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Circolare INPS n. 11 del 28.01.2005
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Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (FASPI ) ai sensi della legge 12/3/1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
Circolare INPS n. 11 del 28.01.2005SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FASPI dei contributi associativi
Il 10 novembre 2004 tra l’INPS e la FASPI è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali.
La convenzione ha carattere nazionale.
Per quanto concerne le modalità di attuazione della convenzione si richiama la circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
In particolare si ricordano le seguenti disposizioni:
1) la riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi; sui modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori sarà indicato anche l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “contributo associativo di assistenza sindacale”;
2) la circostanza che l’esazione del contributo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso;
3) le modalità di trasmissione delle deleghe seguiranno:
- A) l’acquisizione contestuale della trasmissione telematica del modello CD1;
- B) la trasmissione dei nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno comunque dichiarato di non voler più pagare la quota associativa, in tutti gli altri casi;
4) la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni renderà disponibili per le Agenzie INPS in base alle competenze per territorio, il contenuto dei nastri magnetici affinché le stesse provvedano alla convalida degli associati;
5) le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della FASPI, verranno presentate dall’Associazione alle Agenzie INPS competenti per territorio entro il 31 marzo;
6) nel caso di presentazione di copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, la stessa dovrà essere controfirmata e timbrata da parte del rappresentante locale della FASPI, per attestazioni di copia conforme all’originale della delega in possesso dell’Associazione.Allegato 1
CONVENZIONE FRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) E LA FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI PICCOLI IMPRENDITORI (F.A.S.P.I.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DELLA LEGGE 12/3/68 N.334
L'anno 2004 il giorno 10 del mese di novembre in Roma, tra l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Avv. Gian Paolo Sassi e la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (FASPI), nella persona del Presidente Salvatore Scumaci
premesso
- che l'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334, prevede che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, può assumere per conto delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti stipulando all'uopo apposita Convenzione,
- che per effetto dell'art.19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione delle Convenzioni predette;e
- vista la deliberazione n. 88 del 20 ottobre 2004;
- visto l’art. 11 della legge 12/3/68 n. 334;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia dei protezione dei dati personali;
- viste le autorizzazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali espresse con la note dell’11 marzo 2004 e del 16 aprile 2004;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968 n.334, la FASPI affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo sindacale facente carico ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli aderenti alla medesima Associazione.
Art.2
La riscossione del contributo associativo sindacale avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge con le procedure previste per questi ultimi.
L’INPS, a tal fine, indicherà sugli F24 anche l'ammontare del contributo dovuto alla FASPI facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione "contributo associativo FASPI ".
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Art.3
L'identificazione dei titolari di impresa, di cui al precedente art.1, avverrà con le seguenti modalità.
La FASPI, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Sede Centrale (Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni), che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 30 marzo, i nastri magnetici contenenti dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
I nastri magnetici dovranno contenere l’identificazione della Agenzia INPS competente per territorio, del Comune sede dell’impresa, nonché:
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni
- codice fiscale e partita I.V.A.
- indirizzo e CAP della sede dell'impresa
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, dopo aver provveduto all’abbinamento, provvederà a rendere disponibili per le proprie Agenzie, in base alla competenza per territorio, l’intero contenuto dei nastri magnetici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.
Per coloro che all’atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell’Istituto non si provvederà all’emissione degli F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora la FASPI voglia riproporre il nominativo per l’anno successivo dovrà reiterarne l’inserimento nei supporti magnetici.
La FASPI contemporaneamente all’invio dei nastri magnetici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dovrà far pervenire alla Agenzia INPS di competenza per territorio, una “delega” alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l’INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati alla FASPI da parte dell’INPS.
La sottoscrizione di tale “delega” sarà controfirmata dal responsabile della FASPI con il timbro dell’Organizzazione.
Ciascuna "delega” dovrà, fra l'altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall'INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Entro il 30 settembre sarà fornito alla FASPI l'elenco generale delle quote inserite nei singoli F24 con la distinta dei soggetti interessati divisi per Agenzia INPS di competenza.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i nastri magnetici o le “deleghe”, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Art.4
Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la FASPI ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata direttamente dalla FASPI previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.
Con le modalità fissate dal precedente art.3 saranno notificate alleAgenzieINPS anche le revoche delle “deleghe”.
La revoca della delega produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Sede INPS di competenza dopo il 30 marzo data ultima per consentire l’armonizzazione delle varie procedure.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione diretta dall’associato relativamente alla volontà di recedere dal rapporto di adesione, la Sede INPS prenderà nota di tale revoca e la comunicherà all’Associazione interessata procedendo contestualmente alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle date fissate nel precedente comma.
Art.5
Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’Associazione è tenuta a comunicare all'INPS le eventuali modifiche, da valere per l’intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.
Art.6
Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori richiesti, l’intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.
Art.7
La FASPI si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
E’ a carico della FASPI, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
La FASPI si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.8
L’INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà all’Associazione un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.
Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Art.9
Entro il 30 giugno di ciascun anno l’INPS trasmetterà all’Associazione un prospetto riepilogativo, relativo all’anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l’Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione dei bollettini di c/c postale nonché:
- l’importo annuo delle somme imposte;
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative agli F24 elaborati suddivisi per singola provincia;
- l’elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l’eventuale conguaglio.
I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati gli F24 riscossi per l’emissione medesima. Contestualmente l’INPS trasmetterà all’Associazione apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione in riferimento in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti magnetici;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva in riferimento;
- l’eventuale conguaglio.
Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a effettuare i conguagli.
Art.10
I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaureranno direttamente tra l’Associazione ed i soggetti passivi del rapporto contributivo.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; in particolare l’Associazione è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese ed onorari che dovesse eventualmente sostenere in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all’applicazione della presente Convenzione.
Art.11
La presente convenzione ha validità sino al 31.12.2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno cioè sei mesi prima della scadenza.
Si procederà alla revisione dell’accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE DELLA FASPI
Avv. Gian Paolo Sassi Salvatore ScumaciAllegato 2
DELEGA
..I.. sottoscritt………………………………..nat..a…………………………………………(Prov…..)
il……………..codice fiscale…………………….codice INPS (se conosciuto)………………….in
qualità di…………………………………cui attività ha sede legale a……………………………
(Prov……) Via……………………………..n….cap……………….Partita Iva………………….0DICHIARA
di conoscere ed accettare lo Statuto dell’Associazione………………………e di aderire alla
medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna
a versare i contributi associativi.
In merito alla presente delega il sottoscritto è consapevole che:
- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
- si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, se pervenuta dopo il 31 marzo.
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 203 n. 196, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, il sottoscritto:
a) consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
b) consente all’INPS il “trattamento” dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l’Associazione suindicata;
c) consente al trasferimento all’estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all’estero;
d) consente l’eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’INPS.
Non consente quanto indicato ai punti…………………………….
Data……………………..
(Firma dell’associato)
Timbro dell’Associazione
……………………………………….
(Firma del Responsabile dell’Associazione)