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Circolare INPS n. 49 del 15.03.2005
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Convenzione con l’Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA) per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 49 del 15.03.2005SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti all’ANPA mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola
In data 22 febbraio 2005 il Presidente dell’INPS, con deliberazione n. 27 del 2 febbraio 2005, ha sottoscritto una convenzione (vedi all.1) con l’Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA), per la riscossione, da parte dell’INPS, delle quote associative dovute dagli iscritti al Sindacato stesso, da trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Il predetto accordo ripete sostanzialmente lo schema di accordo in essere con le altre OO.SS.
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.
Si richiama l’art. 2 della convenzione allegata che disciplina i requisiti di validità della delega, requisiti che risultano formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.
Le strutture periferiche interessate controlleranno, pertanto, che nelle deleghe siano stati rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma riportati nel suddetto testo.
Si fa presente che su tali deleghe il Sindacato in questione dovrà essere indicato con la sigla ANPA.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell’associazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (vedi all. 2):
- GPA 25/142 per la imputazione dei contributi sindacali di pertinenza dell' ANPA trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/142 per la rilevazione del debito verso l' ANPA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra e all’imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare all' ANPA devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Su richiesta della citata Organizzazione Sindacale i versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/142 sopra indicato, devono essere eseguiti, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul c/c bancario n. 10398315, intestato all’ANPA, acceso presso l’UNICREDIT Banca – Filiale di Siena, Piazza 5° Bersaglieri, 1/a – 53100 Siena – CIN D - ABI 02008 – CAB 14200.
Si comunica inoltre che il codice fiscale dell’ANPA – Via Rovigo 14, 00161 ROMA – è il seguente: 97173970589.
Il saldo del conto GPA 11/142 eventualmente risultante a fine esercizio, dovrà essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.Allegato 1
CONVENZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI DELL’ANPA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI AGRICOLI) E L’INPS, PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SULLA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA DOVUTE DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL’ART.2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 852.
L'anno 2005 il giorno 22 del mese di febbraio , in Roma tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassie
l’ ANPA nella persona del Presidente Furio Venarucci;
- vista la deliberazione n.7 del 2.02.2005;
- visto l’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
- visto il D.L.vo n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- viste le note n. 489 del 10.03.04 e n. 6/PP/50403/12/RCA del 16.04.04 con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,si conviene quanto segue:
Art.1
Il diritto di versare, mediante trattenuta sull'indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all'Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.
Art.2
La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Art.3
La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
Art. 4
La misura del contributo dovuto a favore dell'Associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.
Art.5
L'INPS verserà all’ANPA l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.
L'INPS invierà all’ANPA i nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art. 6
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente all'INPS dall’ANPA.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Art. 7
L’ANPA si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 8
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e la organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l’ANPA esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L'Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.
Art.9
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, cioè almeno 6 mesi prima della scadenza.
Si procederà alla revisione dell'accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.
Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda, per le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta avrà effetto immediato.
Art.10
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell’Associazione sindacale stipulante.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
DELL’INPS DELL’ANPA
Avv. Gian Paolo Sassi Furio VenarucciAllegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)