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Circolare INPS n. 74 del 07.06.2005
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Art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Modifica dell’art. 3 del D.L. n. 71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993
Circolare INPS n. 74 del 07.06.2005SOMMARIO: Criteri interpretativi dell’art. 10 della legge n. 30/2003, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive
La legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (1), con la quale il Governo è stato delegato ad emanare norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, tra le varie disposizioni ha previsto all’art. 10 che “Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
1. Quadro normativo di riferimento.
La disposizione sopra riportata sostituisce l’art. 3 del D.L. n. 71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993 (2), apportando diverse innovazioni.
In sintesi, si evidenzia che l’originario art. 3 del D.L. n. 71/1993 si applicava alle sole imprese artigiane e subordinava la concessione degli sgravi per il Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali “all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”.
La vecchia disposizione ha dato origine ad un notevole contenzioso, in relazione alle specifiche clausole dei contratti di settore che impongono ai datori di lavoro l’adesione e la relativa contribuzione agli Enti Bilaterali artigiani.
Al riguardo, l’Istituto ha costantemente sostenuto che l’omissione della contribuzione sopra detta comporta l’esclusione dalle agevolazioni per fiscalizzazione e/o sgravi degli oneri sociali, in quanto violazione dell’obbligo dell’integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.
Sulla questione è, tuttavia, più volte intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali non può risultare ostativo al riconoscimento dei benefici (3).
In relazione alla nuova formulazione dell’art. 3 del D.L. n. 71/1993, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con circolare n. 4 del 15 gennaio 2004, dettando alcune disposizioni interpretative.
Con la presente circolare e relativamente agli aspetti di competenza, si forniscono i criteri necessari all’applicazione dell’art. 10 della legge n. 30/2003, in conformità agli orientamenti ministeriali espressi nella citata circolare.2. Soggetti destinatari della disposizione di cui all’art. 10 della legge n. 30/2003.
In merito all’individuazione dei soggetti interessati dalla disposizione in commento, si osserva che la nuova formulazione prevede l’applicazione della norma, oltre che alle imprese artigiane, anche alle imprese commerciali e del turismo.
In via preliminare, si sottolinea che l’utilizzo da parte del legislatore del termine imprese deve indurre a ritenere che l’art. 10 della legge n. 30/2003 non possa comunque applicarsi a datori di lavoro, operanti nei settori commerciale o del turismo, eventualmente privi del carattere di impresa.
In secondo luogo, occorre considerare che, mentre ai fini della qualificazione di impresa artigiana soccorre espressamente lo stesso legislatore, non è sempre presente una definizione legale di portata generale per quanto riguarda i settori commerciale e del turismo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa comunque che l’ambito di applicazione dei benefici previsti dalla nuova disciplina non può essere rimesso agli accordi e contratti collettivi e, dunque, ad atti di autonomia negoziale privata.
Infatti, in forza di un costante orientamento giurisprudenziale, la classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali ovvero ai fini del godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o della ammissione alla cassa integrazione guadagni deve avvenire alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa.
Di conseguenza in questi casi, al fine di individuare con esattezza le imprese oggettivamente commerciali e del turismo, occorrerà fare riferimento all’art. 2195 c.c. e tener comunque conto della natura dell'attività effettivamente svolta, a prescindere dal loro inquadramento ai fini previdenziali.
Tale ultimo principio, peraltro, risulta ormai consolidato nella giurisprudenza.3. Benefici contributivi rispetto ai quali opera la condizione prevista dall’art. 10 della legge n. 30/2003.
L’art. 10 della legge in epigrafe, sostituendo integralmente l’originario art. 3 del D.L. n. 71/1993, estende il campo di applicazione della norma, il quale non è più limitato ai soli sgravi e/o fiscalizzazione degli oneri sociali (4), ma riguarda genericamente i benefici normativi e contributivi.4. Integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi.
L’art. 10 della legge n. 30/2003 dispone che, ai fini del riconoscimento dei benefici economici e contributivi, i datori di lavoro sono tenuti “all’integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi”.
Benché il tenore letterale della norma appaia sul punto ancora più “esigente” rispetto al precedente dettato (5), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le agevolazioni devono intendersi subordinate alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi.
Tale tesi, essenzialmente motivata da ragioni di coerenza con i principi e le disposizioni costituzionali in materia di libertà sindacale, recepisce di fatto quanto ormai costantemente affermato, in relazione al testo di legge precedente la novella di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, dalla giurisprudenza della Cassazione.
Secondo l’orientamento di quest’ultima, le clausole relative all’adesione e alla contribuzione agli Enti Bilaterali non rientrano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo invece considerarsi come clausole contrattuali meramente “obbligatorie”, destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti.
In particolare, la Cassazione nega che le clausole sopra descritte possano ritenersi parte degli “istituti economici e normativi” in materia retributiva, considerando che gli stessi contributi da versare agli enti bilaterali - previsti nelle clausole in questione - sono per legge espressamente esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile (6).
A detta della Corte, quindi, la disposizione, ove intesa nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo - tra cui, in particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali - sarebbe risultata in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 della Costituzione), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo propria la posizione espressa dalla Suprema Corte, ha dunque chiarito che, ai fini del riconoscimento dei benefici normativi e contributivi, per il datore di lavoro l’obbligo di cui all’art. 10 della legge n. 30/2003 deve intendersi limitato all’integrale rispetto della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, nella quale non rientrano, come anticipato, le clausole dei contratti collettivi che impongono l’iscrizione e la relativa contribuzione agli enti bilaterali.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive, l’eventuale mancata contribuzione a questi ultimi non assume rilevanza.
Preso atto dell’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa con l’occasione, a parziale modifica di quanto affermato in precedenti circolari (6), che anche con riferimento alle situazioni antecedenti l’art. 10 della legge n. 30/2003 e, quindi, riconducibili nell’ambito di applicazione del vecchio art. 3, deve essere recepito l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Di conseguenza, l’eventuale contenzioso in atto deve ritenersi superato alla luce delle disposizioni di cui sopra.
I ricorsi giacenti presso questa Direzione Centrale, per la parte inerente alla problematica da ultimo trattata, vengono restituiti alle Sedi che procederanno alla loro definizione, tenendo conto delle predette istruzioni, in base alle norme di autotutela della P.A., notificando alle aziende le relative decisioni.
Comportamento analogo verrà tenuto per eventuali contenziosi in fase giudiziaria.______________________
1) “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003.
2) Questo è il testo originario: “Art. 3 (Benefici alle imprese artigiane) - Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 é subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”.
3) Corte di Cassazione, sentenze n. 6530/2001, n. 8476/2003, n. 24205/2004 e, da ultimo, n. 1530/2005.
4) L’originaria disposizione, infatti, operava un riferimento testuale ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo D.L. n. 71/1993.
5) Come detto, il “vecchio” art. 3 del D.L. n. 71/1993 richiedeva “l’integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”.
6) In particolare, si veda Cass. n. 6530 del 10 maggio 2001, in cui si cita l’art. 27, c. 2, lett. f) del d.P.R. 30 maggio 1995, n. 797, come riformulato dall’art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
7) Cfr. la circolare n. 131 del 1994 e la circolare n. 37 del 1997.