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Circolare INPS n. 46 del 14.03.2005
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Pescatori “autonomi”. Contribuzione anno 2005
Circolare INPS n. 46 del 14.03.2005SOMMARIO: Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.Variazione dell’aliquota pensionistica
Com'è noto, coloro che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa ("autonomi"), sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Retribuzione convenzionale mensile.
Indice ISTAT anno 2004: 2,0%Poiché è stato accertato dall'ISTAT che, nell'anno 2004, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,0%, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che per l'anno 2004 era pari a € 21,75 (€ 544,00 mensili), per l'anno 2005 è fissata in:
Anno 2005 Retribuzione convenzionale misura giornaliera Euro 22,19 misura mensile (25gg) Euro 555,00 Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2005, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
Aliquota FPLD.
Anche nei confronti dei pescatori “autonomi” trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della legge 28 febbraio 1997, n. 30, art 27.
Tale categoria deve trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1 gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1 gennaio 2013.
A decorrere dal 1 gennaio 2005, nei confronti dei pescatori “autonomi”, l’aliquota FPLD aumenta, pertanto, di un ulteriore 0,50%, per un totale di 12,81%. Per i coefficienti di ripartizione vedi l’allegato n. 1.
Il contributo mensile per l'anno 2005, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 71,10 così suddiviso:F.P.L.D. Contributo mensile
a) base euro 0,61 b) adeguamento euro 70,49 TOTALE euro 71,10 Si rileva peraltro, che l’art.1, comma 510, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto la proroga, per l’anno in corso, delle agevolazioni fiscali e contributive di cui all’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
Conseguentemente anche ai pescatori “autonomi” deve essere riconosciuto lo sgravio del 70% dei contributi dovuti per il 2005.
In esecuzione di detta disposizione il contributo mensile deve essere corrisposto in misura pari a € 21,33, così suddiviso:F.P.L.D. Contributo mensile
a) base euro 0,18 b) adeguamento euro 21,15 TOTALE euro 21,33 Modalità di pagamento.
L'Istituto provvederà alla fornitura dei modelli "F24" personalizzati necessari per l'assolvimento dell'obbligo contributivo nella misura ridotta di cui sopra.
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che si rammenta deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della modulistica. Le Sedi dovranno assicurare ai contribuenti in questione che non saranno applicati oneri accessori per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.
Allegato 1
PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
Decorrenza 1° gennaio 2005GESTIONE ALIQUOTE COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE F.P.L.D. a) base 0,11 0,008936 b) adeguamento 12,70 0,991064 TOTALE 12,81 1,000000