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Decreto ministeriale 18 Maggio 2004 , n. 150
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Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 18 Maggio 2004 , n. 150
GU 139 del 16/06/2004IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visti...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioniArt. 2. - Attività istituzionale
1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può
definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.
5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.Art. 3. - Organo di indirizzo
1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.
2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.
3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.
4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.
5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.Art. 4. - Incompatibilità
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.Art. 5. - Il patrimonio
1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.Art. 6. - Partecipazioni bancarie di controllo
1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.
2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.Art. 7. - Disposizioni transitorie
1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.
2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.