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Circolare INPS n. 90 del 24.07.2006
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Trattamento di trasferimento in Italia del personale delle aree professionali, del personale di cui all’art. 15 L. 88/1989, dei professionisti e dei dirigenti medici - art. 22 del CCNL 14.02.2001
Circolare INPS n. 90 del 24.07.2006SOMMARIO: Trattamento di trasferimento in Italia del personale delle aree professionali, del personale di cui all’art. 15 L. 88/1989, dei professionisti e dei dirigenti medici - art. 22 del CCNL 14.02.2001
Al fine di consentire una puntuale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento economico di trasferimento in Italia dei dipendenti di cui all’oggetto, si è proceduto ad effettuare un opportuno coordinamento delle stesse, indicando i relativi criteri di attuazione.
L’articolo 22 del CCNL 14.02.2001 ha apportato diverse modifiche alla regolamentazione del trattamento economico del trasferimento in Italia, la cui precedente disciplina era dettata dall’allegato 4 al D.P.R. n. 411/1976 come modificato dall’art. 29 del D.P.R. n. 509/1979.
Il predetto trattamento economico è riconosciuto soltanto qualora il dipendente:
- sia stato trasferito d’ufficio in quanto non sono ritenuti validi i trasferimenti disposti su richiesta dei dipendenti ivi compresi quelli relativi a selezioni o bandi;
- abbia cambiato la propria residenza, non rinvenibile nella dimora abituale, come espressamente previsto dall’art. 22, comma 1, del CCNL 14.02.2001. Il cambio di residenza deve essere documentato con autocertificazione di avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica nel nuovo Comune.
Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio deve essere corrisposto, previa domanda da presentare entro 6 mesi dalla data di assegnazione esclusivamente alla competente Direzione regionale o alla Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane per i trasferimenti presso la Direzione Generale:
a) il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio;
b) l’indennità di trasferta, limitatamente alla durata del viaggio, nella misura stabilita dal punto 3 della circolare n. 113/2003;
c) l’indennità di trasferimento.Rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio
Il rimborso spetta, secondo le modalità previste dai punti 4, 5 e 6 della circolare n. 113 del 25.06.2003, al dipendente trasferito e alle persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e che abbiano provveduto a richiedere il cambio di residenza, documentabile mediante autocertificazione dello stato di famiglia.
Al dipendente trasferito spetta, inoltre, il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) per non oltre 40 quintali complessivi e per un ammontare pari a 0.15 centesimi di euro per quintale/chilometro più euro 12.15 al quintale per le spese di imballaggio. E’ possibile, d’intesa con l’Amministrazione, ottenere un’anticipazione della relativa spesa.
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi da quelli ferroviari o marittimi, il dipendente esibirà specifica dichiarazione del vettore.Indennità di trasferta
L’indennità di trasferta spetta, limitatamente alla durata del viaggio, nella misura stabilita dal punto 3 della circolare n. 113/2003.Indennità di trasferimento
Al dipendente trasferito spetta inoltre l’indennità di trasferimento calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile, così come prevista dall’art. 29, comma 2, lett. b, del CCNL 14.02.2001, composta da:
- retribuzione base mensile;
- retribuzione individuale di anzianità;
- altri assegni fissi e continuativi quali:
1. stipendio (ass. garanzia – 056, 077)
2. stipendio (esper. profes.)
3. ass. pers. Art. 38 6. contr.
L’ indennità varia in funzione della composizione del nucleo familiare, da un minimo di tre ad un massimo di sei mensilità come da tabella seguente:Numero mensilità Componenti nucleo 3 Il dipendente 4 + 1 familiare 5 + 2 familiari 6 + 3 familiari o più familiari Le mensilità spettanti al dipendente convivente con più familiari sono erogate sulla base dell’autocertificazione attestante le generalità delle persone risultanti dallo stato di famiglia e la relativa richiesta di cambio di residenza delle stesse.
Nell’ipotesi in cui il cambio di residenza dei familiari sia successivo al trasferimento, e avvenga comunque entro i tre anni dallo stesso, l’indennità di trasferimento sarà relativa alla retribuzione spettante alla data di decorrenza del trasferimento stesso.
Nel caso in cui il trasferimento avvenga in sedi considerate disagiate, l’indennità è maggiorata del 100%. La corresponsione della stessa è sempre subordinata all’effettivo trasferimento della residenza.
