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Circolare INPS n. 112 del 17.10.2005
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Provincia di Catania: Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3442 del 10/06/2005
Circolare INPS n. 112 del 17.10.2005SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Ordinanza del presidente del Consiglio n. 3442/2005 art. 1 - 3. Modalità di recupero - 4. Adempimenti delle Aziende - 5. Adempimenti delle Sedi
1. Premessa
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002 dettava disposizioni in merito all’evento sismico che ha colpito la provincia di Catania il 29/10/2002.
L’Istituto, con circolari n. 81 del 22/04/2005 e n. 167 del 27/10/2003, portava a conoscenza delle Sedi i provvedimenti da adottare nei confronti di tutti i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni colpiti dal sisma elencati al punto 7 della circolare n. 81/2003.
L’art. 5 ,commi 1 e 2 ,della citata Ordinanza, modificato dalla successiva Ordinanza n. 3282 /2003, stabiliva che il recupero dei contributi, sospesi dal 29/10/2002 al 31/03/2004, sarebbe ripreso il 16/06/2004 tramite rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di sospensione, e nella fattispecie corrispondenti a 136 rate (vedi punto 6.b della circ. 167/2003).2. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005 : Art. 1
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 17/06/2005, è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10/06/2005 recante – Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della Provincia di Catania”.
L’Art. 1, Comma 1, stabilisce che i Comuni colpiti e danneggiati dalle conseguenze del sisma del 2002 sono i seguenti:
· Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea,Giarre, Sant’Alfio, Acicatena.
Rispetto al precedente elenco, riportato al punto”7” della circolare n.81/2003, sono stati esclusi i Comuni di Aci Sant’Antonio, Fiume Freddo e Tre Castagni .
Il comma 2 del medesimo articolo ribadisce la sospensione dei contributi previdenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, prevista dall’art. 5 dell’Ordinanza 3254/2002 e successive modificazioni, che però deve essere applicata solo nei “confronti dei datori di lavoro privati avente sede legale o operativa nei Comuni di cui al comma 1” escludendo dal beneficio i soggetti residenti e i datori di lavoro pubblici3. Modalità di recupero
3.a Datori di lavoro privati
L’art. 2 comma 1 stabilisce che i datori di lavoro privato, aventi sede legale od operativa nei comuni calamitosi, debbono restituire i contributi sospesi tramite rateizzazione per un numero di volte pari ai mesi di sospensione che nella fattispecie equivalgono a 17.
3.b Soggetti diversi
L’art.2 comma 2, fa riferimento a tutti quei soggetti “diversi da quelli contemplati dall’art. 1, per i quali la rateizzazione massima è fissata in 24 mesi “tenendo conto della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore”.
I soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni esclusi dall’elenco pubblicato con l’Ordinanza n. 3442/2005, possono usufruire della massima rateizzazione (24 rate mensili).4. Adempimenti delle Aziende
Considerato che tutte le Aziende interessate alla sospensione hanno già ripreso dal 16/06/2004 il versamento delle rate mensili come disposto nella circolare n. 167/2003 p.6., alla luce delle nuove disposizioni ciascuna Azienda dovrà ripresentare un nuovo piano di rateizzazione.
Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro la prima data utile dopo la pubblicazione della presente circolare.
Con il primo versamento dovranno essere versate in un’unica soluzione e senza oneri accessori anche le rate scadute a partire dal 16/07/2005.
Le aziende dovranno presentare alla Sede competente la domanda di rateizzazione utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare, attestando la sussistenza dei requisiti di legge ed optando eventualmente per una diversa modalità di rateizzazione.
Si ricorda che non possono essere autorizzati rimborsi per i versamenti già effettuati e che il mancato versamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione ma concretizza una omissione contributiva relativa alla singola rata, che determinerà l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 della legge 388/2000)5. Adempimenti delle Sedi
Per quanto concerne l’indicazione del provvedimento legislativo nelle domande, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare 158/2002.
Si segnala, inoltre, che la sigla accettata dalla procedura è:
TERR/AGR.5 PROVINCIA DI CATANIA (O.P.C.M. N. 3442/2005)
Infine si raccomanda ai Direttori delle Sedi interessate di prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della circolare e sensibilizzarli, in clima di collaborazione, sull’esatta compilazione delle domande di rateizzazione.Allegato N.1 (dal sito INPS in formato xls)