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Circolare INPS n. 153 del 24.11.2004
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Operazione RED. Elaborazione dei modelli reddituali “telematici” per gli anni 2002 e 2003
Circolare INPS n. 153 del 24.11.2004Con circolare n. 151 del 17 settembre 2003 sono state fornite le indicazioni relative all’operazione RED, posta in essere in attuazione della determinazione Commissariale n. 675 del 29 maggio 2003, per la richiesta dei dati reddituali relativi all’anno 2002. La determinazione Commissariale aveva previsto che non venissero richieste ulteriori dichiarazioni ai pensionati che hanno compiuto al 1° gennaio 2002 settanta anni e che per gli anni 1996, 1997 e 1998 o 1999, 2000 e 2001 avessero dichiarato di non possedere altri redditi, oltre quelli delle prestazioni pensionistiche presenti nel Casellario centrale dei pensionati. A tali pensionati non era pertanto stato inviato il Mod. Richiesta RED. Veniva comunque richiesta la dichiarazione reddituale, indipendentemente dall’età e dai dati reddituali memorizzati, ai pensionati che percepivano, anche in parte, l’aumento al milione.
Con circolare n. 16 del 23 gennaio 2004 sono state fornite le indicazioni relative all’operazione RED, posta in essere in attuazione della determinazione Commissariale n. 1320 del 25 novembre 2003 per la richiesta dei dati reddituali relativi all’anno 2003, effettuata contestualmente all’invio del modello ObisM, certificato di pensione per l’anno 2004.
Le pensioni, per le quali la dichiarazione reddituale risulta rientrata, sono state ricalcolate. Il ricalcolo, effettuato con l’utilizzo della procedura di ricostituzione delle pensioni, ha comportato le seguenti operazioni:
- l’aggiornamento del “data base reddituale” a cura della procedura di rilevazione e gestione dei dati reddituali QRED, illustrata con circolare n. 182 del 16 dicembre 2002, che ha provveduto ad integrare i dati reddituali dichiarati dagli interessati con quelli delle pensioni presenti sul Casellario centrale;
- l’aggiornamento della zona GP2K del data base delle pensioni con i dati reddituali sintetici;
- il ricalcolo delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2002, nel caso in cui sia stato trasmesso in via telematica il reddito di tale anno o entrambi e dal 1° gennaio 2003, nel caso invece in cui sia pervenuto il solo reddito 2003;
- l’invio di una comunicazione agli interessati circa l’esito dell’elaborazione.
L’elaborazione ha comportato un’unica operazione di aggiornamento e di ricostituzione delle pensioni per entrambi gli anni di reddito richiesti e dichiarati. In particolare:
- per le pensioni per le quali è stata resa la sola dichiarazione relativa all’anno 2002, è stata elaborata tale dichiarazione;
- per le pensioni per le quali è stata resa la sola dichiarazione relativa all’anno 2003, è stata elaborata tale dichiarazione;
- per le pensioni per le quali sono state rese le dichiarazioni relative agli anni 2002 e 2003, sono state elaborate le dichiarazioni relative ad entrambi gli anni.
La procedura QRED ha provveduto a determinare, sulla base delle dichiarazioni rese dai pensionati, i dati reddituali relativi all’anno 2004 e, per le pensioni per le quali è stata resa la sola dichiarazione relativa all’anno 2002, i dati reddituali relativi agli anni 2003 e 2004.
Per l’anno 2003 sono state elaborate sia le dichiarazioni reddituali rilasciate con il modello CERT.RED sia le dichiarazioni reddituali “semplificate” rilasciate con il modello REDNONVAR per l’anno 2003.
