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Circolare INPS n. 140 del 06.10.2004
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Decreto Interministeriale 21 aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art. 4, commi 21 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo. Criteri interpretativi
Circolare INPS n. 140 del 06.10.2004SOMMARIO: Premessa - 1) Crediti contributivi oggetto di rideterminazione delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 4 comma 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350. - 2) Crediti contributivi oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 2
Premessa:
Con circolare n. 117 del 23 luglio 2004 sono state fornite le prime disposizioni attuative della normativa in argomento.
Al riguardo si fa presente che a seguito di ulteriori precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato chiarito che il nesso causale tra evento eccezionale e relativa omissione contributiva può ricomprendere i debiti contributivi sia precedenti che successivi all'evento eccezionale manifestatosi nei termini e condizioni di cui ai commi 21 e 22 dell'art. 4 della legge 21/12/2003 n° 350, così come successivamente regolati dal Decreto Interministeriale in oggetto.
Di conseguenza le disposizioni contenute nella circolare 117 citata si intendono modificate nella parte in cui limitano l'applicazione del beneficio soltanto ai debiti per contributi o premi e accessori legati dal nesso causale, ma successivi all'evento eccezionale. Considerato l'ambito estensivo del nuovo criterio interpretativo della norma, di seguito ai punti 1) e 2) vengono riepilogati e precisati i requisiti per accedere al beneficio, nonché le modalità operative già contenute nella più volte menzionata circolare n° 117/2004.1) I crediti per contributi previdenziali ed assistenziali per i quali la normativa in argomento prevede la rideterminazione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali, sono tutti quelli in capo alle aziende agricole, interessate, alla data del 30 settembre 2003, da:
- Calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero abbiano formato oggetto di disposizioni di legge;
- Emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142;
- Emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.
Si osserva altresì che ai sensi del comma 27 dell'art. 4 della legge n° 350/2003, i benefici di cui all'art. 4 sono estesi alle aziende agricole operanti nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma 1990, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillaggine e altri fenomeni naturali che comportino la morìa della fauna marina o l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca o di allevamento
Alla data di emissione della presente circolare il tasso degli interessi legali è pari al 2,5% in ragione di anno. La misura delle sanzioni civili ordinarie, ai sensi dell’art. 116 della legge 388/2000, è pari al 7,50% (T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali).
Pertanto sia i lavoratori autonomi del settore, che le aziende agricole assuntrici di manodopera, i cui titolari non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale, possono beneficiare delle agevolazioni in argomento per tutti i debiti, ancorché non prescritti, in essere alla data del 30/09/2003, data entro la quale deve essersi verificato l'evento eccezionale.2) L’art. 2 del Decreto Interministeriale in argomento prevede la possibilità di concedere una rateazione fino a venti rate trimestrali costanti per il pagamento dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, alle aziende agricole nei seguenti casi di particolare eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003:
- Qualora uno degli eventi di cui sopra abbia comportato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente al verificarsi dell’evento ovvero si sia protratto per due o più anni consecutivi;
- Qualora siano state interessate da procedure concorsuali.
Il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione (art. 4 comma 23 legge 24 dicembre 2003 n. 350).
L’organo competente a decidere sulla domanda di rateizzazione è, analogamente alle rateizzazioni ordinarie concesse dall’Istituto, il Direttore della sede Regionale dell’INPS.
Si rammenta che la domanda di rateizzazione può essere presentata, presso le Sedi competenti, per i contributi previdenziali come sopra individuati iscritti in ruoli esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. n. 46/99 (cfr. circolare n. 224 del 21.12.1999), secondo cui “la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva”. Al riguardo si precisa che l’iscrizione di ipoteca e di fermo amministrativo da parte del concessionario rappresenta un mero atto conservativo dei beni del debitore e, di conseguenza, non impediscono la concessione della rateizzazione.
Come già disposto nella citata circolare n° 117 del 23 luglio 2004, alla quale si rimanda per le modalità operative, le sedi, all’atto della ricezione delle domande delle aziende interessate, dovranno procedere alla sospensione di tutte le partite iscritte a ruolo, non inviare gli avvisi bonari, né procedere all’infasamento dei crediti stessi.