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Circolare INPS n. 68 del 24.05.2005
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Convenzione tra le Associazioni Sindacali Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Terziario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 68 del 24.05.2005SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative e contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Terziario, che le aziende del settore medesimo verseranno tramite il modello F24
In data 7 febbraio 2005 il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni Sindacali: Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, per la riscossione dei contributi sindacali associativi e contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Terziario.
Si allega, di seguito, il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano i punti salienti.1. Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 le Associazioni sindacali sopra elencate affidano all’Inps la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 22.09.99 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del settore Terziario della distribuzione e dei servizi, che sarà indicato dalle stesse e sarà versato all’Inps a mezzo del modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l’Inps ha richiesto all’Agenzia delle Entrate, che lo ha concesso, il seguente codice: TCEB.
Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per l’Ente Bilaterale per il Terziario, appositamente costituito tra le Associazioni sopra citate, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione Inps, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi associativi: nel campo “codice sede”, il codice della Sede Inps territorialmente competente; nel campo “causale contributo” il codice: TCEB; nel campo “matricola Inps”, la matricola dell’azienda interessata, infine, l’importo del contributo.
Le Organizzazione Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porteranno a conoscenza delle aziende aderenti che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’Inps per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L’Inps considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modello F24.
È escluso per l’Inps qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.
3. È esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia in generale nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine, verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra le Organizzazioni Sindacali e le Imprese interessate.
4. L’importo della spesa che le Organizzazioni Sindacali dovranno rimborsare all’Inps per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di € 0,76 per singolo F24.
Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie della convenzione stessa hanno costituito un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
5. In base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo associativo risultanti dagli F 24 elaborati in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.
L’Inps verserà al Fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario EBN.TER, con sede a Roma in Via Nazionale n. 60, C.F. 97273380580, entro la fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente.
Il Responsabile del Fondo è il presidente e Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario, carica attualmente rivestita da Sergio Ferrai, domiciliato per la carica in Via Nazionale n. 60 – Roma.
Le rimesse oggetto della convenzione dovranno essere versate presso la Banca Toscana-Agenzia Sede di Roma-Via Merulana n. 283 00185, sui conti correnti evidenziati nell’allegato 2, tutti intestati a Ente Bilaterale per il Terziario EBN.TER.ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi associativi e contrattuali di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice “causale contributo” TCEB di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/145.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali in questione, deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D:
GPA 35/145 a GPA 11/145
per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/145.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/145 e GPA 35/145 devono costantemente concordare.
Come già rappresentato al precedente punto 5), il versamento al suddetto Fondo, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato da ciascuna Sede sul conto corrente corrispondente alla Regione nella quale insiste la Sede stessa, ad eccezione dell’Emilia Romagna, della Calabria, della Sicilia e delle province di Trento e Bolzano per le quali il versamento deve essere effettuato sul conto corrente corrispondente alla Provincia nella quale insiste la Sede versante (vedi allegato n. 2).
Dell’avvenuto versamento, da imputare in DARE del conto GPA 11/145, deve essere data apposita comunicazione indirizzata presso la sede legale del Fondo, riportata al già citato punto 5).
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/145 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo, evidenziato al punto 4) della presente circolare, per singolo mod. F24 per il numero totale dei modelli medesimi contabilizzati nel mese al conto GPA 25/145.
Il numero totale di detti modelli F24 è riportato nella colonna “numero operazioni” della lista del movimento mensile del conto GPA 25/145.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da: “Contabilità generale” ® “Report contabilità e partitari” ® “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione” ® attivazione variante “CONVBIL” come da messaggio n. 017576 del 4 maggio 2005.
Infine, si ritiene opportuno precisare che il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Terziario EBN.TER in argomento è distinto da quello di cui alla circolare n. 12 del 28 gennaio 2005, pur riguardando lo stesso settore.
Pertanto, le Sedi avranno cura di porre la massima attenzione al momento del riversamento dei contributi associativi affinché ciascun Fondo possa ricevere correttamente le somme di propria spettanza.
Nell’allegato n. 3 vengono riportati i conti GPA 11/145, GPA 25/145 e GPA 35/145, di nuova istituzione.ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI CONFESERCENTI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL E L’INPS, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE TERZIARIO, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.
