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Circolare INPS n. 19 del 02.02.2005
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Convenzione tra l’INPS e le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro aderenti alla Confesercenti e dei lavoratori firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle aziende del settore Turismo per la riscossione dei contributi tramite il modello F24 da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali settore Turismo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 19 del 02.02.2005SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote di associative e contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo, che le aziende del settore medesimo verseranno tramite il mod. F24
In data 8 luglio 2004, il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni dei datori di lavoro: ASSHOTEL, FIEPET, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING e dei lavoratori: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle aziende del settore Turismo, per la riscossione dei contributi associativi e contrattuali di cui al CCNL del 22/01/1994 e successive modifiche e integrazioni, da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1), di cui si illustrano di seguito, i punti salienti.
1) Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le Associazioni sindacali sopraelencate affidano all’INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 22/01/1994 per i dipendenti delle aziende del settore turismo che sarà indicato dalle stesse e sarà versato all’INPS a mezzo del modello F24.
Al riguardo si richiama l’attenzione sulla circostanza che il versamento dei contributi per gli Enti Bilaterali verrà effettuato tramite il modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l’INPS ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che lo ha concesso, il seguente codice: TUEB.
Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per l’Ente Bilaterale per il Turismo, appositamente costituito tra le Associazioni sopra citate, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi associativi: nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS territorialmente competente; nel campo “causale contributo” il codice: TUEB; nel campo “matricola INPS”, la matricola dell’azienda interessata, quindi, il periodo di riferimento e infine l’importo del contributo.
Le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porteranno a conoscenza delle aziende aderenti che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2) L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo F24.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.
3) E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Organizzazioni Sindacali e le imprese interessate.
4) L’importo della spesa che le Organizzazioni Sindacali dovranno rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di € 0,76 per singolo F24.
Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie della convenzione stessa hanno costituito un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
5) In base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo associativo risultanti dagli F24 elaborati in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.
L’INPS verserà al Fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo, con sede in Roma, Via Nazionale, 60 C.F. 97297690584, entro la fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente.
Il Responsabile del Fondo è il presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo, carica attualmente rivestita da Ermes Anigoni, domiciliato per la carica in Roma – Via Nazionale, 60.
A tale proposito si precisa che dalla Presidenza del Fondo sono stati indicati i conti correnti della Banca Toscana- Sede di Roma – Via Merulana, 283 00185 Roma, differenti per ogni Regione ad eccezione dell’Emilia Romagna e del Lazio, per le quali i conti correnti sono diversificati anche per provincia; tutti intestati a: Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo.
Nell’allegato n. 2 si portano a conoscenza delle Sedi le specifiche dei conti correnti sui quali effettuare i versamenti.ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi associativi e contrattuali di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice “causale contributo” TUEB di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/130.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali in questione, deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D:
GPA 35/130 a GPA 11/130
per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/130.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/130 e GPA 35/130 devono costantemente concordare.
Come già rappresentato al precedente punto 5), il versamento al suddetto Fondo, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato da ciascuna Sede sul conto corrente corrispondente alla Regione nella quale insiste la Sede stessa, ad eccezione dell’Emilia Romagna e del Lazio per le quali il versamento deve essere effettuato sul conto corrente corrispondente alla Provincia nella quale insiste la Sede versante (vedi allegato n. 2).
Dell’avvenuto versamento, da imputare in DARE del conto GPA 11/130, deve essere data apposita comunicazione indirizzata presso la sede legale del Fondo, riportata al già citato punto 5).
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/130 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo, evidenziato al punto 4) della presente circolare, per singolo mod. F24 per il numero totale dei modelli medesimi contabilizzati nel mese al conto GPA 25/130.
Il numero totale di detti modelli F24 è riportato nella colonna “numero operazioni” della lista del movimento mensile del conto GPA 25/130.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da: “Contabilità generale” ® “Report contabilità e partitari” ® “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione”.
Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri:
- in corrispondenza dell’anno: l’esercizio contabile;
- il tipo operazione: E2 (che ha il significato di contabilizzazione F24);
- il conto:GPA 25/130;
- la data registrazione: il primo e l’ultimo giorno del mese contabile, nonché, naturalmente, l’anno.
Infine, si ritiene opportuno precisare che il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo in argomento è distinto da quello di cui alla circolare n. 20 del 29 gennaio 2003, che, pur riguardando lo stesso settore, è stato costituito da Associazioni sindacali dei datori di lavoro diverse da quelle aderenti alla CONFESERCENTI.
Pertanto, le Sedi avranno cura di porre la massima attenzione al momento del riversamento dei contributi associativi affinché ciascun Fondo possa ricevere correttamente le somme di propria spettanza.
