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Circolare INPS n. 31 del 16.02.2005
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Articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243: incentivo al posticipo al pensionamento. Applicazione del beneficio agli operai del settore agricolo
Circolare INPS n. 31 del 16.02.2005SOMMARIO: Premessa - Disposizioni normative - Agevolazioni - Codice contratto
Premessa.
La legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma del sistema previdenziale, introduce un particolare incentivo (cosiddetto “bonus”) a cui possono accedere i lavoratori dipendenti del settore privato qualora abbiano maturato i requisiti richiesti dalla tabella B di cui all’art. 59, commi 6 e 7, della legge n. 449 del 1997 e siano iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi della medesima.
Il “bonus” consiste nella corresponsione, in busta paga, di un importo pari alla contribuzione IVS che il datore di lavoro e il lavoratore stesso devono versare all’ente previdenziale, senza che tale importo concorra a formare la base imponibile ai fini IRPEF.Disposizioni normative.
La legge 23 agosto 2004, n. 243 all’art. 1, comma 12. recita: “Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.”
Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all’atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
Le modalità di attuazione delle disposizioni relative all’incentivo in esame sono state stabilite con il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2004 pubblicato sulla G.U. n. 235/2004.
Nel Decreto all’art. 2 è previsto che il lavoratore interessato al posticipo del pensionamento deve dare comunicazione formale al proprio datore di lavoro e alla Sede territoriale dell’Istituto previdenziale.
L’Istituto previdenziale, entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore all’azienda o dall’acquisizione della documentazione integrativa, provvede ad inviare al datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore il certificato di possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’incentivo indicando la decorrenza e la scadenza dell’incentivo stesso.
Con circolari n. 149 e n. 150 dell’11 novembre 2004 sono state fornite le istruzioni applicative della predetta disciplina.
Con il messaggio 4687 del 9 febbraio 2005 è stata resa nota la disposizione del Ministero del lavoro che chiarisce che i soggetti che hanno optato per il bonus non possono revocare l’opzione, tuttavia è loro consentito di cambiare azienda e continuare a beneficiare dell’incentivo.Agevolazioni.
Al lavoratore che ha optato per l’incentivo per il posticipo del pensionamento e ne abbia diritto, il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla contribuzione che avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, sia a proprio carico sia a carico del lavoratore.
Come precisato nella nota prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare del bonus è pari ai contributi effettivamente versati ( quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) al netto di eventuali sgravi.
Il bonus in argomento potrà essere determinato dal datore di lavoro applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale le seguenti aliquote contributive valide per l’anno 2005:Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
Datore di lavoro Lavoratore Totale 18,06% 8,54% 26,6% Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative
1 gennaio 2005 al 30 giugno 2005.Datore di lavoro Lavoratore Totale 21,26% 8,54% 29,8% Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative
1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005.Datore di lavoro Lavoratore Totale 21,86% 8,54% 30,4% Anche l'aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore prevista, dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438 sull’eccedenza annua della retribuzione, deve far parte del bonus.
Si precisa altresì che i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti nelle seguenti misure:Territori Dovuto Montani 30% Svantaggiati 60% Codice contratto.
Per la gestione delle agevolazioni citate e della posizione assicurativa dei lavoratori interessati viene istituito il codice contratto “079” lavoratore beneficiario del bonus da indicare nei modelli di dichiarazione trimestrale, a decorrere dal IV° trimestre 2004.