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Circolare INPS n. 12 del 28.01.2005
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Convenzione tra l’INPS e le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle aziende del settore Terziario Distribuzione e Servizi, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Terziario, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 12 del 28.01.2005SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote di associative e contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Terziario, che le aziende del settore medesimo verseranno tramite il modello F24
In data 12 luglio 2004 il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni Sindacali: CONFCOMMERCIO; FILCAMS – CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS – UIL, firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del settore terziario, per la riscossione dei contributi associativi e contrattuali di cui al CCNL del 3/11/1994 e successive modifiche e integrazioni, da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Terziario.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.1) Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le Associazioni Sindacali sopraelencate affidano all’INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 3/11/1994 per i dipendenti delle aziende del settore terziario, che sarà indicato dalle stesse e sarà versato all’INPS a mezzo del modello F24.
Al riguardo si richiama l’attenzione sulla circostanza che il versamento dei contributi per gli Enti Bilaterali verrà effettuato tramite il modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l’INPS ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che lo ha concesso, un apposito codice: EBCM.
Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per l’Ente Bilaterale per il Terziario, appositamente costituito dalle Associazioni sopra citate, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi associativi: nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo “causale contributo”, il codice EBCM, nel campo “matricola INPS”, la matricola dell’azienda interessata, quindi il periodo di riferimento e infine l’importo del contributo.
Le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti, le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, specificheranno che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2) L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo F24.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.
3) E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione sia nei confronti delle imprese, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi fra le Organizzazioni Sindacali e le Imprese interessate.
4) L’importo della spesa che le Organizzazioni Sindacali dovranno rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di € 0,76 per singolo F24.
Per la concreta attuazione della Convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie hanno costituito un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
5) In base alla Convezione le Sedi periferiche verseranno , senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo associativo risultanti dagli F24, elaborati in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.
L’INPS verserà al Fondo costituito presso l’Ente Bilaterale per il settore Terziario, con sede in Roma, P.zza G.G. Belli, 2 C.F. 97138600586, entro la fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente.
Il Responsabile del Fondo è il Presidente e Rappresentante Legale pro tempore dell’Ente Bilaterale del settore Terziario, carica attualmente rivestita dal Dr. Giovanni Battista Baratta, domiciliato per la carica in P.zza G.G. Belli, 2 Roma.
A tale proposito si precisa che dalla Presidenza del Fondo sono stati indicati i conti correnti della Banca UNIPOL, Filiale n. 85, Via Chiabrera 53 Roma, differenti per ogni Provincia, tutti intestati a: Ente Bilaterale Nazionale Terziario.
Nell’allegato 2 si portano a conoscenza delle Sedi le specifiche dei conti correnti sui quali effettuare i versamenti.ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi associativi e contrattuali di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice “causale contributo” EBCM di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/129.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso il Fondo per il finanziamento dell’Ente Bilaterale per il settore Terziario, deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D:
GPA 35/129 a GPA 11/129
per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/129.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/129 e GPA 35/129 devono costantemente concordare.
Come già rappresentato al precedente punto 5), il versamento al suddetto Fondo, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato da ciascuna Sede sul conto corrente corrispondente alla Provincia nella quale insiste la Sede stessa (vedi allegato n. 2).
Dell’avvenuto versamento, da imputare in DARE del conto GPA 11/129, deve essere data apposita comunicazione indirizzata presso la sede legale del Fondo, riportata al già citato punto 5).
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/129 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo, evidenziato al punto 4) della presente circolare, per singolo mod. F24 per il numero totale dei modelli medesimi contabilizzati nel mese al conto GPA 25/129.
Il numero totale di detti modelli F24 è riportato nella colonna “numero operazioni” della lista del movimento mensile del conto GPA 25/129.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da: “Contabilità generale” ® “Report contabilità e partitari” ® “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione”.
Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri:
- in corrispondenza dell’anno: l’esercizio contabile;
- il tipo operazione: E2 (che ha il significato di contabilizzazione F24);
- il conto:GPA 25/129;
- la data registrazione: il primo e l’ultimo giorno del mese contabile, nonché, naturalmente, l’anno.
Nell’allegato n. 3 vengono riportati i conti GPA 11/129, GPA 25/129 e GPA 35/129, di nuova istituzione.Allegato 1
CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE COMMERCIO E L'INPS, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE TERZIARIO, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N.311.
