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Circolare INPS n. 14 del 28.01.2005
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Convenzione tra l’INPS e le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA’ e dei lavoratori della CONFSAL e FESICA-CONFSAL, firmatarie del CCNL per i dipendenti da proprietari dei fabbricati, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 14 del 28.01.2005SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote di assistenza contrattuale da destinare al finanziamento egli Enti Bilaterali ai sensi della legge 1973,n.311 tramite il mod. F24
In data 15 luglio 2004 il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni sindacali dei datori di lavoro: FEDERPROPRIETA’e dei lavoratori della CONFSAL e FESICA-CONFSAL, firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati, per la riscossione, dei contributi di assistenza contrattuale da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali.
Si allega il testo della convenzione (all. 1), di cui si illustrano di seguito, i punti salienti.
1) Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le Associazioni sindacali sopraelencate affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti bilaterali di cui al CCNL del 27/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo 24 febbraio 2004), per i dipendenti da proprietari dei fabbricati che sarà indicato dalle stesse e sarà versato all'INPS a mezzo del modello F24.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che il versamento dei contributi per gli Enti Bilaterali verrà effettuato tramite il modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l'INPS ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che lo ha concesso, un apposito codice: PORT. Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per gli Enti Bilaterali costituiti dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA’ e dei lavoratori della CONFSAL e FESICA CONFSAL firmatarie del predetto CCNL, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi di assistenza contrattuale: nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo “causale contributo” il codice PORT, nel campo matricola INPS la matricola del condominio/azienda interessato, quindi il periodo di riferimento e infine l'importo del contributo.
Le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare ai condomìni/aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza dei condomìni/aziende aderenti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.
2) L'INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dai condomìni/aziende sul modulo F24.
È’ escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di assistenza contrattuale in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.
3) È’ esclusa altresì per l'Istituto ogni responsabilità, dall'applicazione della convenzione, sia nei confronti dei condomìni/imprese, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 dell'atto convenzionale, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all'eventuale restituzione ai condomìni/imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Organizzazioni Sindacali e i condomìni/imprese interessati.
4) L’importo della spesa che le Organizzazioni Sindacali dovranno rimborsare all'INPS per l'espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di Euro 0,76 per singolo F24.
Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie della convenzione stessa hanno costituito un Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali (Fondo “Portiercassa”) .
5) In base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dagli F24 elaborati in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.
L'NPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, con sede in Roma, Via San Nicola da Tolentino 21, codice fiscale 97318140585, entro la fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente.
Il responsabile del Fondo è il presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’Ente Bilaterale Portieri, con sede in Roma, carica attualmente rivestita dall’On. Massimo Anderson.
A tale proposito si precisa che dalla presidenza del Fondo è stato indicato il seguente conto corrente:
- n. di conto corrente bancario Banco di Sicilia n. 410/655794 – ABI 01020- CAB 03202- CIN N.ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice “causale contributo” PORT di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/128.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali (Fondo “Portiercassa”), deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D.:
GPA 35/128 a GPA 11/128
per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/128.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/128 e GPA 35/128 devono costantemente concordare.
Come già rappresentato al precedente punto 5), il versamento al suddetto Fondo, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato sul conto corrente acceso presso il Banco di Sicilia riportando le coordinate bancarie sopra descritte.
Dell’avvenuto versamento, da imputare in DARE del conto GPA 11/128, deve essere data apposita comunicazione indirizzata presso la sede legale del Fondo, riportata al già citato punto 5).
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/128 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo, evidenziato al punto 4) della presente circolare, per singolo mod. F24 per il numero totale dei modelli medesimi contabilizzati nel mese al conto GPA 25/128.
Il numero totale di detti modelli F24 è riportato nella colonna “numero operazioni” della lista del movimento mensile del conto GPA 25/128.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da: “Contabilità generale” ® “Report contabilità e partitari” ® “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione”.
Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri:
- in corrispondenza dell’anno: l’esercizio contabile;
- il tipo operazione: E2 (che ha il significato di contabilizzazione F24);
- il conto:GPA 25/128;
- la data registrazione: il primo e l’ultimo giorno del mese contabile, nonché, naturalmente, l’anno.
Nell’allegato 2) vengono riportati i conti GPA 11/128, GPA 25/128 e GPA 35/128, di nuova istituzione.Allegato 1
Convenzione tra l’ INPS e le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA’ e dei lavoratori della CONFSAL e FESICA-CONFSAL, firmatarie del C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari dei fabbricati, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
L'anno 2004, il giorno 15 del mese di luglio in Roma
tral'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi
e
le OO.SS. di:
- FEDERPROPRIETA’;
- CONFSAL;
- FESICA-CONFSAL- Premesso che il CCNL, all’art. 142, promuove la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse agli Enti Bilaterali;
- vista la determinazione commissariale n. 1859 del 14.07.2004;
- visto l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- visto il D.L.vo n.196 del 30.06.03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- viste le note n. 6/PP/50317/RCS/Conv. del 30.03.04 e n. 273 dell’ 11.02.04, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,si conviene quanto segue:
Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni indicate in epigrafe, affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, delle quote contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali.
L'INPS provvederà alla riscossione dei contributi, di cui al comma precedente, nei confronti delle aziende del Settore, nella misura indicata dai datori di lavoro sul modello F 24.
Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1, avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni provvederanno a comunicare alle imprese aderenti, le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.L.vo n.196 del 30.06.03, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art.5
L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.
Dall'ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA di cui al successivo articolo 6.
Art.6
Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo si impegnano a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
E' a carico delle Organizzazioni, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
Le Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.7
Per la concreta attuazione della convenzione, le Organizzazioni firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli strumenti bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.
Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.
Art.8
I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.
Art.9
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Associazioni stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese aderenti all’Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le imprese interessate.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.10
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:IL PRESIDENTE DELL’INPS
Avv. Gian Paolo SassiIL PRESIDENTE DELLA FEDERPROPRIETA’
Avv. Michele PazienzaIL SEGRETARIO GENERALE
DELLA FESICA-CONFSAL
Avv. Bruno MarianiIL SEGRETARIO GENERALE
DELLA CONFSAL
Prof. Marco Paolo NigiAllegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)