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Circolare INPS n. 169 del 21.12.2004
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Ruolo di riscossione spontanea ( art. 32 del D.Lgs n° 46/99)
Circolare INPS n. 169 del 21.12.2004SOMMARIO: Le rateazioni richieste dal contribuente su avviso bonario, su crediti in fase amministrativa o legale o su crediti iscritti a ruolo ma non ancora notificati vanno iscritte in un ruolo spontaneo ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n° 46/99
PREMESSA
L’art. 32 del D.Lgs n° 46/99, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs n° 326/99 ha stabilito che si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
Come si può notare, i ruoli di riscossione spontanea da affidare ai concessionari per la riscossione possono riguardare, come nel caso previsto al punto a), tributi comunali la cui riscossione in più rate è prevista dalla normativa vigente, ad esempio la TARSU ( tariffa rifiuti solidi urbani), oppure, come nel caso previsto al punto b), crediti che diventano rateizzabili su richiesta del contribuente.
Trattasi, quindi, in questo secondo caso, di contribuenti che non hanno ottemperato al pagamento dei contributi alle scadenze previste e che hanno chiesto di regolarizzare la posizione mediante una dilazione di pagamento.Crediti da inserire in ruoli spontanei.
I crediti di cui alla lettera b) per i quali è applicabile l’art. 32 citato possono essere i seguenti:
a) crediti richiesti con l’avviso bonario;
b) crediti non ancora richiesti con l’avviso bonario ma presenti negli archivi di gestione;
c) crediti in fase legale;
d) crediti già iscritti a ruolo ma non ancora notificati.31) CREDITI RICHIESTI CON AVVISO BONARIO
L’avviso bonario di cui all’art. 24 del D.Lgs n° 46/99 viene inviato dall’Istituto per i crediti maturati e non pagati alle rispettive scadenze.
Il contribuente, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso, può chiedere una dilazione di pagamento secondo la normativa vigente. L’interessato, in attesa dell’esito della richiesta, deve pagare le rate provvisorie con il modello F 24.2) CREDITI NON ANCORA RICHIESTI CON L’AVVISO BONARIO
Poiché la domanda di dilazione deve comprendere tutti i debiti, l’interessato,nella richiesta dovrà aver cura di indicare anche i crediti maturati e non riscossi dall’Istituto per i quali l’avviso bonario non ancora inviato. In caso contrario, sarà la stessa Sede che richiederà di integrare l’istanza già presentata con gli ulteriori crediti in fase amministrativa.3) CREDITI IN FASE LEGALE
Il contribuente potrebbe essere debitore anche di crediti per i quali l’ufficio legale ha attivato una procedura monitoria. La richiesta di dilazione deve ricomprendere anche tale tipologia di crediti, salvo che il contribuente non provveda a saldare in un’unica soluzione le somme dovute.4) CREDITI GIA’ ISCRITTI A RUOLO MA NON ANCORA NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE
Il contribuente potrebbe anche essere debitore di crediti iscritti a ruolo ma il cui carico non è stato ancora notificato dal concessionario, atteso che l’art. 19 del D.Lgs n° 112/99 ha stabilito che la cartella deve essere notificata entro cinque mesi ma solo ai fini della eventuale richiesta di discarico per inesigibilità.
In tal caso sarà cura della Sede avvisare l’interessato per la necessaria integrazione della domanda di dilazione.ITER PROCEDURALE
Una volta accertato il debito da rateizzare nel suo complesso, l’iter procedurale si articola nel modo seguente:
a) la Sede verifica la posizione contributiva dell’interessato che all’atto della domanda deve provvedere al pagamento di un acconto pari almeno ad 1/12° dei contributi;
b) la domanda deve essere trasmessa alla Sede Regionale che accorderà il numero di rate;
c) successivamente al contribuente verrà inviato il piano di ammortamento al quale è allegato l’atto di impegno e la richiesta del pagamento della prima rata denominata “in contanti” (derivante da interessi maturati e non riscossi,calcolati sugli acconti già versati, eventuali rate provvisorie non versate, prima rata in scadenza). Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il modello F24;
d) le rate successive alla prima rata in contanti verranno iscritte in un ruolo di riscossione spontanea;
e) il concessionario provvederà alla notifica della cartella entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo;
f) le rate iscritte in cartella dovranno essere pagate al concessionario, utilizzando i bollettini allegati alla stessa cartella di pagamento. Pertanto il contribuente , dopo la prima rata pagata tramite F24, dovrà attendere la notifica della cartella per il pagamento successivo.CASISTICHE PARTICOLARI
1) crediti già iscritti a ruolo
Poiché, come sopra accennato,la dilazione deve comprendere tutti i debiti del contribuente, compresi quelli già iscritti a ruolo , la Sede , per questi ultimi, dovrà:
a) trasmettere al concessionario un provvedimento di sospensione. Tale provvedimento avrà come motivazione “ruolo rateizzato”;
b) mantenere in essere la sospensione fino a quando il contribuente non avrà firmato il piano di ammortamento;
c) effettuare successivamente lo sgravio delle somme già sospese;
d) provvedere all’iscrizione a ruolo delle rate senza attendere il timbro sul provvedimento di sgravio.2) rateazione non accordata