L'anno 2005 , il giorno 07 del mese di febbraio , in Roma
tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi
e
le Associazioni Sindacali di seguito elencate:
1) CONFESERCENTI nella persona del Presidente Marco Venturi;
2) FILCAMS-CGIL nella persona del Segretario generale Ivano Corraini;
3) FISASCAT-CISL nella persona del Segretario generale G.Battista Baratta
4) UILTUCS-UIL nella persona del Segretario generale Brunetto Boco;premesso:
che il CCNL del 22.09.99 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi, stipulato tra la CONFESERCENTI da una parte e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL dall'altra, definisce la costituzione e il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore commercio;
- vista la deliberazione n. 87 del 20.10.04;
- vista la legge 4 giugno 1973, n. 311;
- visto il D.L.vo n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- viste le lettere n. 6/PP/50405/RCS/Conv del 16.04.04 e n. 407 del 01.03.04, con le quali l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota del 02.12.03;si conviene quanto segue:
Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali, di cui al CCNL dell’8.11.94 e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti delle aziende del settore Terziario della distribuzione e dei servizi.
Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art.5
L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.
Dall'ammontare dei contributi di cui al precedente comma saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, di cui al successivo art.6.
Art.6
Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo si impegnano a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
E' a carico delle Organizzazioni, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
Le Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.7
Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali, firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.
Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.
Art.8
I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.
Art.9
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni Sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all’Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.10
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:IL PRESIDENTE DELL’INPS
Avv. Gian Paolo SassiIl Presidente della CONFESERCENTI
Dr.Marco VenturiIl Segretario Generale
della FILCAMS-CGIL
Dr. Ivano CorrainiIl Segretario Generale
della FISASCAT-CISL
Dr. G.Battista BarattaIl Segretario Generale
della UILTuCS-UIL
Dr. Brunetto BocoALLEGATO 2
ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO
INTESTAZIONE
CIN
ABI
CAB
C/C
E.B.N. VALLE D'AOSTA
IT
89
L
3400
3216
000000080157
E.B.N. PIEMONTE
IT
66
F
3400
3216
000000080236
E.B.N. LOMBARDIA
IT
46
Y
3400
3216
000000080315
E.B.N. VENETO
IT
15
Q
3400
3216
000000080491
E.B.N. FRIULI VENEZIA GIULIA
IT
97
M
3400
3216
000000080570
E.B.N. LIGURIA
IT
9
O
3400
3216
000000080649
E.B.N. EMILIA ROMAGNA PROVINCIE DI BOLOGNA FERRARA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI FORLI
IT
91
K
3400
3216
000000080728
E.B.N. EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI MODENA
IT
60
V
3400
3216
000000082369
E.B.N. TOSCANA
IT
76
G
3400
3216
000000080807
E.B.N. UMBRIA
IT
40
V
3400
3216
000000080983
E.B.N. MARCHE
IT
56
Y
3400
3216
000000081008
E.B.N. ABRUZZO
IT
13
N
3400
3216
000000081184
E.B.N. MOLISE
IT
95
J
3400
3216
000000081263
E.B.N. LAZIO
IT
72
D
3400
3216
000000081342
E.B.N. CAMPANIA
IT
64
Z
3400
3216
000000081421
E.B.N. BASILICATA
IT
49
V
3400
3216
000000081500
E.B.N. PUGLIA
IT
38
S
3400
3216
000000081676
E.B.N. CALABRIA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
IT
37
P
3400
3216
000000082448
E.B.N. CALABRIA PROVINCIA DI CATANZARO
IT
22
L
3400
3216
000000082527
E.B.N. CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
IT
7
H
3400
3216
000000082606
E.B.N. CALABRIA PROVINCIE CROTONE E VIBO VALENTIA
IT
23
O
3400
3216
000000081755
E.B.N. SICILIA PROVINCIE DI AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA TRAPANI
IT
97
I
3400
3216
000000081834
E.B.N. SICILIA PROVINCIA DI PALERMO
IT
68
W
3400
3216
000000082782
E.B.N. SARDEGNA
IT
70
B
3400
3216
000000081913
E.B.N. TRENTINO A.A. PROVINCIA DI BOLZANO
IT
94
G
3400
3216
000000082035
E.B.N. TRENTINO A.A. PROVINCIA DI TRENTO
IT
74
Z
3400
3216
000000082114
N.B. Il codice completo costituisce il CODICE IBAN
Il CODICE SWIFT per ricevere bonifici dall'estero da consegnare insieme al CODICE IBAN
È TOSCIT3F132Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)