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Circolare INPS n. 148 del 10.11.2004
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Eventi calamitosi nella provincia di Catania (eruzione del 2001, eruzione e sisma del 2002): agevolazioni contributive concesse ai soggetti danneggiati residenti e/o operanti nella provincia di Catania. Proroga dei termini di sospensione contributiva fino al 31/3/2005 per l’eruzione del 2001. Recupero dei contributi sospesi per l’eruzione del 2001 e per l’eruzione e sisma del 2002. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 148 del 10.11.2004SOMMARIO: Si illustra il disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004 (G.U. n. 66 del 19 marzo 2004) e si impartiscono le disposizioni attuative dell’art. 5, comma 2, dell’ordinanza del P.C.M. n. 3254 del 29.11.2002 in materia di recupero dei contributi sospesi ai sensi dell’art.5 comma 1
PREMESSA
Con il Decreto del P.C.M. del 12.3.2004 (1) è stato prorogato, “fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002”.
Con Ordinanza P.C.M. n. 3145 del 25/7/2001 (2) sono state impartite disposizioni relative agli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l’emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna verificatisi nel luglio 2001. Con le circolari n. 163 del 21/8/2001 e n. 41 del 26.2.2003 sono state illustrate, fra l’altro, le norme riguardanti la sospensione contributiva.
Per quanto attiene alla materia di competenza dell’Istituto, si sottolinea che l’art. 8, comma 1, dell’Ordinanza P.C.M. n. 3196 del 12.4.2002 (3) ha collegato la durata della sospensione contributiva dell’Ordinanza P.C.M. 3145 del 25/7/2001 alla durata dello stato di emergenza; pertanto dal collegamento tra la sospensione contributiva e lo stato di emergenza operato con la citata ordinanza 3196/2002, deriva che destinatari della proroga sono solo i soggetti danneggiati individuati dall’art. 2 della predetta ordinanza n. 3145/2001 : “ i soggetti residenti nei territori dei comuni interessati dall’emergenza, od ivi aventi sede operativa alla data dell’evento calamitoso, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata…”. Ne consegue l’esclusione dei “soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del P.C.M. del 29/10/2002….” contemplati dall’ordinanza n. 3254 del 29/11/2002 (4), i quali beneficiano della proroga dell’emergenza al 31/3/2005, ma non della proroga della sospensione contributiva, il cui termine finale, fissato dall’ordinanza n. 3282 del 18/4/2003 (5), rimane il 31/3/2004, in quanto non è avvenuto il collegamento normativo tra sospensione e stato d'emergenza.
Inoltre, l’art.10, comma 4 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3315 del 2/10/2003 (6) ha disposto che “le modalità previste dall’art.5, comma 2 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3254/2002, si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini previsti dall’art.2, comma1 dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 3145 del 25/7/2001”.
Si sottolinea, quindi, che il periodo contributivo oggetto della sospensione ha una diversa durata per le due differenti categorie di destinatari delle norme agevolative. Poiché l’art. 5, comma 2 dell’ordinanza n. 3254/2002 prevede un numero di rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, si riportano di seguito i periodi di sospensione e relative modalità di recupero.a) SOGGETTI DANNEGGIATI DALL’ERUZIONE DEL 2001:
Periodo di emergenza e di sospensione dei pagamenti riguardanti le diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto:
27 luglio 2001 – 31 marzo 2005
La sospensione riguarda le scadenze dei pagamenti comprese nel periodo dal 27 luglio (data di pubblicazione nella G.U. n. 173 del 27/7/2001 del Decreto del P.C.M. del 23/07/2001 di dichiarazione dello stato di emergenza), sino al 31/3/2005.