L'anno 2004, il giorno 12 del mese di luglio in Romatra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi
e
le ASSOCIAZIONI SINDACALI di seguito elencate:
1) CONFCOMMERCIO nella persona del Presidente Sergio Billè;
2) FILCAMS-CGIL nella persona del Segretario Generale Ivano Corraini;
3) FISASCAT-CISL nella persona del Segretario Generale Gianni Baratta;
4) UILTUCS-UIL nella persona del Segretario Generale Bruno Boco;premesso:
- che il CCNL del 3.11.1994 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Settore Commercio stipulato tra la CONFCOMMERCIO da una parte, e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL dall'altra, definisce la costituzione e il finanziamento degli strumenti bilaterali del settore commercio;
visti:
- la determinazione commissariale n 1735 del 21.04.04;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- la lettera n. 6/PS/50191/RCS/Conv del 19.01.01 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota del 25.09.2000;considerato
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni sindacali indicate in epigrafe, affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli strumenti bilaterali di cui al CCNL del 3.11.1994 per i dipendenti dalle aziende del settore commercio e successive modificazioni e integrazioni.
L'INPS provvederà alla riscossione dei contributi, di cui al comma precedente, nei confronti delle aziende del settore commercio, nella misura indicata dai datori di lavoro sul modello F 24.
Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1, avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
Le Aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni sindacali provvederanno a comunicare alle imprese aderenti, le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.L.vo n.196 del 30.06.03, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art.5
L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli strumenti bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.
Dall'ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA di cui al successivo articolo 6.
Art.6
Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo, si impegnano a corrispondere all’INPS a titolo di rimborso spese, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi e tutte le successive variazioni.
Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla Delibera del C.d.A. n.39 del 5.2.02.
E' a carico delle Organizzazioni sindacali, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
Art.7
Per la concreta attuazione della Convenzione, le Organizzazioni sindacali firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli strumenti bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.
Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.
Art.8
I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.
Art.9
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese aderenti all’Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le imprese interessate.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.10
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.
Art.11
La presente convenzione viene sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:IL PRESIDENTE DELL’INPS
Avv. Gian Paolo SassiIL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA CONFCOMMERCIO DELLA FILCAMS-CGIL
Dr. Sergio Billè Dr. Ivano CorrainiIL SEGRETARIO GENERALE
DELLA FISASCAT-CISL
Dr. Gianni BarattaIL SEGRETARIO GENERALE
DELLA UILTUCS-UIL
Dr. Bruno BocoAllegato n. 2
EBINTER- ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO -Banca UNIPOL – Filiale 85, Roma
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di AGRIGENTO
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di ALESSANDRIA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di ANCONA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di AREZZO
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di ASCOLI PICENO
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di CUNEO
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di ENNA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PARMA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PAVIA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PERUGIA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PESARO
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PESCARA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PIACENZA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PISA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PISTOIA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PORDENONE
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di POTENZA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di PRATO
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di RAGUSA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di RAVENNA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di REGGIO CALABRIA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di REGGIO EMILIA
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di RIETI
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EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di RIMINI
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72080
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di ROMA
RM
A
3127
3233
72081
IEBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di ROVIGO
RO
B
3127
3233
72082
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di SALERNO
SA
C
3127
3233
72083
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di SASSARI
SS
D
3127
3233
72084
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di SAVONA
SV
E
3127
3233
72085
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di SIENA
SI
F
3127
3233
72086
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di SIRACUSA
SR
G
3127
3233
72087
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di SONDRIO
SO
H
3127
3233
72088
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TARANTO
TA
I
3127
3233
72089
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TERAMO
TE
B
3127
3233
72090
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TERNI
TR
C
3127
3233
72091
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TORINO
TO
D
3127
3233
72092
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TRAPANI
TP
E
3127
3233
72093
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TRENTO
TN
F
3127
3233
72094
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TREVISO
TV
G
3127
3233
72095
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di TRIESTE
TS
H
3127
3233
72096
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di UDINE
UD
I
3127
3233
72097
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VARESE
VA
J
3127
3233
72098
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VELLETRI
RM
K
3127
3233
72099
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VENEZIA
VE
I
3127
3233
72100
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VERBANIA
VE
J
3127
3233
72101
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VERCELLI
VC
K
3127
3233
72102
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VERONA
VR
L
3127
3233
72103
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VIBO VALENTIA
VV
M
3127
3233
72104
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VICENZA
VI
N
3127
3233
72105
EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario Conto Transitorio territoriale di VITERBO
VT
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)