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Circolare INPS n. 71 del 18.05.2006
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Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Cassa di Assistenza sanitaria supplementare (CA.DI.PROF.) per i dipendenti degli Studi professionali, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione del contributo di assistenza sanitaria supplementare. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 71 del 18.05.2006SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza sanitaria supplementare che i datori di lavoro degli Studi professionali verseranno alla Cassa di assistenza sanitaria supplementare tramite il modello F24
In data 27 dicembre 2005 il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una convenzione con la Cassa di Assistenza sanitaria supplementare, per la riscossione del contributo di assistenza sanitaria supplementare dovuto dai datori di lavoro degli Studi professionali.
Si allega il testo della convenzione (All.1) di cui si illustrano i punti salienti.1. Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 la CA.DI.PROF. affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo di Assistenza sanitaria supplementare dovuto dai datori di lavoro degli Studi professionali che sarà indicato dagli stessi e sarà versato all’INPS a mezzo del modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l’INPS ha richiesto all’Agenzia delle Entrate, che lo ha concesso, il seguente codice: causale “ASSP” – Contributi di Assistenza Sanitaria Supplementare. Per tale causale la data di inizio riferimento deve risultare inferiore o uguale alla data di riscossione e la data di fine riferimento per i versamenti correnti non deve essere indicata.
Il datore di lavoro che versa il contributo di assistenza sanitaria supplementare a favore dei dipendenti degli Studi predetti indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento del contributo di assistenza sanitaria supplementare di che trattasi: nel campo “codice sede”, il codice della Direzione Provinciale, Subprovinciale o Agenzia INPS territorialmente competente; nel campo “causale contributo” il codice:ASSP; nel campo “matricola INPS”, la matricola del soggetto datore di lavoro interessato; infine l’importo del contributo.
La riscossione del contributo di Assistenza Sanitaria supplementare versato dai datori di lavoro sarà operativa con decorrenza luglio 2006. Per il pagamento degli arretrati i datori di lavoro degli Studi professionali dovranno utilizzare un secondo rigo del Modello F24, indicando la data iniziale e finale del periodo cui si riferiscono gli arretrati.
In fase di prima applicazione un secondo rigo verrà utilizzato dai datori di lavoro per versare il contributo una tantum dovuto a copertura del contributo di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti in forza al 31.12.2005.
A tal fine i datori di lavoro apporranno solo come data di inizio riferimento convenzionale quella di marzo 2006.
La CA.DI.PROF. provvederà a comunicare ai datori di lavoro degli Studi professionali, anche attraverso il sito www.cadiprof.it, le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza dei datori di lavoro che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dai datori di lavoro sul modello F24.
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di assistenza sanitaria supplementare in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti di che trattasi.
3. È esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro degli Studi professionali, sia in generale nei confronti dei lavoratori degli Studi professionali, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione ai soggetti datori di lavoro degli Studi professionali delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra la CA.DI.PROF. e i lavoratori interessati.
4. L’importo della spesa che la CA.DI.PROF. dovrà rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di € 0,10 (dieci centesimi) per singolo F24. Nel caso di utilizzo di più righe del predetto modello F24 verrà addebitato l’importo di € 0,10 per ogni rigo utilizzato.
5. In base alla convenzione le Strutture dell’Istituto deputate alla riscossione del contributo di assistenza sanitaria supplementare verseranno, entro la fine di ciascun mese, senza interessi e al netto del rimborso spese dovuto, somme pari agli importi riscossi a tale titolo risultanti dai modelli F24 e contabilizzati nel mese precedente.
La CA.DI.PROF. ha sede in Roma, Viale Pasteur 65, Codice Fiscale 97326840580. Il Responsabile della Cassa di Assistenza Sanitaria supplementare è il Presidente e legale rappresentante pro tempore della Cassa predetta, carica attualmente rivestita dal Dr. Gaetano Stella, domiciliato per la carica in Viale Pasteur 65, Roma.
Le rimesse oggetto della convenzione andranno versate nel conto corrente attivato presso l’Istituto di credito intestato alla Cassa di assistenza Sanitaria supplementare, che verrà comunicato alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
6. La Convenzione tra l’INPS e la Cassa di Assistenza sanitaria supplementare è valida fino al 31 dicembre 2006 e si intende rinnovata di biennio in biennio, previa espressa richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, salvo disdetta che deve in ogni caso pervenire entro i medesimi sei mesi dalla scadenza della convenzione stessa.ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi di assistenza sanitaria supplementare di che trattasi, evidenziati nel modello F24 con il codice “causale contributo” ASSPdi cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/157.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso la Cassa di Assistenza sanitaria supplementare deve essere predisposto apposito biglietto contabile di modello SC3 con la scrittura in P.D:
GPA 35/157 a GPA 11/157
per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/157.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/157 e GPA 35/157 devono costantemente concordare.
Il versamento alla suddetta Cassa, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato secondo le modalità che saranno specificate con il messaggio che, come sopra riportato, verrà successivamente trasmesso.
Dell’avvenuto versamento, da imputare in DARE del conto GPA 11/157, deve essere data apposita comunicazione indirizzata presso la sede legale della Cassa di assistenza sanitaria supplementare, riportata al precedente punto 5.
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/157 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo di ogni rigo utilizzato del modello F24, evidenziato al punto 4 della presente circolare, per il numero delle operazioni risultante dall’apposita colonna della lista del movimento mensile del conto GPA 25/157.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da: “Contabilità generale” > “Report contabilità e partitari” >. “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione” > attivazione variante “CONVBIL”.
Il saldo del conto GPA 11/157 eventualmente risultante alla fine dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti GPA 11/157, GPA 25/157 e GPA 35/157, di nuova istituzione.Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2