Mesi interi di sospensione: 44
Rate concesse: 352b) SOGGETTI RESIDENTI ALLA DATA DELL’ERUZIONE E SISMA DEL 2002:
Mentre il periodo di emergenza è quello compreso nell’arco temporale tra il 5/11/2002 ed il 31/3/2005, il periodo di sospensione dei pagamenti riguardanti le gestioni amministrate è:
5 novembre 2002-31 marzo 2004
Mesi interi di sospensione: 16
Rate concesse: 1282) DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI
La contribuzione sospesa può essere versata in unica soluzione o ratealmente. La scadenza è fissata al 3° mese successivo alla fine della sospensione. Poiché le scadenze dei contributi previdenziali sono tutte fissate al 16° giorno del mese, anche l’unico pagamento o il primo pagamento rateale devono avvenire entro tale data.
Per i soggetti residenti alla data dell’eruzione e sisma del 2002, per i quali la sospensione è cessata lo scorso 31 marzo 2004, le rate già scadute prima dell’emanazione della presente circolare dovranno essere pagate cumulativamente entro il primo termine utile dopo l’emanazione della circolare stessa.
Per beneficiare del pagamento rateale è necessario presentare apposita istanza alla Sede I.N.P.S. presso la quale il richiedente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi.
Come più volte fatto presente in analoghe circolari, la mancata osservanza di una scadenza non provoca la decadenza dal beneficio della rateazione, ma dà luogo a un’omissione contributiva riguardante la singola rata che, a sua volta, determina l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, c.8, lett.a), della legge 23.12.2000, n. 388 (cfr. circolare n. 110 del 25.5.2001). In tale ipotesi, le somme aggiuntive – calcolate al tasso vigente alla data del pagamento – sono applicate per il periodo compreso tra la scadenza della singola rata e la data del pagamento effettivo.2a) DATORI DI LAVORO
La contribuzione sospesa si riferisce ai modd. DM10 relativi ai mesi da luglio 2001 a febbraio 2005 (per i soggetti danneggiati dall’eruzione del 2001) e da ottobre 2002 a febbraio 2004 (per i soggetti colpiti dagli eventi del 2002)
Le modalità di compilazione dei Modd. DM10 sono state illustrate nella già citata circolare n. 41 del 26.2.2003, alla quale si fa rinvio. Si precisa altresì che la volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata espressamente con la presentazione delle denunce contributive compilate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto per la specifica calamità. Nel caso in cui, per motivate cause, la modulistica non sia stata immediatamente presentata, dovrà comunque essere fornita la documentazione necessaria per la codifica delle aziende interessate alla sospensione.
I contributi previdenziali esposti nel Mod. DM10 dovranno essere pagati mediante il Mod. F24, da redigere secondo le modalità illustrate nell’esempio - riproducente una sezione I.N.P.S. del medesimo modello - ed utilizzando il codice “DSOS”, istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali. Nell’apposito campo deve essere esposta la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice indicato nel quadro D del Mod. DM10 di denuncia per la rilevazione del credito, vale a dire “N940” o “N943” che hanno il significato rispettivamente di: “Contributi sospesi eruzione Etna ord. n. 3145/2001” per gli eventi del luglio 2001 e “Contributi sospesi eruzione Etna ord. n. 3254/2002” per gli eventi dell’ottobre 2002.Sede
Codice Contributo
Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
DSOS
DSOSPPNNNNNNCCN940
PPNNNNNNCCN943Si raccomanda di porre la massima attenzione in relazione ai periodi di ciascuna calamità in quanto i due benefici devono avere vita autonoma. Il soggetto danneggiato dall’eruzione del 2001 pagherà in unica soluzione o ratealmente i contributi sospesi nel periodo 27/7/2001 al 31/3/2005, mentre la sospensione per il danno causato dall’eruzione e sisma del 2002, potrà essere richiesta solo nel periodo dal 5/11/2002 al 31/3/2004.
