-
Circolare INPS n. 59 del 19.04.2005
-
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2005
Circolare INPS n. 59 del 19.04.2005SOMMARIO: A) Salari medi e convenzionali (anno 2005) da prendere a riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:
1) Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e tbc).
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc). Anno 2004.
4) Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (malattia, maternità e tbc).
5) Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità).
6) Lavoratrici commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole a titolo principale (maternità).
B) Importi (anno 2005) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:
1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).
2) Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).
3) Assegni di maternità dello Stato.
4) Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale)A) SALARI MEDI E CONVENZIONALI
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2005, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).
Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001, è iniziato, a decorrere dall’anno 2002, il processo di riforma della disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1970, finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto (2002/2006), dell’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.
Al predetto scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente in vigenti per i predetti lavoratori soci (v. art. 1), il citato decreto legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede il graduale superamento dello speciale regime basato sulle “retribuzioni convenzionali”, applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, ai lavoratori di cui trattasi.
Conclusasi a dicembre 2002 la prima fase del percorso di adeguamento, che ha previsto l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, dall’1.1.2003, è iniziata la fase del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile.
In base alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. in questione, l’imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è, come per l’assicurazione I.V.S., quello previsto dall’art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l’anno 2005 è pari al 75%, va calcolata sulla differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera.
In attuazione di quanto precede, per l’anno 2005, la retribuzione giornaliera di cui all’art. 4 del D. P.R. n. 602/70, valida ai fini di interesse, risulta pari a Euro 36,96.
Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2005 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2005, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2005, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2005 (1) – sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto importo di Euro 36,96 (2).
Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi (cioè, quelle di malattia, di maternità e di tubercolosi riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2005), eventualmente liquidate sulla base dell’importo valido per il 2004.2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).
A norma dell’ art. 4 del decreto legislativo n. 146/97, per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti a qualifiche con retribuzioni contrattuali provinciali più elevate rispetto al salario medio convenzionale valido nella provincia per l’anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 – v. circ. n. 242/1997), le prestazioni in questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro (v. circ. n. 182/1998).
Peraltro, in applicazione del medesimo art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisca, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale, il pagamento delle prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato sui salari medi del 1996.3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).
Come già comunicato con circolare n. 135 del 30.9.2004 (paragrafo 3, lettera b), con decreto direttoriale del 24 maggio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide per l’anno 2004 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2004 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2003 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2005 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2004.4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).
Con Decreto 17 gennaio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. del 28.1.05, n. 22) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2005 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2005, sono riportate nella circolare n. 34 del 23.2.05.5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2005, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- Euro 5,84 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,59
- Euro 6,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,59 e fino a Euro 8,04
- Euro 8,04 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,04
- Euro 4,25 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE (maternità).
L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale: Euro 34,84, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2004 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 21 del 3.2.2004), con riferimento alle nascite avvenute nel 2005 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2004).
Artigiane: Euro 35,57, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2005 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 21 del 4.2.05), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2005.
Commercianti: Euro 31,17, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2005 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 21 del 4.2.05), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2005.B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).- Generalità
A modifica della precedente normativa in materia, l’art. 45 del D.L. 30.9.2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha disposto che, con effetto dal 1 gennaio 2004, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.
La norma ha stabilito altresì che, per gli anni successivi, l’aliquota così determinata venga incrementata dello 0,20% di cui all’art. 59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449, fino al raggiungimento della aliquota di 19 punti percentuali.
Stante il riferimento alla misura prevista per i commercianti, per l’anno 2005, per i soggetti di cui trattasi, l’aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50% relativo alla tutela della maternità, all’assegno per il nucleo familiare e alla tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, risulta pari al 18% (3), e, al 19%, per la quota di reddito eccedente il limite di reddito di cui all’art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 (corrispondente per l’anno 2005 a Euro 38.641,00) (4).
Ciò premesso, poiché per i soggetti di cui trattasi l’erogazione delle prestazioni è strettamente collegata alla contribuzione versata, calcolata sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che, per l’anno 2005 il minimale di reddito suddetto è fissato nella misura di Euro 13.133,00, su cui si applica la contribuzione del 18%, l’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all’anno stesso si realizza in presenza di un versamento non inferiore a Euro 2.363,94; un contributo mensile, quindi, è pari a Euro 197,00. (5).
- Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata – con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2005, in cui il massimale contributivo suddetto è risultato pari a Euro 84.049,00, l’indennità sarà calcolata su Euro 230,27 (=Euro 84.049,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
Euro 18,42, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
Euro 27,63, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
Euro 36,84, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Si precisa altresì che, per il 2005, il limite di reddito previsto per poter beneficiare della prestazione, corrisponde a Euro 57.680,70 (= 70% del massimale 2004, pari a Euro 82.401,00).2) ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con la circolare n. 32 del 18.2.2004 la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2004 è pari al 2%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2005 al 31.12.2005, sono i seguenti:
- assegno di maternità (in misura piena) = Euro 1.419,59 (corrispondenti a Euro 283,92 mensili,arrotondati);
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 29.596,45.3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2005, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2005, è pari a Euro 1.747,82 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2005 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 2%(6).4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001
In base al decreto del 20.11.2004 (G.U. n. 289 del 10.12.2004) che stabilisce nella misura dell’ 1,9% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2005, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2005 è pari a Euro 5.460,26.
Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n. 109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2005 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2005 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 13.650,65 ( = 5460,26 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2005, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.Note :
1 V. circolare n. 134386 AGO/83 del 6 aprile 1982
2 V. anche circolare n. 21 del 4.2.2005
3 Non è applicabile ai fini di cui trattasi l’ulteriore aliquota dello 0,09% a carico dei commercianti dovuta per la “razionalizzazione della rete commerciale”
4 V. circolare n. 8 del 27.1.2005
5 Il minimale di reddito considerato (Euro 13.133,00) è infatti inferiore al limite di 38.641,00 Euro oltre il quale l’aliquota contributiva viene elevata al 19%. Il maggiore contributo (19%) eventualmente versato sulla quota di reddito eccedente il suddetto limite (38.641,00 Euro) è quindi ininfluente ai fini della individuazione del numero dei contributi mensili utili per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, in quanto, se è dovuta la maggiore aliquota in questione, ciò significa che è stato ampiamente superato il minimale di reddito (13.133,00 Euro, come detto) il cui contributo annuo del 18% (=2.363,94 Euro) già assicura, come detto, la copertura contributiva per tutti i 12 mesi dell’anno
6 Si rammenta che per il 2004 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a Euro 1.713,55ALL. 1
COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI
RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO APPLICABILI PER L’ANNO 2004Provincia
Retribuzione
Provincia
Retribuzione
Provincia
Retribuzione
Agrigento
51,59
Gorizia
51,75
Ragusa
54,78
Alessandria
55,75
Grosseto
52,50
Ravenna
52,58
Ancona
52,38
Imperia
50,66
Reggio Calabria
48,71
Aosta
54,91
Isernia
50,10
Reggio Emilia
56,93
Arezzo
51,01
La Spezia
50,15
Rieti
51,11
Ascoli Piceno
50,36
L’Aquila
51,82
Roma
50,75
Asti
53,15
Latina
50,44
Rovigo
51,72
Avellino
50,96
Lecce
53,68
Salerno
51,15
Bari
50,86
Lecco
55,01
Sassari
51,59
Belluno
53,51
Livorno
51,39
Savona
50,95
Benevento
50,78
Lodi
53,32
Siena
54,10
Bergamo
53,27
Lucca
52,78
Siracusa
51,58
Biella
54,43
Macerata
51,66
Sondrio
51,65
Bologna
53,68
Mantova
55,91
Taranto
49,03
Bolzano
52,55
Massa Carrara
48,38
Teramo
49,20
Brescia
53,89
Matera
53,37
Terni
50,02
Brindisi
50,52
Messina
50,92
Torino
55,24
Cagliari
51,09
Milano
52,88
Trapani
51,19
Caltanissetta
51,18
Modena
58,03
Trento
57,94
Campobasso
48,63
Napoli
50,45
Treviso
55,12
Caserta
48,92
Novara
54,24
Trieste
51,40
Catania
51,38
Nuoro
55,61
Udine
50,67
Catanzaro
52,40
Oristano
53,24
Varese
54,89
Chieti
50,64
Padova
53,82
Venezia
53,05
Como
55,01
Palermo
51,64
Verb.C. Ossola
54,77
Cosenza
49,87
Parma
56,08
Vercelli
54,91
Cremona
54,87
Pavia
54,84
Verona
53,79
Crotone
46,72
Perugia
52,84
Vibo Valentia
50,06
Cuneo
53,51
Pesaro Urbino
51,48
Vicenza
53,65
Enna
51,97
Pescara
49,65
Viterbo
51,21
Ferrara
52,94
Piacenza
54,01
Firenze
52,81
Pisa
52,30
Foggia
55,55
Pistoia
56,43
Forlì Rimini
54,12
Pordenone
51,67
Frosinone
49,71
Potenza
47,56
Genova
50,64
Prato
52,53