Sono stati elaborati congiuntamente gli anni 2002 e 2003 anche per le pensioni dei soggetti ultrasettantenni che hanno reso la dichiarazione per l’anno 2003 e ai quali non era stata inviata la richiesta per l’anno 2002, come previsto dalla citata determinazione Commissariale n. 675 del 2003. Si tratta, come già precisato, dei pensionati che al 1° gennaio 2002 avevano compiuto il 70° anno di età e che avevano in precedenza dichiarato di non possedere altri redditi, oltre quelli delle prestazioni pensionistiche presenti nel Casellario centrale dei pensionati. Per i pensionati esonerati dalla dichiarazione per l’anno 2002 le procedure hanno considerato i soli redditi derivanti dalle prestazioni pensionistiche presenti nel Casellario centrale dei pensionati.
Di seguito vengono descritte le attività svolte dalle procedure centrali e le attività che devono essere effettuate dalle Sedi.
Si rammenta che le operazioni di elaborazione delle dichiarazioni reddituali dei pensionati residenti all’estero modelli REDEST 2002 sono state illustrate con la circolare n. 95 del 16 giugno 2004.1. Aggiornamento del “data base reddituale” e del data base delle pensioni
Per il passato l’elaborazione delle dichiarazioni reddituali, relative ad anni anteriori al 2002, provvedeva all’aggiornamento del data base delle pensioni in una fase anteriore a quella del ricalcolo. L’effettuazione asincrona delle due operazioni poteva comportare, per un certo numero di pensioni, l’aggiornamento della zona reddituale GP2K del data base delle pensioni senza la successiva ricostituzione della pensione.
Le nuove modalità di elaborazione, utilizzate per la prima volta per l’elaborazione dei modelli reddituali “telematici” per gli anni 1999, 2000 e 2001 rientrati a seguito di sollecito ed illustrate con la circolare n. 146 del 26 agosto 2003, prevedono, invece, l’aggiornamento contestuale del “data base reddituale” e della zona reddituale GP2K del data base delle pensioni in fase di ricostituzione della pensione. Per le pensioni scartate dalla ricostituzione - ad esempio per carenza di dati d’archivio - il “data base reddituale” e la zona reddituale GP2K del data base delle pensioni non vengono aggiornati. L’aggiornamento verrà effettuato al momento della ricostituzione della pensione da parte della Sede.
I dati reddituali trasmessi dai soggetti convenzionati e dalle Sedi INPS vengono integrati con i dati presenti nel Casellario centrale delle pensioni e influenti per le diverse prestazioni.
I dati reddituali analitici possono essere consultati, oltre che dalla procedura AS400, anche con la procedura Intranet “QRED – Calcolo del cumulo reddituale”.
Le situazioni “anomale” non sono state aggiornate e le Sedi dovranno provvedere alla trasmissione dei dati reddituali pervenuti e alla ricostituzione utilizzando per l'individuazione delle posizioni l'apposita funzione di lista prevista dalla procedura AS400 e già segnalata con messaggio n. 198 del 3 luglio 2002.1.1. Modalità di aggiornamento
L’aggiornamento degli archivi con i dati reddituali viene effettuato aggregando i redditi dichiarati a seconda delle rilevanze ed integrandoli con gli importi delle pensioni del titolare, del coniuge e dei figli, se i loro redditi sono influenti, memorizzate sul Casellario.
Gli importi dei redditi così determinati aggiornano il “data base reddituale” e il data base delle pensioni. Per quest’ultimo archivio, in particolare, vengono aggiornati, a seconda dei casi:
- il segmento GP2KE, che contiene i redditi per l’integrazione al minimo, per l’integrazione dell’assegno di invalidità e per l’applicazione dei commi 41 e 42 dell’articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- il segmento GP2KF, che contiene i redditi per i trattamenti di famiglia;
- il segmento GP2KM, che contiene i redditi per la maggiorazione sociale.
