-
Circolare INPS n. 52 del 25.03.2005
-
Fondo volo. Legge 3 dicembre 2004, n. 291.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
Circolare INPS n. 52 del 25.03.2005SOMMARIO: La legge in oggetto prevede che, per le pensioni liquidate interamente con il sistema retributivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 il limite massimo di pensione non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile ottenuta
La Gazzetta Ufficiale n. 285, Serie Generale, del 4 dicembre 2004, ha pubblicato la legge 3 dicembre 2004, n. 291 relativa alla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali."
La predetta legge entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè dal 5 dicembre 2004.
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate dalla legge in esame in materia pensionistica riguardanti il Fondo volo.1 - Limite massimo di pensione
(Articolo 1-quater, comma 1)
L'articolo 1-quater, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può superare l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.
Pertanto, con effetto sulle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi in favore dei quali la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo, il limite massimo di pensione non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile ottenuta ponderando le retribuzioni pensionabili di ciascuna quota di pensione con le relative percentuali di rendimento.
In proposito si ritiene utile formulare i seguenti esempi.Esempio - 1 -
Iscritto con diritto a pensione con decorrenza dal 1° dicembre 2004 ed una anzianità contributiva pari a 1877 settimane di cui 1257 in quota A, 260 settimane in quota B e 360 settimane in quota C.
La pensione annua a calcolo è pari a € 141.833,77.Si riportano in dettaglio le retribuzioni utilizzate per il calcolo, l'importo delle quote di pensione e i rendimenti ottenuti dal rapporto tra l'importo della quota di pensione e la corrispondente retribuzione pensionabile.
Quota Retribuzione pensionabile Quota pensione Rendimento A
Anzianità ante 1.1.1993160.657,12 113.216,87 70,47% B
Anzianità ante 1.1.1998158.314,00 16.833,18 10,63% C
Anzianità post 31.12.1997124.825,48 11.783,72 9,44% Totale quote di pensione: € 141.833,77
Totale rendimento: 90,54%
Pensione annua a calcolo: € 141.833,77
Pensione mensile a calcolo: € 141.833,77:13=€ 10.910,29
Per ottenere la retribuzione annua ponderata è sufficiente fare il rapporto tra l'importo annuo della pensione e il rendimento totale: € 141.833,77x100/90,54= € 156.653,15.
Il tetto annuo si ottiene riducendo all'80% la retribuzione ponderata:
€ 156.653,15x80/100= € 125.322,52
Tetto mensile: € 125.322,52:13=€ 9.640,19
Pensione mensile spettante: € 9.640,19Esempio - 2 -
Iscritto con diritto a pensione con decorrenza dal 1° Dicembre 2004 ed una anzianità contributiva pari a 2039 settimane di cui 1419 in quota A, 260 settimane in quota B e 360 settimane in quota C.
La pensione annua a calcolo è pari a € 163.004,53.
Si riportano in dettaglio le retribuzioni utilizzate per il calcolo, l'importo delle quote di pensione e i rendimenti ottenuti dal rapporto tra l'importo della quota di pensione e la corrispondente retribuzione pensionabile.Quota Retribuzione pensionabile Quota pensione Rendimento A
Anzianità ante 1.1.1993168.210,64 134.261,14 79,81% B
Anzianità ante 1.1.1998156.487,24 16.642,08 10,63% C
Anzianità post 31.12.1997129.922,00 12.101,31 9,31% Totale quote di pensione: € 163.004,53
Totale rendimento: 99,75%
Pensione annua a calcolo: € 163.004,53
Pensione mensile a calcolo: € 163.004,53:13= € 12.538,81
Per ottenere la retribuzione annua ponderata è sufficiente fare il rapporto tra l'importo annuo della pensione e il rendimento totale: € 163.004,53x100/99,75= € 163.413,06.
Il tetto annuo si ottiene riducendo all'80% la retribuzione ponderata:
€ 163.413,06x80/100= € 130.730,44
Tetto mensile: € 130.730,44:13= € 10.056,18
Pensione mensile spettante: € 10.056,18.2 - Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164
(Articolo 1-quater, comma 2)
L'articolo 1-quater, comma 2, prevede che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
Al riguardo si ritiene opportuno riepilogare le norme che nel Fondo volo hanno riguardato nel tempo la retribuzione pensionabile.
Fino all'entrata in vigore del decreto di armonizzazione nel Fondo volo per la determinazione della retribuzione pensionabile trova applicazione l'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 484 del 1973 e dall'articolo 8 della legge n. 480 del 1988 , mentre, per la retribuzione soggetta a contributo vige l'articolo 13 della legge n. 859/1965, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 484/1973 e dall'articolo 3 della legge n. 480/1988.
