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Circolare INPS n. 53 del 25.03.2005
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Articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n.186, riguardante l’integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo
Circolare INPS n. 53 del 25.03.2005SOMMARIO: I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di rimanere in servizio fino al settantesimo anno d’età, previo accoglimento della richiesta da parte delle amministrazioni. Per i periodi di lavoro conseguenti l’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo contributivo. I medesimi periodi non danno luogo ad alcuna ulteriore forma di incentivo e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico. Sono esclusi dall’esercizio di tale facoltà gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché i personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
INTRODUZIONE
La Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004 n. 175, ha pubblicato la legge 27 luglio 2004, n. 186, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, “disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”.
L’articolo 1-quater della legge in esame prevede quanto segue: “Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".
Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative relative alla disposizione in esame.1-Destinatari
La facoltà prevista dalla disposizione sopra richiamata può essere esercitata da tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le istituzioni universitarie;
4. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
5. gli IACP;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
9. l’ARAN;
10. le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Tra le pubbliche amministrazioni vanno comprese la Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e le Autorità Indipendenti.
Sono comunque esclusi dall’esercizio della facoltà di richiedere il trattenimento in esame gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La facoltà di richiedere il trattenimento in esame può essere esercitata solo da soggetti che abbiano maturato l’anzianità contributiva richiesta per la pensione di vecchiaia.
La medesima facoltà si configura come facoltà ulteriore e temporalmente successiva a quella già prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, che risulta modificato dalla disposizione in oggetto (allegato 1).
Pertanto, la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età può essere richiesta dai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche sopra individuati che abbiano comunque già esercitato la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
Si rammenta che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 498 del 1998, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, le lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia hanno diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, a prescindere dall’esercizio della facoltà di opzione prevista dallo stesso articolo 4.
Si fa presente che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, i regolamenti organici o i contratti collettivi nazionali di comparto possono prevedere limiti d’età o di servizio per il collocamento a riposo inferiori ai 65 anni. In tal caso i lavoratori che hanno esercitato le opzioni previste dall’articolo 6 della legge n. 54 del 1982 o dall’articolo 6 della legge n.407/1990, per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 65° anno non possono esercitare l’ulteriore facoltà di permanere in servizio di cui al primo comma dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 503/92. Pertanto, tali lavoratori possono esercitare la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio introdotta dal citato articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, dopo aver esercitato una delle opzioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 65° anno.
Relativamente ai perseguitati politici antifascisti e razziali l’articolo 1, comma 536, della legge n. 311 del 2004, (legge finanziaria 2005) prevede, per tali categorie di lavoratori, disposizioni in materia permanenza in servizio che danno luogo a taluni dubbi interpretativi.
Nel caso di specie, in attesa che i Ministeri competenti assumano determinazioni in ordine all’applicazione della disposizione in sopra richiamata, si fa riserva di istruzioni che saranno fornite con apposito messaggio.2- Modalità di esercizio della richiesta di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno d’età
La facoltà di richiedere il trattenimento in servizio deve essere esercitata previa presentazione della relativa richiesta all’Amministrazione alle cui dipendenze l’interessato presta l’attività lavorativa.
Le Amministrazioni trasmetteranno alla Sede territoriale INPS competente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio, allegandovi la medesima richiesta e indicando le norme di riferimento delle precedenti opzioni per il prolungamento della permanenza in servizio già esercitate dal lavoratore
All’atto della ricezione della comunicazione, la Sede territoriale provvederà a verificare il possesso, da parte del lavoratore che ha esercitato l’opzione, dei requisiti contributivi minimi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento al fine di accertare che la prosecuzione del rapporto di lavoro non abbia decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
In caso di esito negativo di tale accertamento dovrà essere data apposita comunicazione all’interessato e all’Amministrazione.3- Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno d’età
I soggetti che hanno esercitato la facoltà di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno d’età possono decidere di andare in pensione, previa cessazione dell’attività lavorativa, presentando la domanda, in qualsiasi momento successivo all’esercizio della medesima facoltà.
La decorrenza giuridica della pensione sarà fissata al mese successivo alla presentazione della suddetta domanda.
La disposizione di cui citato articolo 1-quater prevede che i periodi di lavoro svolti a seguito dell’esercizio della facoltà di trattenimento in servizio “non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico”.
Pertanto l’importo della pensione deve essere calcolato con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino al mese precedente a quello di inizio del trattenimento in servizio e ed alle retribuzioni percepite fino a tale data. Le stesse retribuzioni devono essere rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di decorrenza della pensione stessa.
Le maggiorazioni derivanti dagli aumenti perequativi devono essere corrisposte, secondo i principi generali, a partire dalla data di decorrenza della pensione.ALLEGATO 1
D. Lgs. 30-12-1992 n. 503
Art. 16 - Prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.