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Circolare INPS n. 156 del 09.12.2004
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Istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”. Assegni straordinari per il sostegno del reddito. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 156 del 09.12.2004SOMMARIO: Si forniscono il quadro normativo e le prime istruzioni relative alla liquidazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere al personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
PARTE PRIMA
QUADRO NORMATIVO
Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (all. 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1.1) Il Decreto Ministeriale n. 477/1997
Il Decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 (all. 2), nel delineare i principi e i criteri affinché i soggetti oggi esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.1.2) Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
L'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (all. 3), in attuazione della delega prevista dalla legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 19971.3) La Legge 21 novembre 2000, n. 342
L’art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (all. 4), ha previsto che, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all’applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.1.4) La contrattazione collettiva
Con l’accordo stipulato il 12 dicembre 2001, sottoscritto tra l’Associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI), Federazione autonoma bancari italiani (FABI), Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio italiani (FALCRI), Federazione italiana bancari assicurativi (FIBA-CISL), Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito (FISAC-CGIL), UILCA SINDART, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»
Con i successivi accordi sindacali del 28 febbraio 2002 e del 4 aprile 2002, le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che il Fondo di solidarietà sopra citato utilizzi l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni.
Il 13 novembre 2002 è stato emanato il decreto, attuativo dell’art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha recepito quanto stabilito nella contrattazione collettiva del 28 febbraio 2002 e 4 aprile 2002.1.5) Il Decreto di attuazione
Con il decreto interministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (G.U. n.11 del 15 gennaio 2004), è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo (all. 5).PARTE SECONDA
CARATTERISTICHE DEL FONDO
2.1) Ambito di applicazione del Decreto
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Destinatari di tali interventi sono i lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
- delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).2.2) Amministrazione del Fondo
Il Fondo (art.3) è gestito da un Comitato Amministratore composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque designati dalle Organizzazioni sindacali, nonché da due rappresentanti, con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al voto.
Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
Partecipa alle riunioni il Collegio sindacale dell’INPS, nonché il Direttore Generale dell’Istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.
Le finalità del Fondo e i compiti del Comitato Amministratore sono indicati rispettivamente agli art. 2 e 4 del Decreto 375/2003.2.3) Prestazioni a carico del Fondo
L’articolo 5 del decreto n. 375/2003 stabilisce che il Fondo, nell'ambito dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, provvede:
a) in via ordinaria:
1. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari;
2. al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
1. all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo, e al versamento della contribuzione correlata. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.2.4) Finanziamento
Per finanziare il Fondo di solidarietà, il decreto n. 375/2003 impone specifici contributi ai datori di lavoro e, in misura inferiore, ai loro dipendenti.
Lo stesso decreto, però, sospende fin dall’origine l’obbligo di versamento di tali contributi e fino a quando sarà possibile erogare le prestazioni avvalendosi, in applicazione dell’art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, delle assegnazioni annue provenienti dall’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni.
Pertanto, fino a eventuale diversa istruzione i contributi di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto n. 375/2003 non dovranno essere versati.PARTE TERZA
L’ASSEGNO STRAORDINARIO
3.1) Requisiti richiesti per l’accesso all’assegno straordinario
L’articolo 5, comma 2, del decreto 24 novembre 2003, n. 375 prevede che agli interventi del Fondo vengano ammessi i soggetti, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),
Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede che “gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:
a) di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.”
Le richieste di erogazione degli assegni possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 30 gennaio 2004/ 29 gennaio 2010.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario sono utili anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far valere presso un Paese dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
Coloro che maturano il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, e che possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni; in tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore. Il comma 4 dell’articolo 5 del Regolamento in esame, prevede che, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
Su richiesta dei lavoratori le Sedi provvederanno a rilasciare tempestivamente la certificazione delle singole posizioni.
Resta comunque fermo che, per le domande di assegno straordinario presentate, le Sedi dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di legge.3.2) Adempimenti delle aziende per l’accesso all’assegno straordinario
L’accesso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito è subordinato:
1) all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso all’assegno straordinario può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2:
a. si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
b. manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
c. attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;
d. intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c).
In entrambe le ipotesi, l’azienda interessata comunicherà all’Agenzia INPS che ha in carico la posizione aziendale (matricola aziendale) l’avvenuto espletamento delle procedure, inviando copia dell’accordo sindacale e indicando, altresì l’Agenzia Inps presso la quale, nei casi in cui venga richiesto, versare gli eventuali contributi a copertura degli assegni straordinari.
La liquidazione degli assegni straordinari spetta alle strutture periferiche dell’INPS competenti in relazione alla residenza del lavoratore, alle quali dovranno pertanto essere inoltrate le relative domande.
La domanda di assegno da erogarsi in forma rateale, redatta secondo il fac-simile (all. 6), dovrà essere sottoscritta dal richiedente l’assegno e dal legale rappresentante dell’azienda e dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell’azienda, le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore esodato.
