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Circolare INPS n. 78 del 17.06.2005
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Aziende agricole assuntrici di manodopera ed autonome provincia di Campobasso comune Guardiaregia. Decreto Commissariale n. 29 del 9 marzo 2004
Circolare INPS n. 78 del 17.06.2005SOMMARIO: Premessa - Periodi oggetto di sospensione - Modalità di recupero - Adempimenti delle Aziende - Adempimenti delle Sedi
1. Premessa
Con circolare n. 81 del 22/04/2003 è stato portato a conoscenza delle Sedi l’elenco dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dal sisma del 31/10/2002.
Tra i comuni calamitati, era stato escluso quello di Guardiaregia in quanto non risultava danneggiato dal sisma.
Con decreto del 9 marzo 2004 n. 29 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1 aprile 2004, il Commissario Delegato, ritenute valide le motivazioni del sindaco ,include fra i comuni calamitati anche quello di Guardiaregia “solo a far tempo dalla pubblicazione del presente decreto nell’elenco dei Comuni della Provincia di Campobasso dichiarati terremotati…..”2. Periodi oggetto di sospensione
Il citato decreto ha stabilito che per il Comune di Guardiaregia la sospensione interessa i versamenti in scadenza dal 1/04/2004 al 31/12/2005 come dal seguente prospetto:Soggetti contribuenti
Contributi sospesi
Aziende agricole assuntrici di manodopera
4° trim 2003
1°-2°-3°-4°trim. 2004
1°e 2° trim. 2005Aziende autonome (CD/CM/IAP)
1-2-3 e 4 rata 2004
1 -2 e 3 rata 2005Piccoli coloni ecompartecipanti familiari
1-2-3 e 4 rata 2004
1 -2 e 3 rata 20053. Modalità di recupero
Le modalità di recupero sono stabilite dall’art. 6 comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 dell’11 luglio 2003 ( vedi punto 3.d della circ. n. 91/2003).
Pertanto dal 16 marzo 2006 le aziende interessate sono tenute al ripristino del pagamento della contribuzione sospesa con rateizzazione pari a 168 rate mensili (mesi di sospensione 21 x 8 = 168 ) o in un’unica soluzione entro la stessa data.4. Adempimenti delle Aziende
Si precisa che le sospensioni indicate non riguardano la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG) ed annuali (mod ACC1/PC/CF), né le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, in quanto funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative e dei lavoratori interessati.
In allegato alla circolare è stato predisposto il modello da presentare alla Sede competente con il quale le aziende agricole aventi diritto ai benefici potranno optare per il pagamento in un’unica soluzione o in un numero di rate inferiore a quanto disposto per legge.
In relazione alla scelta operata ed ai requisiti dichiarati, sarà recapitata al domicilio delle aziende la lettera di conferma al beneficio e la determinazione del numero di rate richieste ed il relativo importo.
Nel silenzio della legge, il mancato versamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, ma concretizza esclusivamente un’omissione contributiva relativa alla singola rata che determinerà l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, cfr circolare n. 110 del 23 maggio 2001).5. Adempimenti delle Sedi
Si raccomanda ai Direttori delle Sedi interessate di prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato, per illustrare i contenuti della circolare e sensibilizzarli , in clima di collaborazione, sull’esatta compilazione delle domande di rateizzazione
Ciò al fine di procedere all’acquisizione delle stesse in tempo utile per la determinazione delle modalità di pagamento richieste.
Per quanto attiene all’acquisizione dei provvedimenti legislativi e delle domande, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che ha previsto l’implementazione della procedura “gestione ex SCAU” per gestire le partite sospese , e si precisa che la sigla da adottare è la seguente:
“SOSP 8/b”Allegato N.1 (in formato xls dal sito INPS)