L’aggiornamento viene operato inserendo i dati reddituali ovvero, per gli anni eventualmente già presenti in archivio, sostituendoli.1.2. Aggiornamento dei dati relativi alle movimentazioni
La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni. In particolare, in relazione all’esito dell’elaborazione, sono stati memorizzati i seguenti codici nel campo GP1CMPNTIP:DN
nel caso in cui i nuovi dati reddituali non comportino conguagli per i periodi precedenti né variazioni sull’importo corrente di pensione;
DG
nel caso in cui i nuovi dati reddituali comportino conguagli a credito per i periodi precedenti ovvero non comportino nessun conguaglio ma solo una variazione in aumento dell’importo di pensione corrente;
DD
nel caso in cui i nuovi dati reddituali abbiano comportato conguagli a debito per i periodi precedenti ovvero non comportino nessun conguaglio ma solo una variazione in diminuzione dell’importo di pensione corrente.
Nel campo GP1DMPN è stata memorizzata la data della ricostituzione.1.3. Aggiornamento dei dati di GP2KE, GP2KF e GP2KM
L’aggiornamento dei dati reddituali viene effettuato con riferimento alle rilevanze per le quali è stato emesso il modello. In particolare, i dati vengono memorizzati:
> nel segmento GP2KE per le rilevanze:
- 1, integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983;
- 3, integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984;
- 4, integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992;
- 6, pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969;
- 7, assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995;
- 11, incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995;
- 12, incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995;
- 19, aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di ulteriori lire 18.000 dal 1° gennaio 2000, relativamente alle pensioni PS derivanti da invalidità civile e INVCIV liquidate a soggetti nati prima del 1° gennaio 1931;
- 20, aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di ulteriori lire 18.000 dal 1° gennaio 2000, relativamente alle pensioni AS derivanti da invalidità civile e INVCIV liquidate a soggetti nati dopo il 31 dicembre 1930;
- 21, aumento di lire 20.000 per gli invalidi civili infrasessantacinquenni ex articolo 70, comma 6, della legge n. 388/2000;
> nel segmento GP2KF per le rilevanze:
- 9, assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988;
- 10, trattamenti di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986;
< nel segmento GP2KM per le rilevanze:
- 5, maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988 ed ex articolo 69, comma 3 della legge 388/2000;
- 8, aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 ed ex articolo 70, comma 4, della legge n. 388/2000;
- 22, maggiorazione sociale per i titolari di assegno sociale;
- 24, aumento della maggiorazione sociale fino al “milione” previsto dall’articolo 38 della legge 448/2001.2. Ricalcolo delle pensioni
2.1. Pensioni senza conguaglio e senza variazione d’importo
Nel caso in cui i nuovi dati reddituali non comportino conguagli per i periodi precedenti né variazioni sull’importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base delle pensioni.
La comunicazione che i redditi dichiarati non hanno comportato variazioni per gli importi già riscossi né una variazione degli importi futuri viene inserita nel Mod. ObisM che sarà inviato ai pensionati nel contesto delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2005.2.2. Pensioni con conguaglio a credito o con variazione d’importo in aumento
Nel caso in cui i nuovi dati reddituali comportino conguagli a credito per i periodi precedenti ovvero non comportino nessun conguaglio ma solo una variazione in aumento dell’importo di pensione corrente, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il data base delle pensioni con i nuovi dati. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 30 novembre 2004; la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di dicembre 2004.
L’importo del conguaglio a credito del pensionato è stato memorizzato sull’archivio CONGUAGLI. In particolare:
- l’importo del conguaglio è stato memorizzato come “validato” a condizione che l’importo non sia superiore a 1.500,00 euro e per la stessa pensione non risultano, sull’archivio centrale indebiti, esistente dal 2002, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato; La procedura ha provveduto, all’atto della “validazione” automatica, anche alla determinazione delle ritenute IRPEF;
- l’importo del conguaglio è stato memorizzato come “da definire” se di importo superiore a 1.500,00 euro.
L’importo del conguaglio è stato memorizzato come “validato” se di importo non superiore a 10,33 euro. E’ stato in ogni caso memorizzato come “non validato” per le pensioni dei Fondi Speciali di previdenza e, per tali pensioni, le Sedi riceveranno via “data-switching” i modelli FS 13 per solo uso interno.
