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Circolare INPS n. 8 del 27.01.2006
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Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorsi avverso provvedimenti diversi dai verbali d’accertamento ispettivo. Competenza a decidere
Circolare INPS n. 8 del 27.01.2006SOMMARIO: Ricorsi in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro a seguito di provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo. Competenza a decidere dei Comitati Regionali di cui all’art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1988, n. 89
Con circolare n. 132 del 20 settembre 2004 è stato illustrato il contenuto dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale prevede la costituzione, presso la Direzione Regionale del Lavoro, del “Comitato Regionale per i rapporti di lavoro” competente e decidere in merito ai ricorsi avverso i verbali d’accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali d’accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
A seguito di tale innovazione legislativa pervengono, sempre più di frequente, quesiti in ordine alla competenza a decidere i ricorsi in materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo.
A tale riguardo va considerato, in primo luogo, che il citato art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004, nell’attribuire ai Comitati Regionali istituiti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro la competenza a decidere i ricorsi nelle materie specificate e in presenza dei requisiti tassativamente indicati, non elimina ma limita soltanto la competenza degli organi decisionali dell’Istituto, né poteva diversamente operare atteso che la delega di cui all’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 riguarda la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Il successivo art. 19 del citato decreto legislativo prevede l’abrogazione, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, delle norme con esso incompatibili.
Le disposizioni di cui all’art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88 che disciplinano il funzionamento e le competenze dei Comitati Regionali dell’Istituto non possono ritenersi incompatibili con quelle relative ai “Comitati Regionali per i rapporti di lavoro” ai quali è stata attribuita una specifica competenza.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo ovvero che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso deve restare affidato ai Comitati Regionali dell’Istituto, ex art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88.
I Comitati Regionali dell’Istituto decideranno, pertanto, i ricorsi su provvedimenti che possono riguardare, a titolo esemplificativo, atti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l’accesso a prestazioni previdenziali, da adottarsi da parte dell’Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo:
- disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato (ad esempio rapporto di lavoro domestico o rapporto di lavoro tra coniugi o affini, ecc.);
- in materia di riscatti e costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, quando il contenzioso verta non sulla prova del rapporto ma sulla natura subordinata o meno dell’attività lavorativa (1).
- contestata qualificazione dei rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,associati in partecipazione, ecc..).
Restano affidati ai Comitati Regionali dell’Istituto anche i ricorsi a seguito di verbali ispettivi, presentati fino alla data del 27 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/2004.
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(1) cfr. circolare n. 158 del 21 luglio 1989, punto 5.