Nell’allegato n. 3 vengono riportati i conti GPA 11/130, GPA 25/130 e GPA 35/130, di nuova istituzione.Allegato 1
CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO ADERENTI ALLA CONFESERCENTI E DEI LAVORATORI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO E L'INPS, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE TURISMO, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.
L'anno 2004, il giorno…8…del mese di …luglio…2004.. in Roma
tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi
e
l’Associazione Italiana Imprenditori d’Albergo (ASSHOTEL)
la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turisti (FIEPeT)
l’Associazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo (ASSOVIAGGI)
la Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA)
l’Associazionedei Campeggi Turistico-Ricettivi (ASSOCAMPING) aderenti alla Confesercenti;
la FILCAMS-CGIL
la FISASCAT-CISL
la UILTUCS-UIL
delle OO.SS.LL.premesso:
- che l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 prevede che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere su richiesta delle Associazioni Sindacali a carattere nazionale la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro;
- che il CCNL del 6/10/94 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Settore Turismo stipulato tra la ASSHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING da una parte, e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL UITUCS-UIL dall'altra, definiscono la costituzione e il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo;visti:
- la determinazione commissariale n 1734….. del 21-04-04;
- le lettere n. 6/PP/50182/RCS/Conv del 18.02.04 e n. 61 del 12.01.04 con le quali l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota n. 2907377 del 20.11.03;
- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personalisi conviene quanto segue
Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 6/10/94 per i dipendenti dalle aziende del settore Turismo e successive modificazioni e integrazioni.
Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art.5
L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.
Dall'ammontare dei contributi di cui al precedente comma saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, di cui al successivo art.6.
Art.6
Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo si impegnano a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
E' a carico delle Organizzazioni, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
Le Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.7
Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali, firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.
Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.
Art.8
I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.
Art.9
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni Sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all’Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.10
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:IL PRESIDENTE
Avv. Gian Paolo SassiIl Presidente dell’ASSOCAMPING
Dr. Carlo Alberto FerrariIl Segretario Generale
della FILCAMS-CGIL
Dr. Ivano CorrainiIl Presidente dell’ASSHOTEL
Dott. Claudio AlbonettiIl Segretario Generale
della FISASCAT-CISL
Dr. G.Battista BarattaIl Presidente dell’ASSOVIAGGI
Dott. Massimo BonacchiIl Segretario Generale
della UILTuCS-UIL
Dr. Brunetto BocoIl Presidente della FIBA
Dott. Renato PapagniIl Presidente della FIEPeT
Dott.Ermes AnigoniAllegato 2
ENTE BILATERALE TURISMO
INTESTAZIONE
CIN
ABI
CAB
C/C
E.B.N. VALLE D'AOSTA
IT
29
Z
3400
3216
000000065367
E.B.N. PIEMONTE
IT
6
T
3400
3216
000000065446
E.B.N. LOMBARDIA
IT
88
P
3400
3216
000000065525
E.B.N. VENETO
IT
73
L
3400
3216
000000065604
E.B.N. FRIULI VENEZIA GIULIA
IT
30
A
3400
3216
000000065780
E.B.N. LIGURIA
IT
47
E
3400
3216
000000065859
E.B.N. EMILIA ROMAGNA, PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI, FORLI
IT
31
Y
3400
3216
000000065938
E.B.N. EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA MODENA
IT
32
N
3400
3216
000000069202
E.B.N. TOSCANA
IT
7
R
3400
3216
000000066060
E.B.N. UMBRIA
IT
16
T
3400
3216
000000066139
E.B.N. MARCHE
IT
86
M
3400
3216
000000066218
E.B.N. ABRUZZO
IT
55
E
3400
3216
000000066394
E.B.N. MOLISE
IT
83
F
3400
3216
000000068193
E.B.N. LAZIO, PROVINCE DI VITERBO, LATINA, RIETI, FROSINONE
IT
68
B
3400
3216
000000068272
E.B.N. LAZIO, PROVINCIA DI ROMA
IT
62
W
3400
3216
000000068922
E.B.N. CAMPANIA
IT
60
X
3400
3216
000000068351
E.B.N. BASILICATA
IT
37
R
3400
3216
000000068430
E.B.N. PUGLIA
IT
54
V
3400
3216
000000068509
E.B.N. CALABRIA
IT
11
K
3400
3216
000000068685
E.B.N. SICILIA
IT
93
G
3400
3216
000000068764
E.B.N. SARDEGNA
IT
70
A
3400
3216
000000068843
E.B.N. TRENTINO ALTO-ADIGE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IT
62
V
3400
3216
000000069044
E.B.N. TRENTINO ALTO-ADIGE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IT
21
K
3400
3216
000000069378
N.B. Il codice completo costituisce il CODICE IBAN
Il CODICE SWIFT per ricevere bonifici dall'estero da consegnare insieme al CODICE IBAN è TOSCIT3F132Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)