Nella domanda dovrà essere inoltre indicata la data fino alla quale deve essere accreditata la contribuzione correlata. Si precisa in proposito che l’art. 11, comma 10, del decreto 375/2003, stabilisce che il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.
Nella seduta dell’11 ottobre 2004, il Comitato amministratore del Fondo ha espresso il parere che l’accreditamento della contribuzione correlata debba essere effettuato fino alla maturazione del requisito di età o di contribuzione, che si matura per ultimo. Per le pensioni di anzianità, qualora prima del compimento dell’età venga perfezionato il maggior requisito contributivo che dà diritto alla pensione indipendentemente dall’età, il versamento della contribuzione cesserà con il perfezionamento del solo requisito contributivo.
Il periodo per il quale viene accreditata la contribuzione correlata deve essere indicato dall’azienda, sotto forma di numero di settimane, nell’apposita casella del quadro D o D1 ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva utile al calcolo dell’assegno.
L’azienda dovrà allegare alla domanda di assegno le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost ovvero CUD) relative agli anni non ancora inclusi negli estratti contributivi, nonché i modelli ES3 ed il modello ES15 nel caso di liquidazione dell’assegno finalizzata al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriale.
Il modello di domanda andrà compilato anche nel caso in cui l’azienda abbia già provveduto a presentare domanda di assegno, con elenco ovvero con l’utilizzo di altra modulistica.
Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede INPS andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro e al lavoratore.3.3) Adempimenti a carico delle Agenzie INPS ai fini dell’accreditamento dell’azienda
L’Agenzia INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi, provvederà a comunicare tempestivamente alla Direzione Centrale Prestazioni:
- la denominazione e matricola dell’azienda interessata alla procedura di esodo;
- copia dell’accordo;
- il numero dei lavoratori interessati all’esodo;
- l’Agenzia INPS prescelta per l’eventuale versamento del contributo straordinario.3.4) Procedure di liquidazione
L'Agenzia INPS competente alla liquidazione della prestazione (Agenzia competente in relazione alla residenza del lavoratore), verificato il rispetto dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvederà alla liquidazione degli assegni straordinari.
Sulla base delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 10 del decreto n. 375/2003, gli assegni dovranno essere liquidati con decorrenza dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Con successiva comunicazione sarà resa nota la disponibilità delle procedure aggiornate per la liquidazione e la gestione degli assegni straordinari.
Gli assegni saranno contraddistinti con la categoria numerica “029”, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO”.3.5) Modalità di calcolo degli assegni straordinari
Ai sensi dell’art.11, comma 9, del Decreto n. 375/2003, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia:
1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
2. importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria prima della pensione di anzianità:
1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2. importo delle ritenute di legge;
c) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia nel Fondo Esattoriali:
1. importo netto del trattamento pensionistico spettante nel Fondo di Previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2. importo delle ritenute di legge.
Il calcolo degli assegni finalizzato al pensionamento di anzianità o di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria è effettuato secondo le regole comuni, e cioè utilizzando la retribuzione sulla quale è stato versato il contributo per l’Assicurazione generale obbligatoria contraddistinta in estratto dalla lettera A:
- con il sistema retributivo, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni (936 settimane) di anzianità contributiva,
- con il sistema misto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Per il calcolo dell’assegno straordinario in favore degli assicurati che matureranno il diritto a pensione di vecchiaia a carico del Fondo Esattoriali, si richiamano le disposizioni impartite con circ. n. 296 del 24 dicembre 1993.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.
Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.
Sugli assegni straordinari non spettano i trattamenti di famiglia.
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Gli assegni sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell’assegno.3.6) Assegni straordinari liquidati per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti, alla data di cessazione, al Fondo di previdenza esattoriale.
Il Fondo Esattoriali non prevede la pensione di anzianità. Pertanto gli iscritti possono accedere all’assegno straordinario per il perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità previa richiesta di restituzione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, del contributo integrativo ai sensi dell’art 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587.
La restituzione del contributo può avvenire solo se l’assicurato può far valere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo e non abbia superato il quinto anno precedente il compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia.
Poiché tale età è stabilita a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, la restituzione può essere richiesta da coloro che, all’atto della cessazione, non abbiano compiuto il 56° di età anno se donne e il 61° anno se uomini.
Con la restituzione del contributo viene liberalizzata la contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e, qualora l’iscritto possa far valere contribuzione nelle gestioni autonome, può cumulare quest’ultima ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità.
Nel caso di superamento dei limiti di età stabiliti per la restituzione, l’accesso alla pensione di anzianità può avvenire qualora sia possibile la ricongiunzione presso l’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art.1 della legge.7 febbraio 1979, n. 29, nei termini e con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS del 12 settembre 1980 n. 204 (all. 7).