L'articolo 2, comma 3 del predetto decreto legislativo n. 164/1997 stabilisce che per il calcolo del trattamento, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Tale norma è da porre in relazione con l'articolo 1 del medesimo decreto n. 164 il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1998 per il personale iscritto al Fondo la retribuzione imponibile (e conseguentemente la retribuzione pensionabile) sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.
Nel contesto normativo appena descritto è intervenuto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro.
In particolare assume rilievo l'articolo 6 con il quale, a decorrere dall'1.1.1998, vengono sostituite integralmente le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, fissando il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente, individuati in base all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell'articolo 48 dello stesso TUIR.
L'articolo 48 del TUIR prevede al comma 6 che le indennità di navigazione e di volo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Nel testo precedente al decreto n. 314 del 1997 l'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 stabiliva che la indennità di volo era interamente soggetta a contribuzione.
Fino ad ora, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997 sono stati considerati i soli elementi, utili a pensione, tassativamente indicati dall'articolo 13 della legge n. 859/1965, e successive modifiche ed integrazioni, nell'importo effettivamente assoggettato a contribuzione secondo le norme di carattere generale introdotte successivamente a tale data dal citato decreto n. 314.
Con l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3 del decreto n. 164/1997 prevista dall'articolo 1-quater, comma 2 della legge n. 291 del 2004 per il calcolo della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31dicembre1997, l'indennità di volo deve essere valutata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
Ovviamente nel caso di pensioni con sistema misto le quote interessate sono quelle maturate fino al 31 dicembre 1995.3 - Liquidazione in capitale di una quota di pensione
(Articolo 1-quater, comma 3).
L'articolo 1-quater, comma 3 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è abrogato l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859.
Pertanto per i trattamenti di pensione da liquidarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2005 non trovano più applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma capitale.4 - Adempimenti amministrativi
Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, della legge in esame la Sede di Roma - EUR provvederà alla ricostituzione d'ufficio dei trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° febbraio 1998 al 28 febbraio 2002 e dal 1 gennaio 2004 in poi.
I trattamenti di pensione liquidati con decorrenza dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2003 saranno ricostituiti d'ufficio direttamente dalle Sedi periferiche competenti per territorio.
Le ricostituzioni di cui sopra sono subordinate alla comunicazione all'Istituto dei nuovi importi della retribuzione pensionabile da parte delle Aziende datoriali nonché all'aggiornamento dei programmi informatici per l'applicazione del nuovo sistema di calcolo concernente il limite massimo di pensione dal 1° gennaio 2004.
L'applicazione dell'articolo 1-quater, commi 1 e 2, della legge n. 291 potrà determinare una variazione dell'importo annuo della pensione con eventuali conguagli della quota di capitalizzazione.
In tale ultimo caso, è opportuno ricostituire i trattamenti di che trattasi utilizzando preliminarmente l'opzione Verify della procedura di calcolo comunicando agli interessati il nuovo importo della pensione al fine di consentire una valutazione circa l'ulteriore quota di pensione da trasformare in capitale.
Allo scopo si allega il fac-simile della comunicazione da inviare ai pensionati e della domanda che gli stessi dovranno restituire debitamente compilata.
Per quanto concerne gli interessi legali e rivalutazione monetaria dovrà farsi riferimento alle istruzioni di carattere generale impartite sulla materia (v. circolare n. 96 del 6 maggio 1998).
Sulla base dei criteri innanzi esposti devono essere definiti i ricorsi amministrativi presentati da titolari di pensione a carico del Fondo volo in materia di calcolo della retribuzione pensionabile.
Le sedi dell'Istituto sono invitate a dare istruzioni agli Uffici Legali affinché vengano abbandonati i giudizi in corso.Allegato 1
INPS
Sede diAl Sig.
____________________________
_______________________________
_________ _________________________
Oggetto: ricostituzione della pensione VL n.__________________ a seguito dell’applicazione della legge n. 291/2004.
In applicazione della legge n. 291/2004, questa Sede ha provveduto a ricostituire la Sua pensione il cui importo mensile lordo ammonta a € ______________ al netto della precedente quota capitalizzata pari ad € _________________.
Si chiede di far conoscere quale eventuale ulteriore quota di pensione si intende voler capitalizzare.
Le inviamo allo scopo l’allegato modello di risposta con preghiera di sollecita restituzione.
_____________________________
IL DIRETTOREAllegato 2
INPS
All’I.N.P.S
SEDE di ______________________
Via ___________________________
_______ ___________________Oggetto: Domanda di capitalizzazione (art.34 legge 859/1965).
_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ il ___/___/______ a _________________________________, a seguito dell’applicazione dell’art. 1-quater, comma 2, della legge 291/2004CHIEDE
che venga liquidata in capitale una quota di pensione pari:
|_| alla misura massima consentita dall’applicazione delle nuove norme
|_| a ________________________________
_________________lì ___/___/___ __________________