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Circolare INPS n. 123 del 30.12.2005
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Convenzione tra l’INPS e la FILIERA AGRICOLA ITALIANA (FAGRI), ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi sindacali delle Ditte e PCCF (Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari)
Circolare INPS n. 123 del 30.12.2005SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FAGRI dei contributi associativi sindacali
Il 29 settembre 2005 tra l’INPS e la Filiera Agricola Italiana (FAGRI) è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi sindacali delle Ditte, Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari.
La convenzione ha carattere nazionale.
Per quanto concerne le modalità di attuazione della convenzione si richiama la circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
In particolare si ricordano le seguenti disposizioni:1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi; sui modelli F24, predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori, sarà indicato anche l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “contributo associativo di assistenza sindacale”.
2. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. L’Associazione farà pervenire per via telematica alla Sede Centrale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ciascun anno), i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non pagare più la quota associativa.
4. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti informatici affinché le stesse provvedano alla convalida degli associati.
5. Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della FAGRI, verranno presentate dall’Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 31 marzo.
6. Nel caso di presentazione di copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, la stessa dovrà essere controfirmata e timbrata da parte del rappresentante locale della FAGRI, per attestazione di conformità all’originale in possesso dell’Associazione.Allegato 1
CONVENZIONE FRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA FAGRI (FILIERA AGRICOLA ITALIANA) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI DELLE DITTE E PCCF (PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI), AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n.334.
L'anno 2005 il giorno 29 del mese di settembre in Roma, tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e la FAGRI, nella persona del Presidente Gianfranco Grieci,
premesso
- che l'art.11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, prevede che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può assumere, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti stipulando, all'uopo, apposita convenzione;
- che per effetto dell'art.19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione delle convenzioni predette,visti:
- la deliberazione n. 324 del 14-09-2005;
- l’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia dei protezione dei dati personali;
- le note n. 15/0004665 del 11.03.05 e n. 24/0001393 del 11.04.05, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,si conviene quanto segue:
Art.1
Ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, la FAGRI affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo delle Ditte e PCCF (Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari) aderenti alla medesima Associazione.
Art.2
La riscossione del contributo associativo avrà luogo, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.
L’INPS, a tal fine, indicherà sulla modulistica in uso per la riscossione della contribuzione anche l'ammontare del contributo dovuto alla FAGRI, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione "contributo associativo di assistenza sindacale”.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Art.3
L'identificazione dei titolari di impresa, di cui al precedente art.1, avverrà con le seguenti modalità:
La FAGRI, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS – Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni- che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 31 marzo, i nastri magnetici contenenti dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
I nastri magnetici dovranno contenere l’identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell’impresa, nonché :
- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale;
- denominazione completa dell' impresa e del suo titolare;
- codice INPS d' impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
L’ INPS - Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - dopo aver provveduto all’abbinamento, provvederà a rendere disponibili per le Strutture INPS competenti per territorio, l’intero contenuto dei nastri magnetici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.
Per coloro che all’atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell’Istituto, non si provvederà all’emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora la FAGRI voglia riproporre il nominativo per l’anno successivo, dovrà reiterarne l’inserimento nei supporti magnetici.
L’Associazione, contemporaneamente all’invio dei nastri magnetici all’INPS - Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, una “delega” alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo associato secondo un testo concordato con l’INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati alla FAGRI da parte dell’INPS.
La sottoscrizione della “delega” sarà controfirmata dal responsabile della FAGRI con il timbro dell’Organizzazione.
Ciascuna "delega” dovrà, fra l'altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi con le stesse modalità utilizzate dall'INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Entro il 30 settembre sarà fornito alla FAGRI l'elenco generale delle quote inserite nei modelli F24, con la distinta dei soggetti interessati divisi per Struttura territoriale INPS di competenza.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i nastri magnetici o le “deleghe”, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Art.4
Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l' associato e la FAGRI ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell' associato, deve essere inoltrata direttamente dall’Associazione previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.
Con le modalità fissate dal precedente art.3 saranno notificate alle Strutture INPS anche le revoche delle “deleghe”.
La revoca della delega produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Struttura INPS di competenza dopo il 30 marzo, data ultima per consentire l’armonizzazione delle varie procedure.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione diretta dall’associato relativamente alla volontà di recedere dal rapporto di adesione, la Struttura INPS prenderà nota di tale revoca e la comunicherà all’Associazione interessata, procedendo contestualmente alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle date fissate nel precedente comma.
Art.5
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’Associazione è tenuta a comunicare all'INPS le eventuali modifiche, da valere per l’intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.
Art.6
Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori richiesti, l’intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.
Art.7
La FAGRI si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi.
Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002.
E’ a carico dell’Associazione, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.8
L’INPS – Direzione Generale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà all’Associazione un acconto determinato applicando, all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.
Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Art.9
Entro il 30 giugno di ciascun anno, l’INPS trasmetterà all’Associazione un prospetto riepilogativo, relativo all’anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l’Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione dei modelli F 24 nonché:
- l’importo annuo delle somme imposte;
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai modelli F24 elaborati suddivisi per singola provincia;
- l’elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l’eventuale conguaglio.
I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati i relativi modelli F24. Contestualmente l’INPS trasmetterà all’Associazione apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l’ammontare delle quote associative riscosse;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva in riferimento;
- l’eventuale conguaglio.
Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a effettuare i conguagli.
Art.10
I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaureranno direttamente tra l’Associazione ed i contribuenti.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; in particolare l’Associazione è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese ed onorari che dovesse eventualmente sostenere in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all’applicazione della presente convenzione.
Art.11
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2005. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno cioè sei mesi prima della scadenza.
Si procederà alla revisione dell’accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE DELLA FAGRI
Avv. Gian Paolo Sassi Gianfranco GrieciAllegato 2
DELEGA
… sottoscritt…………………………………nat……a…………..(Prov….) il ………………………..codice fiscale………………………………….codice INPS (se conosciuto)………………………………in qualità di……………………………la cui attività ha sede legale a…...………(Prov…) Via……………………..
n…………..cap……………. Codice Fiscale ……………………………………DICHIARA
di conoscere ed accettare lo Statuto dell’Associazione………………………….e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti.
In particolare si impegna a versare i contributi associativi.
In merito alla presente delega il sottoscritto è consapevole che:
- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
- si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, se pervenuta dopo il 31 marzo.
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 203 n. 196, l’informativa sul “trattamento” dei dati personali, ..l.. sottoscritt….:
1. consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
2. consente all’INPS il “trattamento” dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l’Associazione suindicata;
3. consente al trasferimento all’estero dei dati nei di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero;
4. consente l’eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’INPS.Non consente quanto indicato ai punti…………………………………………………………………
Data…………………………………..