La suddetta ricongiunzione è ammissibile sempreché gli iscritti al Fondo esattoriali possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale obbligatoria, sia esso volontario, da lavoro dipendente, da riscatto o figurativo, quale che sia la sua collocazione temporale. In tali casi, ovviamente, non si avrà diritto alla restituzione del contributo versato al Fondo esattoriali, e il diritto alla pensione di anzianità dovrà essere accertato solo a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con l’esclusione dell’eventuale contribuzione fatta valere nelle gestioni autonome.
Qualora non ricorrano le condizioni per la restituzione del contributo o l’applicazione della ricongiunzione, o l’assicurato non intenda effettuare tale ricongiunzione, i requisiti per la concessione dell’assegno straordinario vanno esaminati ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia nel Fondo Esattoriali, atteso che, in tal caso, l’assicurato matura i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia in un arco temporale inferiore a 60 mesi, per i quali il Fondo di solidarietà eroga l’assegno straordinario.
Gli iscritti al Fondo che cessano dal prestare sevizio senza aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione (15 anni), hanno la facoltà di richiedere la restituzione del contributo integrativo, ai sensi dell’art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 solo dopo un anno dalla cessazione.
Gli stessi, per poter utilizzare la contribuzione obbligatoria costituita per il periodo di iscrizione al Fondo esattoriali ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno straordinario, dovranno formulare esplicita richiesta dell’applicazione dell’art. 1, legge 29/1979, e della deliberazione del C.d.A INPS n. 204/1980 e, nei loro confronti, viene meno il diritto a liquidare l’una tantum prevista dall’art. 2 aprile 1958, n. 377.3.7) Contributi sindacali
I lavoratori, che fruiscono dell’assegno straordinario, possono proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale stipulante di appartenenza, qualora all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.
A tal fine saranno ritenute valide le Convenzioni già sottoscritte dalle rispettive Confederazioni sindacali.3.8) Pagamento dell’assegno straordinario
Il pagamento degli assegni straordinari è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.3.9) Scadenza degli assegni straordinari
La scadenza degli assegni straordinari sarà gestita con le procedure automatizzate.
Nella comunicazione di liquidazione della prestazione sarà data notizia all’interessato della data di scadenza dell’assegno, con l’avvertenza che l’interessato dovrà presentare domanda di pensione, in quanto non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.3.10) Erogazione dell’assegno in unica soluzione
Anche nel caso in cui il lavoratore, anziché il pagamento mensile dell’assegno straordinario, ne chieda l’erogazione in unica soluzione, l’importo da corrispondere sarà calcolato dall’INPS.
Si fa riserva in proposito di successive istruzioni.3.11) Regime tributario degli assegni straordinari
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale sono soggetti alla tassazione corrente.
Gli assegni straordinari erogati in unica soluzione vengono assoggettati alla tassazione separata con l’utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi dell’art. 19 (art. 17 del vecchio TUIR), e ove ne ricorrano le condizione, con la metà dell’aliquota TFR in applicazione dell’ulteriore agevolazione prevista dal comma 4-bis del medesimo articolo.PARTE QUARTA
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall'erogazione degli assegni straordinari di che trattasi è stata istituita la seguente Gestione:
GE– Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 – Art.1, comma 1, del Decreto Interministeriale 24 novembre 2003, n. 375 in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata:
GER – Gestione assicurativa a ripartizione.
Nell’ambito di detta Gestione i pagamenti degli assegni straordinari in questione devono essere imputati al conto GER 10/130.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto GER 24/130, ovvero al conto GPA 10/031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito previste dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni ( cfr. punto 5 della circolare n. 55 del 9 marzo 1996 e successive modificazioni).
L’imputazione ai suddetti conti viene effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti e dei riaccrediti delle pensioni.
Ai fini della evidenziazione delle somme riaccreditate nell'ambito del partitario del citato conto GPA 10/031 è stato istituito il seguente codice di bilancio:
03076 " Somme non riscosse dai beneficiari per assegni straordinari - GER."
Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire, devono essere imputate al conto GER 10/131.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai conti GER 24/130 e GER 00/130.
L'imputazione al citato conto GER 00/130 per l'importo dei crediti di che trattasi è effettuata al termine dell'esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura "Recupero crediti per prestazioni" che viene opportunamente aggiornata.
A tal fine la partita in questione è contraddistinta dal codice di bilancio di nuova istituzione:
01096 - per la gestione GER.
Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata, evidenzia, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:
01096 - Prestazioni indebite - GER
Per la rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni straordinari per divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro viene istituito il conto GER 24/153.
I saldi dei conti GER 00/130 e GER 10/131 risultanti alla fine dell'esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio in contropartita, rispettivamente, del conto GER 55/150 e del conto GER 55/151.
Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione si fa presente che le relative istruzioni verranno fornite al momento dello scioglimento della riserva contenuta al precedente punto 3.10).
Nell'allegato n. 8 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.Allegato N.1 [in formato pdf dal sito INPS]