2b) ARTIGIANI E COMMERCIANTI
La contribuzione sospesa è la seguente:
soggetti danneggiati dall’eruzione del 2001 (per i quali il dies a quo è il 27 luglio 2001 ed il dies ad quem è il 31/3/2005)contributi fissi
Acconto e saldo dei contributi sul reddito che supera il minimale
16 agosto 2001
16 novembre 2001
30 novembre 2001
16 febbraio 2002
16 maggio 2002
30 giugno 2002
16 agosto 2002
30 novembre 2002
16 novembre 2002
16 febbraio 2003
16 maggio 2003
30 giugno 2003
16 agosto 2003
30 novembre 2003
16 novembre 2003
16 febbraio 2004
16 maggio 2004
30 giugno 2004
16 agosto 2004
30 novembre 2004
16 novembre 2004
16 febbraio 2005
soggetti residenti aventi sede legale od operativa, nei territori colpiti dall’eruzione e sisma del 2002 (per i quali il dies a quo è il 5/11/2002 ed il dies ad quem è il 31/3/2004)
contributi fissi
Acconto e saldo dei contributi sul reddito che supera il minimale
16 novembre 2002
- 30 novembre 2002
16 febbraio 2003
16 maggio 2003
30 giugno 2003
16 agosto 2003
30 novembre 2003
16 novembre 2003
16 febbraio 2004
Per il pagamento in unica soluzione gli interessati possono utilizzare gli F24 originali e, qualora ne siano sprovvisti, possono chiederne la ristampa alla Sede competente.
Coloro che intendono pagare in forma rateale devono presentare apposita istanza e versare la prima rata a mezzo delega unificata (Mod. F24) indicando, nella sezione riservata all’I.N.P.S., i codici istituiti con la circolare n. 138 del 25.7.2000 e precisamente:
AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
La Sede competente avrà cura di fornire ai richiedenti, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare.
Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.2c) GESTIONE SEPARATA
Le scadenze oggetto di sospensione sono, per i danneggiati dall’eruzione del 2001, quelle riferite ai mesi compresi tra luglio 2001 e febbraio 2005, mentre, per i soggetti colpiti dall’eruzione e sisma del 2002, sono quelle comprese tra ottobre 2002 e febbraio 2004.
Gli interessati al pagamento in unica soluzione effettueranno il pagamento utilizzando i Modd. F24 con le causali in uso per i pagamenti correnti, vale a dire “C10” e “CXX” per i committenti e “P10” e “PXX” per i professionisti. Ovviamente dovranno compilare un rigo per ogni mese sospeso.
Gli interessati al pagamento dilazionato devono presentare domanda di rateazione in forma libera e versare con la delega unificata Mod. F24, inserendo nella causale il codice “COC” per i committenti e il codice “POC” per i professionisti, entrambi istituiti con la circolare n. 98/2002.2d) DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Le scadenze oggetto di sospensione, per i danneggiati dall’eruzione del 2001, sono i trimestri dal 3°/2001 al 4°/2004, mentre, per i soggetti colpiti dall’eruzione e sisma del 2002,sono quelli dal 4°/2002 al 4°/2003.
Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il Mod. LD15 ed effettuare i versamenti con la delega unificata (F24) compilata con gli stessi criteri indicati nell’esempio riportato al p. 2a), ma indicando nel campo “codice contributo” Il codice “DOM1” e nel campo “Matricola I.N.P.S.” etc. il numero di 12 cifre formato dal codice del rapporto di lavoro di 10 caratteri seguito dal controcodice di due. Il codice rapporto è rilevabile dalla lettera ricevuta unitamente ai bollettini di versamento per i rapporti di lavoro preesistenti alla sospensione; per i rapporti denunciati per la prima volta al momento della richiesta di pagamento della contribuzione sospesa, il controcodice sarà fornito direttamente dalla sede.2e) PROSECUTORI VOLONTARI
I trimestri oggetto di sospensione sono, per i danneggiati dall’eruzione del 2001, il secondo, il terzo e il quarto trimestre del 2001 e tutti i trimestri riguardanti gli anni 2002, 2003 e 2004, mentre, per i soggetti colpiti dall’eruzione e sisma del 2002, sono il 3° ed il 4° trimestre 2002 e tutti i trimestri del 2003 .
