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Decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86
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Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86
GU 77 del 01/04/2004IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Oggetto e definizioni
1. Il decreto ha per oggetto:
a) la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;
b) le attività e le funzioni affidate in concessione;
c) la ripartizione delle somme giocate;
d) le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco lecito.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) per T.U.L.P.S., il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per nulla-osta, il nulla-osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) per prelievo erariale unico, il prelievo applicato alle somme giocate, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla-osta;
e) per apparecchio di gioco o apparecchio, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
f) per apparecchio videoterminale o videoterminale, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il cui funzionamento di gioco può avvenire mediante collegamento in rete al sistema di elaborazione, in conformità alle specifiche definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
g) per sistema di elaborazione, parte componente della rete telematica, il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione gestisce anche il software di gioco;
h) per sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione;
i) per rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale, al fine della gestione telematica degli apparecchi di gioco nonché del gioco lecito effettuato anche mediante apparecchi videoterminali, previsto per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
j) per rete di proprietà di AAMS, l'infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche;
k) per esemplare certificato, il modello di apparecchio o videoterminale di gioco in possesso della certificazione di conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., rilasciata da AAMS ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e così di seguito;
m) per esercizio, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali sono installati gli apparecchi ed i videoterminali di gioco collegati alla rete telematica.Art. 2. - Funzioni della rete telematica
1. Ciascuna rete telematica, parte componente della rete di proprietà di AAMS, assicura le funzioni di:
a) collegamento in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco al sistema di elaborazione;
b) raccolta periodica dei dati, registrati negli apparecchi e videoterminali di gioco, e trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale;
c) raccolta, al di fuori della periodicità stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi e videoterminali di gioco nonché trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale;
d) rilevazione di conformità del funzionamento degli apparecchi e videoterminali di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c);
e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformità di funzionamento;
f) telediagnostica degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento;
g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditività degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale;
h) gestione amministrativa degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1;
i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale;
j) gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali.Art. 3. - Attività e funzioni affidate in concessione
1. AAMS, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche.
2. Il concessionario:
a) assicura che la rete telematica assolva le funzioni di cui all'articolo 2;
b) segnala immediatamente ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformità di un apparecchio o videoterminale di gioco;
c) interrompe immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e videoterminali di cui è rilevata la non conformità alle prescrizioni per il gioco lecito, dandone comunicazione ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa;
d) verifica che l'esercente intraprenda le procedure di blocco per gli apparecchi di gioco o videoterminali individuati come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito;
e) assolve tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco ed ai videoterminali;
f) effettua rilevazioni statistiche presso gli esercizi, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS;
g) contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue il versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di AAMS.
3. Il concessionario è tenuto, altresì, ad effettuare tutte le altre attività strumentali e funzionali alla corretta ed efficace gestione telematica degli apparecchi nonché del gioco lecito effettuato anche mediante videoterminali di gioco.
4. Il concessionario è tenuto, inoltre, ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete telematica affidata in concessione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti negli atti di concessione al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete di proprietà di AAMS.
5. Per gli apparecchi di gioco installati successivamente alla data di individuazione dei concessionari di cui al comma 1, AAMS rilascia il relativo nulla-osta esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni medesime.Art. 4. - Ripartizione delle somme giocate
1. La ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è la seguente:
a) alle vincite è destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;
b) al prelievo erariale unico, è destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;
c) alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, è destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.Art. 5. - Funzioni di AAMS a tutela del gioco lecito
1. AAMS organizza e gestisce la banca dati generale per la tutela del gioco lecito, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco lecito nonché agli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati nei quali tali apparecchi possono essere installati.
2. AAMS può rendere disponibili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, competenti all'attività di controllo che ne facciano richiesta.
3. AAMS, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, esegue controlli sugli apparecchi e videoterminali di gioco, mediante accesso diretto negli esercizi presso i quali essi sono installati, al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni per il gioco lecito e l'effettivo collegamento alla rete telematica.
4. AAMS, al fine di verificare la rispondenza degli apparecchi e videoterminali agli esemplari certificati, effettua controlli di conformità anche a campione, mediante ispezioni da realizzarsi sugli apparecchi e videoterminali stessi. AAMS definisce le modalità e le procedure per l'esercizio di tali attività e nessun indennizzo è dovuto da AAMS stessa per l'interruzione del funzionamento dell'apparecchio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei suddetti controlli.Art. 6. - Disposizioni transitorie
1. Entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare di nulla-osta diverso dal concessionario è tenuto a richiedere ad un concessionario, per ciascun apparecchio, il collegamento alla rete telematica.
2. Il concessionario è tenuto a collegare gli apparecchi di gioco, muniti di nulla-osta di cui al comma 1, presso il medesimo esercizio nel quale gli apparecchi stessi sono installati.
3. Per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il compenso del concessionario non può essere superiore al 3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio.
4. Il concessionario richiede ad AAMS, al momento del collegamento alla propria rete telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, i nulla-osta sostitutivi di quelli rilasciati in precedenza.
5. Per il collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, il soggetto al quale è stato rilasciato il nulla-osta di cui al comma 1 è tenuto a prestare idonee garanzie a favore del concessionario, a tutela del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il concessionario stesso.
6. La disciplina dei rapporti di cui ai commi 3 e 5 ha effetto fino alla data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione delle attività di cui all'articolo 3, ovvero fino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione o demolizione degli apparecchi di cui al comma 1, nel caso in cui tale data sia anteriore a quella di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione.Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.