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Circolare INPS n. 54 del 25.03.2005
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Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2005. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2005 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
Circolare INPS n. 54 del 25.03.2005Con circolare n. 2 dell’11 gennaio 2005 sono state diramate le tabelle da utilizzare per il calcolo delle pensioni per l’anno 2005 sulla base del coefficiente previsionale di perequazione automatica dell’1,9 per cento, fissato dal decreto 20 novembre 2004, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004.
L’ISTAT, con nota del 20 gennaio 2005, ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 2003 – dicembre 2003 e il periodo gennaio 2004 – dicembre 2004 è risultata pari al 2 per cento.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2005 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2006, si è provveduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2 per cento, dei seguenti valori, relativi all’anno 2005:
- limiti di reddito ai fini della riduzione percentuale degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- limiti di reddito ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti a norma dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- fasce di retribuzione e del reddito pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, previsto per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo;
- minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- limiti di reddito per l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- minimale e massimale retributivo da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione derivanti dai periodi di iscrizione all’Inpdai, a norma dell’articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate sulla base dei valori rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2 per cento. Tali valori vengono riportati nelle tabelle trasmesse in allegato, che sostituiscono le corrispondenti tabelle di cui all’allegato 1 della circolare n. 2 dell’11 gennaio 2005.Allegato N.1 in formato pdf dal sito INPS