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Decreto ministeriale 12 febbraio 2004, n. 75
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Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 12 febbraio 2004, n. 75
GU 70 del 24/03/2004IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Emissione delle fatture
1. Le fatture relative alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso decreto, escluse le operazioni di cui al successivo n. 11) del medesimo articolo 10, che le banche sono tenute a rilasciare a richiesta della controparte, possono essere emesse dalla sede centrale, dal centro elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano consegnate o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui le suddette operazioni si considerano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, comma 2.Art. 2. - Caratteristiche delle fatture
1. Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazioni effettuate, sempreché contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili, per individuare la sede centrale, il centro elettrocontabile, la dipendenza, il servizio o l'ufficio che ha emesso il documento.Art. 3. - Registrazione dei corrispettivi
1. Per le operazioni effettuate dalle banche anche a mezzo di filiali, succursali ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate con emissione di fattura, gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguiti entro il termine previsto dall'articolo 1, per la consegna o la spedizione delle fatture, raggruppando l'ammontare globale dei corrispettivi di ciascun periodo, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette a registrazione.
2. Resta fermo l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione periodica, di tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di riferimento.
3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi è effettuata sulla base delle risultanze delle scritture di contabilità generale, tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi o da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi utili all'individuazione delle rettifiche stesse.Art. 4. - Registrazione degli acquisti
1. Ai fini delle registrazioni previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le banche possono raggruppare in un apposito documento riepilogativo, da annotare non oltre il termine entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione della relativa imposta, le fatture relative agli acquisti di energia elettrica, acqua, gas, oli da gas e di servizi resi tramite reti telefoniche, nonché agli acquisti di titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), del menzionato decreto, effettuati presso lo stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono indicati la ditta, la denominazione o la ragione sociale e il numero di partita IVA del cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti per aliquota, nonché quello delle operazioni non imponibili ed esenti.
3. Le banche che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, possono eseguire le annotazioni delle fatture di acquisto senza annotare distintamente le operazioni con IVA indetraibile di cui all'articolo 19-bis 1 dello stesso decreto.Art. 5. - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione di sistemi meccanografici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è consentito alle banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24 e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a condizione che le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a seconda delle modalità adottate, sul libro giornale o sul registro unico o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.Art. 6. - Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intende abrogato il decreto ministeriale 12 aprile 1979.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.