Ai pensionati viene inviata una comunicazione personalizzata, mediante il sistema di “Posta ibrida”.
La validazione automatica per i conguagli d’importo fino a 1.500,00 euro, in assenza di una precedente ricostituzione con conguaglio a debito, resa possibile dalle informazioni che a partire dal 1° gennaio 2002 sono state accumulate sull’archivio centrale indebiti, ha consentito di ridurre a un terzo il carico di lavoro di validazione delle Sedi e di corrispondere con il pagamento di dicembre 2004 gli arretrati spettanti a due terzi dei pensionati con conguaglio a credito.2.3. Pensioni con conguaglio a debito o con variazione d’importo in diminuzione
Nel caso in cui i nuovi dati reddituali abbiano comportato conguagli a debito per i periodi precedenti ovvero non comportino nessun conguaglio ma solo una variazione in diminuzione dell’importo di pensione corrente, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il data base delle pensioni con i nuovi dati. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 31 dicembre 2004 e la nuova rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di gennaio 2005.
Ai pensionati viene inviata una comunicazione personalizzata, mediante il sistema di “Posta ibrida”. Per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, le Sedi riceveranno via “data-switching” i modelli FS 13 per solo uso interno.
L’eventuale recupero degli importi indebitamente riscossi inizierà solo dopo aver valutato l’assenza delle condizioni per l’applicazione della sanatoria prevista dall’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che verrà effettuata con un’apposita elaborazione.2.4. Pensioni da revocare
Nel caso in cui i nuovi dati reddituali abbiano comportato il venir meno del diritto alla pensione, la procedura ha provveduto alla sospensione del pagamento, a decorrere dal mese di gennaio 2005, azzerandone l’importo mensile. Si tratta di un numero esiguo di prestazioni.
Ai titolari di tali trattamenti viene inviata una specifica comunicazione. Nel caso in cui il pensionato rilasci una nuova dichiarazione reddituale, in cui comunica di aver commesso errori nel rendere la dichiarazione ovvero che i suoi redditi sono nel frattempo variati e, di conseguenza, la pensione deve essere nuovamente corrisposta, le Sedi provvederanno, nel più breve tempo possibile, a disporre il pagamento della prestazione dovuta, utilizzando la procedura di ricostituzione delle pensioni.3. Gestione dei conguagli a credito non validati
Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni con indebiti riferiti agli stessi periodi.
Per tali conguagli le Sedi provvederanno ad effettuare controlli circa la congruità dei dati dichiarati dai pensionati, utilizzando le banche dati dell’Istituto (archivi O1M, archivi dei lavoratori autonomi, archivi contributivi dei Fondi speciali di previdenza, ecc.).4. Applicazione della sanatoria prevista dall’articolo 13 della legge n. 412/1991
Per gli indebiti determinati con le modalità indicate al punto 2.3 le procedure provvederanno, in automatico, all’applicazione della sanatoria prevista dall’articolo 13 della legge n. 412/1991.
Le procedure opereranno direttamente l’abbandono, in presenza di soli redditi da pensioni presenti sul Casellario centrale. Le altre situazioni saranno segnalate alle Sedi.
Agli interessati sarà inviata una comunicazione contenente le informazioni relative all’esito della sanatoria e al piano di recupero nel caso in cui la stessa sanatoria non sia applicabile.
Ulteriori e più dettagliate informazioni sulle operazioni di abbandono e di recupero saranno fornite con successiva circolare.5. Pensioni scartate dal calcolo
Per le pensioni che non possono essere ricostituite perché i dati memorizzati in archivio non ne consentono il ricalcolo, viene memorizzata l’informazione sull’archivio della procedura DIARIO con uno dei seguenti codici :0294 Verifica automatica da dichiarazione reddituale non possibile ricostituire
0410 Ricostituzione da RED 2002/ 2003 – scartata al calcolo codice di scarto XXXLe Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione di tali pensioni con la procedura di ricostituzione integrando e/o correggendo i dati mancanti o errati ed acquisendo i dati reddituali dichiarati dal pensionato.