La maggiorazione non spetta qualora il dipendente trasferito o altro componente del nucleo familiare risulti proprietario di un immobile ad uso abitativo nel comune in cui è ubicata la nuova sede di servizio.
La sede è definita “disagiata” sulla base dei criteri di seguito indicati.A) Valori immobiliari in locazione
valore medio per mq al mese per abitazioni in zona semicentrale nuovo fabbricato non intensivo
(dati Ministero dell’Economia e delle Finanze)
fino ad euro 4.13 punti 10
superiore ad euro 4.13 punti 15
superiore ad euro 6.20 punti 20
B) Valori qualitativi e quantitativi relativi all’attività produttiva della Sede
1. indicatore sintetico globale fino a 80 punti 30
indicatore sintetico globale fino a 90 punti 25
indicatore sintetico globale fino a 100 punti 20
C) Indice della qualità della vita delle province italiane
(dati rilevati annualmente da Italia Oggi)
inferiore o uguale al punteggio 288,82 punti 50
inferiore o uguale al punteggio 445,23 punti 40
3. inferiore o uguale al punteggio 638,64 punti 30Se il punteggio complessivo risulta pari o superiore a 80 la sede è considerata “disagiata”.
In applicazione dei suddetti criteri, sono state individuate come disagiate le sedi riportate nel seguente elenco, che sarà aggiornato con cadenza annuale:
- Genova
- Imperia,
- Macerata,
- Pescara,
- Latina,
- Roma,
- Napoli,
- Pozzuoli,
- Benevento,
- Caserta,
- Aversa
- Salerno,
- Campobasso,
- Isernia,
- Bari,
- Andria,
- Foggia,
- Catanzaro,
- Lamezia Terme,
- Cosenza,
- Reggio Calabria,
- Vibo Valentia,
- Potenza,
- Catania,
- Palermo,
- Enna,
- Messina,
- Trapani,
- OristanoSono da considerarsi disagiate anche le eventuali Agenzie facenti capo alle suddette Sedi provinciali e subprovinciali.
In tali circostanze, oltre alla maggiorazione dell’indennità di trasferimento, è riconosciuta per tre anni, secondo preventive intese con il dipendente, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di un’abitazione non di lusso, rapportata alle esigenze del nucleo familiare.
L’abitazione si intende adeguata quando la superficie della stessa è pari al prodotto di 20 mq per il numero dei componenti il nucleo familiare, maggiorato di uno. Anche in questo caso la composizione del nucleo familiare dovrà risultare da apposita autocertificazione dello stato di famiglia del dipendente.
Nel rimborso della spesa sostenuta per la locazione, liquidabile mensilmente previa presentazione del contratto di locazione debitamente registrato, sono inclusi gli oneri accessori connessi alla locazione quali spese di condominio, spese di registrazione del contratto, maggiorazione del canone per alloggi ammobiliati, ecc.
Le somme erogate a titolo di rimborso delle spese di alloggio nonché quelle a titolo di indennità sono soggette a contribuzione previdenziale e fiscale .
Il dipendente che, per effetto del trasferimento, abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato ha diritto al rimborso dello stesso.
Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi, entrambi dipendenti dell’Istituto, non separati legalmente o divorziati, spetta una sola indennità di prima sistemazione nella misura stabilita per il coniuge con qualifica più elevata.
In caso di coniugi aventi pari qualifica, la liquidazione dell’indennità è disposta per il 50% del relativo importo a favore del marito e per il restante 50% a favore della moglie.Trattamento di trasferimento per il personale cessato dal servizio
Il trattamento economico in argomento spetta anche, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, al dipendente collocato a riposo per il raggiungimento dei previsti limiti di età e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio, in caso di trasferimento della residenza dall’ultima sede di servizio, o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall’ultima residenza, verso altra località nel territorio nazionale.
Nei predetti casi, l’indennità di trasferimento è commisurata a tre mensilità di retribuzione, mentre non viene corrisposta l’indennità di trasferta per il viaggio di trasferimento.
Per quanto riguarda la documentazione da produrre, anche attraverso autocertificazione, per fruire del trattamento economico di cui si tratta si fa rinvio ai precedenti paragrafi.
Tutte le spese inerenti il suddetto trattamento di trasferimento trovano capienza nel capitolo di bilancio 10207, voce 01, avente carattere di natura non obbligatoria.Decorrenza
Le presenti disposizioni trovano applicazione a far data dal 14.2.2001.