137/A
ENNA – Via Diaz, 23
MESSINA – Via V. Emanuele, 100
PALERMO – Via Francesco Laurana, 59
RAGUSA – Via Leonardo da Vinci, 25
SIRACUSA – C.so Gelone, 90
TRAPANI – Via Scontrino, 28
SARDEGNA
CAGLIARI – V.le Regina Margherita, 1
NUORO – Via Leonardo da Vinci, 26
ORISTANO – Via Carducci, 42Allegato n. 3
ELENCO SEDI SUB PROVINCIALI
PIEMONTE
TORINO NORD – Corso Giulio Cesare, 290
COLLEGNO – Corso Francia, 45
IVREA – Piazza Lamarmora, 15
MONCALIERI – Corso Roma, 13/1
PINEROLO – Viale Kennedy, 5
LIGURIA
SESTRI PONENTE – Via Sestri, 196 R
SESTRI LEVANTE – Viale Mazzini, 140
LOMBARDIA
MILANO CORVETTO – Via Toffetti, 121
MILANO FIORI – Via Ripamonti, 332/6
MILANO MISSORI – Piazza Missori, 8/10
MILANO NORD – Via G. Silva, 38
LEGNANO – Via Podgora, 2
MONZA – Via Morandi
VENETO
SAN DONA’ DI PIAVE – Via Trento, 19
EMILIA – ROMAGNA
IMOLA – Via Garibaldi, 54
TOSCANA
PIOMBINO – Via Marco Polo, 3
UMBRIA
CITTA’ DI CASTELLO – Via Sacco e Vanzetti, 2
ABRUZZO
AVEZZANO – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 72
SULMONA – Via Vicenne San Paolo
LAZIO
CASSINO – Via Po, 45
ROMA AURELIO, Via Torre Vecchia, 592
ROMA CASILINO, Via E. Longoni, 59
ROMA CENTRO – Piazza Augusto Imperatore, 32
ROMA EUR – Via Baldassarre Castiglione, 59
ROMA FLAMINIO – Via Giulio Romano, 46
ROMA MONTESACRO – Via A. Bettini, 83
ROMA MONTEVERDE – Via Lenin, 45/47
OSTIA – Via delle Baleniere, 8
ROMA TIBURTINO – Via Igino Giordani, 55
ROMA TUSCOLANO – Via Tuscolana, 1782
CIVITAVECCHIA – Via A. Canova, 2
POMEZIA – Via Pontina Vecchia, Km. 30,600
CAMPANIA
AVERSA – Viale degli Artisti, 3/C
NAPOLI ARZANO – Via Ferrara, 3
NAPOLI SOCCAVO – Via Cornelia dei Gracchi, 93
NAPOLI VOMERO – Via Guantai ad Orsolana, 4
CASTELLAMMARE DI STABIA – Via Raiola, 56
NOLA – Via Nazionale delle Puglie km 51,500
POZZUOLI – Via Campana, 233
BATTIPAGLIA – Via De Divitiis Fabbricato L/4
NOCERA INFERIORE – Via D’Alessandro 10
PUGLIA
ANDRIA – Via Guido Rossa, 12
CASARANO – Via Agnesi – Contrada Pigna
CALABRIA
LAMETIA TERME – Viale dei Mille, 35
ROSSANO – Via Acqua di Vale, 14
SICILIA
SCIACCA – Piazza Brodolini, 1
PALERMO SUD – Via Titina De Filippo, 21
NOTO – Via Amerigo Vespucci, 39
SARDEGNA
IGLESIAS – Via Crocefisso, 117