7. Procedura DIARIO
Utilizzando la procedura Diario le Sedi dovranno provvedere a listare le pensioni:
- per le quali è stato determinato un conguaglio a credito del pensionato “da validare”. Tali conguagli devono essere definiti, con la massima urgenza, con la procedura ARTE;
- per le quali sono previsti interventi delle Sedi (ved. punto 5).
Le Sedi potranno inoltre listare le situazioni per le quali è stato determinato un conguaglio a debito del pensionato e quelle con conguaglio a credito validato in via automatica.
Si riportano di seguito i codici e le descrizioni memorizzati sull’archivio Diario:0411
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento invariati e conguaglio zero
0412
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in aumento senza arretrato
0413
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in diminuzione senza arretrato
0414
Ricostituzione da RED 2002/2003 – la pensione varia solo per il passato con arretrati validati in automatico
0415
Ricostituzione da RED 2002/2003 – la pensione varia solo per il passato con arretrati da validare a cura della Sede
0416
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in aumento con arretrati validati in automatico
0417
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in aumento con arretrati da validare a cura della Sede
0418
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in diminuzione con arretrati validati in automatico
0419
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in diminuzione con arretrati da validare a cura della Sede
0420
Ricostituzione da RED 2002/2003 – la pensione varia solo per il passato con conguaglio a debito: pensione €.m zz.zzz,zz; tr. famiglia €. mzz.zzz,zz
0421
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in diminuzione con conguaglio a debito: pensione €.m zz.zzz,zz; tr. famiglia €. mzz.zzz,zz
0422
Ricostituzione da RED 2002/2003 – importi in pagamento variati dal mm/aaaa in aumento con conguaglio a debito: pensione €.m zz.zzz,zz; tr. famiglia €. mzz.zzz,zz8. Comunicazione ai pensionati dell’esito dell’elaborazione
Ai pensionati, interessati all’operazione RED e per i quali i nuovi redditi comunicati determinano una variazione dell’importo della pensione, viene inviata tramite il sistema di “Posta ibrida” una apposita comunicazione, differenziata in relazione all’esito dell’elaborazione. La bozza delle comunicazioni è riportata nell’allegato.
Nel caso in cui l’elaborazione della dichiarazione reddituale abbia comportato un conguaglio a debito del pensionato ovvero la diminuzione dell’importo corrente della pensione, la comunicazione è accompagnata dal riepilogo dei redditi dichiarati, integrati con quelli derivanti da pensione.
Come precisato al punto 2.1, la comunicazione della conferma degli importi in pagamento, per i pensionati per i quali i nuovi redditi non hanno comportato conguagli, sarà inserita sul Mod. ObisM che sarà inviato a gennaio 2005.9. Invio dei solleciti ai pensionati che non hanno restituito la dichiarazione reddituale
Ai pensionati che non hanno restituito la dichiarazione reddituale verrà inviata una nuova richiesta. Per l’invio di tali richieste si fa riserva di successive comunicazioni.10. Front office e Call Center
Le Sedi porranno la massima cura nell’offrire ai pensionati ogni assistenza e notizia utile in ordine alle operazioni che sono state effettuate sui trattamenti pensionistici, utilizzando a tal fine le informazioni memorizzate negli archivi e descritte ai punti precedenti.
Le Sedi sono invitate a dare la massima diffusione, a livello locale, al contenuto della presente circolare.
L’informazione dovrà essere rivolta, oltre che agli Enti di Patronato e ai sindacati dei pensionati, anche ai pensionati attraverso gli organi di stampa, secondo le disponibilità locali.
Sulle lettere che vengono inviate ai pensionati viene, come di consueto, riportata l’informazione relativa all’attivazione del Call Center, al quale gli interessati possono chiedere chiarimenti anche per questa operazione.Allegato N.1 [allegato in pdf dal sito INPS]