Nell’ipotesi in cui il Direttore regionale non abbia accordato la dilazione per motivazioni varie oppure il contribuente non abbia più diritto alla rateazione perché non ha provveduto a firmare il piano di ammortamento o non ha pagato la rata “in contanti”, la sospensione sul ruolo coattivo dovrà essere revocata con aggravio di ulteriori somme aggiuntive.MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL RUOLO SPONTANEO
Il ruolo di riscossione spontanea segue le seguenti modalità:
1) il carico iscritto a ruolo è ripartito in un numero di rate uguali;
2) ogni singola rata è formata da due articoli di ruolo, il primo relativo al capitale, il secondo agli interessi di dilazione;
3) il capitale iscritto a ruolo è rappresentato da tutti i contributi e sanzioni dovuti dal contribuente (vedi punti da 1 a 4);
4) il numero di rate iscritte a ruolo è rappresentato dal numero di rata in scadenza dopo il pagamento il pagamento della rata denominata “in contanti”;
5) ogni singola rata scade l’ultimo giorno del mese, se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo
6) i codici tributo istituiti appositamente sono:
8221 SOMMA CAPITALE - CONTR.AZIENDE;
8222 SOMMA CAPITALE .- CONTRIBUTI SSN AZIENDE;
8223 SOMMA CAPITALE- CONTRIBUTI ARTIGIANI;
8224 SOMMA CAPITALE CONTRIBUTI COMMERCIANTI;
8225 SOMMA CAPITALE- CONTRIBUTI DATORI DI LAVORI AGRICOLO;
8226 SOMMA CAPITALE- CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI.
7) Il codice tributo relativo agli interessi di dilazione è 8090 ( codice già istituito per le dilazioni su cartella).CARTELLA DI PAGAMENTO
La cartella di pagamento relativa al ruolo rateizzato ha delle caratteristiche particolari in quanto la riscossione di tali crediti deve essere considerata come riscossione spontanea.
Gli importi quindi non potranno confluire in una cartella unica di pagamento, dove vengono indicati i crediti da pagare in un’unica soluzione, ma verranno inseriti in apposita cartella di pagamento contenente solo gli articoli di ruolo relativi alla rateizzazione richiesta dal contribuente.Tempi di notificazione
La notifica della stessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3), deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Ciò vuol dire che se il ruolo viene consegnato il 10 ottobre, la notifica deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese di dicembre.
La mancata notifica entro il termine stabilito comporta per il concessionario , ai sensi dell’art. 52 bis del D.Lgs n° 112/99 (articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett.c) D.Lgs n° 326/99) l’erogazione di una sanzione amministrativa di un milione di lire (ora € 516,46) per cartella,aumentata di una somma pari agli interessi legali sull’importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.Dettaglio degli addebiti
Il dettaglio degli addebiti riporta, oltre il numero di ruolo e la data in cui lo stesso è stato reso esecutivo,anche il periodo contributivo interessato alla dilazione con l’indicazione del primo e dell’ultimo anno di contribuzione (esempio dal 01.1999 al 12.2003).Istruzioni di pagamento
Nelle istruzioni di pagamento viene riportato, oltre al totale della cartella, l’importo del primo pagamento (prima rata) comprensivo anche dell’importo delle spese di notifica della cartella (pari a € 5,56), la causale di pagamento (somme dovute per dilazione) e la scadenza della prima rata (entro 60 giorni dalla notifica),
Premesso che i versamenti rateali sono mensili, per quanto riguarda il secondo versamento, il termine indicato è entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento, mentre per i successivi pagamenti viene indicato l’ultimo giorno del mese successivo al mese di scadenza dei pagamenti precedenti.
Ne consegue che, se la cartella viene notificata il 10 ottobre 2004, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese di dicembre, mentre i versamenti successivi vanno effettuati entro l’ultimo giorno di ogni singolo mese successivo.Ricorso
Contro l’iscrizione a ruolo della dilazione non è ammissibile il ricorso in quanto il contribuente, al momento della domanda, ha dichiarato di riconoscere in modo esplicito il debito contributivo,di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell’Istituto, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.Pagamento
Alla cartella sono allegati tanti bollettini precompilati quante sono le rate da pagare con l’indicazione se trattasi di prima rata o rata diversa dalla prima. I bollettini possono essere pagati presso lo sportello del concessionario, alla posta o presso gli Istituti di credito.Mancato pagamento della cartella
Poiché l’art. 32 citato in premessa , al comma 4, ha stabilito che l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate, la concessione interessata provvederà al recupero delle rate non pagate.
Inoltre sulle rate pagate in ritardo lo stesso calcolerà gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.Lgs n° 46/99.Aggio di riscossione
Per la riscossione dei ruoli di cui all’art. 32 del D.Lgs n° 46/99 al concessionario spetta l’aggio ridotto, pari al 2,5%, come previsto dal D.M. 4 agosto 2000.
Con messaggio a parte verranno rilasciati i programmi e le istruzioni operative.Allegati in formato pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4
Allegato N. 5
Allegato N. 6