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Decreto ministeriale 5 Maggio 2004
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Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto ministeriale 5 Maggio 2004
GU 153 del 02/07/2004IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Decreta:Art. 1. - Competenze
1. Le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominato: «decreto legislativo»), debbono avere personale qualificato secondo le modalità di seguito indicate:
a) per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo:
1) almeno quattro unità nella sede principale;
2) fermo restando l'obbligo di presenza minima in almeno quattro regioni, almeno due unità per unità organizzativa in ciascuna regione;
b) per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo:
1) almeno due unità nella sede principale;
2) almeno un'unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
3) per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile.
2. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
3. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni di cui al comma 2, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni e province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno.
4. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.Art. 2. - Locali
1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo.
2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.Art. 3. - Pubblicità e trasparenza
1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, e deve essere affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. Deve altresì essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. Le agenzie per il lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle regioni e province autonome l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.Art. 4. - Autorizzazioni regionali
1. Ai fini dell'autorizzazione regionale per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo, le agenzie per il lavoro presentano la domanda di autorizzazione nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 secondo le specifiche stabilite dalle disposizioni delle regioni e delle province autonome.