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Circolare INPS n. 95 del 26.07.2005
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Convenzione tra l’INPS e l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 95 del 26.07.2005SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute sindacali in favore dell’Associazione UNIMPRESA sulle prestazioni temporanee
In data 11 luglio 2005 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (vedi all.1).
Si illustrano, di seguito, i punti utili all’applicazione della convenzione in oggetto.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione agricola ordinari e speciali, possono versare i contributi sindacali a favore dell’UNIMPRESA, mediante trattenuta sulle indennità predette.
La delega sottoscritta dal lavoratore, deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo dell’UNIMPRESA è 1701.
Per consentire all’Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro dovrà indicare all’atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo dell’Organizzazione Sindacale cui è destinato il contributo associativo, nonché la misura percentuale delle stesse.
Le deleghe dovranno essere conservate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
La delega, deve essere contestuale alla domanda di prestazione. Essa esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Le sedi INPS dovranno provvedere a fornire alle Organizzazioni le istruzioni in merito.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare la delega stessa.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
A tale proposito l’UNIMPRESA ha comunicato la misura di dette percentuali come di seguito riportate:
3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili).
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.
L’Organizzazione Sindacale si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 6 della convenzione allegata.
Le Sedi INPS invieranno all’UNIMPRESA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.
Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi riscossi, si precisa che l’UNIMPRESA ha comunicato i seguenti dati:
Sede Legale: P.zza G. Bovio n. 8 – 80133 Napoli;
C.F. : 90024240633;
Banca: UNICREDIT – Via Gaeta n. 2 80053 Castellammare di Stabia (NA) – Agenzia 625;
n. c/c: 000010171649 – intestato “UNIMPRESA”;
CAB: 22100;
ABI: 02008;
CIN: N.
La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni darà comunicazione, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, della disponibilità dei nuovi programmi e delle modalità operative da seguire per il loro utilizzo.ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA) sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/150 - per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza dell’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA) trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee di che trattasi;
- GPA 35/150 - per l’accreditamento all’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA) dei contributi sindacali di cui sopra;
- GPA 11/150 - per la rilevazione del debito verso l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA).
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati a debito del conto GPA 11/150 il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi di cui si tratta e all’imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare all’UNIMPRESA, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti alla materia in oggetto si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell’allegato 2 vengono riportati i sopra citati conti GPA 11/150, GPA 25/150 e GPA 35/150 di nuova istituzione.Allegato 1
CONVENZIONE TRA L’INPS E l’UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE (UNIMPRESA) AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONE TEMPORANEE.
L'anno 2005 il giorno 11 del mese di luglio in Roma,
tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Avv. Gian Paolo Sassi e l’Unione Nazionale di Imprese (in seguito denominata UNIMPRESA) aderente all’AGCI, nella persona del Presidente Nazionale Paolo Longobardi;
VISTI
- la deliberazione n. 230 del 15 giugno 2003 ;
- l’art.18 della Legge 23 luglio 1991 n. 223;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note del 22 febbraio 2005 n. 15/0003169 e del 28 febbraio 2005 n. 24/0000690 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;si conviene quanto segue:
Art.1
Il diritto di versare i contributi sindacali all’UNIMPRESA mediante trattenute effettuate da parte dell’INPS, ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere esercitato dai lavoratori aventi titolo alle seguenti prestazioni: indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sui sussidi per lavori socialmente utili.
Art.2
Il diritto di versare i contributi sindacali all’UNIMPRESA viene esercitata mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro della Organizzazione delegata e la firma del rappresentante legale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'INPS, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute sindacali previste dall'art.18 della legge 223/1991, che lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo sindacale.
Art.3
E' priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro dell’UNIMPRESA e della firma del rappresentante dell'Associazione. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta sindacale, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute sindacali a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'Associazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art.2, quarto comma, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2, quarto comma. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art.18, comma terzo.
Art.4
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’UNIMPRESA comunicare annualmente tale misura percentuale all’INPS Sede Centrale.
Art.5
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno all’UNIMPRESA, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.6 e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato all'INPS dall’UNIMPRESA.
Le Strutture territoriali INPS metteranno a disposizione dell’UNIMPRESA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
Detti elenchi saranno compilati in ordine di azienda per i trattamenti di Cassa integrazione guadagni; in ordine di Ufficio di collocamento per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
L'UNIMPRESA s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art.6
L’Unimpresa si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002.
L’UNIMPRESA si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio.
L’UNIMPRESA si impegna ad accettare, senza riserva, tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari inserite nella presente convenzione.
Art.7
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e la organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.
Art.8
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, cioè almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art.9
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione sindacale stipulante.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:Il Presidente dell’INPS Il Presidente dell’UNIMPRESA
Avv. Gian Paolo Sassi Paolo LongobardiAllegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)