Il versamento dei contributi in discorso dovrà essere effettuato mediante il bollettino di ccp di mod. VV08, il cui importo sarà determinato in base ai trimestri da regolarizzare e all’importo del contributo settimanale o mensile vigente nel periodo stesso. In sostanza, se l’interessato intende avvalersi della prevista rateazione, deve presentare la relativa domanda e ottenere dalla Sede un congruo numero di VV08 per l’importo corrispondente al numero delle settimane che intende coprire con il versamento stesso. Poiché la scadenza del modello è trimestrale, l’importo da indicare dovrà corrispondere al numero dei trimestri compresi nell’arco temporale della sospensione.
Considerata la non obbligatorietà della contribuzione, è necessario che la volontà di pagare ratealmente sia manifestata con la domanda da presentare in forma libera e che i versamenti siano effettuati rispettando le naturali scadenze trimestrali del citato modello VV08. Eventuali tardivi versamenti saranno rimborsati.2f) SETTORE AGRICOLO
Le istruzioni per il settore agricolo sono fornite con apposita circolare.3) ISTRUZIONI CONTABILI
Per quanto riguarda la rilevazione del credito per le sospensioni dei contributi a favore delle aziende con scadenza al 31 marzo 2004 e al 31 marzo 2005, si richiamano le istruzioni impartite, rispettivamente, con le citate circolari n. 41 del 28 febbraio 2003 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/103 e n. 163 del 21 agosto 2001 (istituzione del conto GPA 06/068).
Per la rilevazione contabile del recupero dei suddetti contributi sospesi si fa presente quanto segue.3-a) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO
Le riscossioni dei contributi relativi alla sospensione con termine al 31 marzo 2004 sono imputate in AVERE del conto GPA 00/103, ovvero al conto GPA 06/068 per i contributi sospesi fino al 31 marzo 2005, mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.
Tali scritture di storno verranno effettuate in automatico dall’apposita procedura sulla base dei diversi codici, rispettivamente “N943” e “N940”, risultanti nella “code-line” dei modelli F24, secondo le modalità di compilazione previste per i datori di lavoro al precedente punto 2-a).
Con la suddetta procedura verranno aggiornati in automatico anche i partitari dei citati conti.
Attraverso le risultanze dei partitari stessi, per una più incisiva azione di recupero, devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l’effettuazione dei versamenti medesimi.
In ultimo, si precisa che i conti GPA 06/068 e GPA 00/103 vengono abbinati alla causale esistente di mod. FL02: 10106 in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. DM 10/2.3-b) CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI
I versamenti di contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, qualora siano effettuati in unica soluzione, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 (contributi entro il minimale) ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale).
Nell’ipotesi di versamenti rateali, a seconda del codice contributo, gli stessi sono rilevati al conto ARR 52/055 (codice contributo AD), se afferenti agli artigiani, oppure al conto COR 52/055 (codice contributo CD) se relativi agli esercenti attività commerciali.3-c) CONTRIBUTI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE EX ART. 2, COMMA 26, LEGGE N. 335/1995 (PARASUBORDINATI)
Per tale categoria di lavoratori, gli importi dei contributi, versati secondo le modalità previste al precedente punto 2-c), sono imputati al conto PAR 52/010, se in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 nei casi di pagamento dilazionato.3-d) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
In relazione alle modalità di versamento dei contributi in questione, previste al precedente punto 2-d), per la regolarizzazione del periodo oggetto di sospensione, le relative somme vengono imputate al conto GPA 54/028.3-e) PROSECUTORI VOLONTARI
I contributi versati dai prosecutori volontari mediante bollettini di conto corrente postale di mod. VV08, di cui al precedente punto 2-e), devono essere imputati, secondo le vigenti disposizioni, al conto GPA 52/084._______________________________
(1) G.U. n. 66 del 19/03/2004
(2) G.U. n. 173 del 27/07/2001
(3) G.U. n. 92 del 19/04/2002
(4) G.U. n. 286 del 06/12/2002
(5) GU n. 99 del 30/04/2003
(6) G.U. n. 236 del 10/10/2003