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Circolare INPS n. 103 del 03.10.2006
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PROGRAMMA P.A.R.I. Sussidi mensili e disposizioni in materia di incentivi alle aziende. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 103 del 03.10.2006SOMMARIO: Istruzioni per l’erogazione alle aziende degli incentivi previsti in caso di assunzione di “lavoratori svantaggiati” destinatari degli interventi del Programma P.A.R.I.
1) Istruzioni relative al sussidio mensile.
Con il messaggio n. 17740 del 21 giugno u.s. sono stati illustrati, tra l’altro, gli obiettivi cui è finalizzato il Programma P.A.R.I. (“Programma d’azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati”), di cui al Decreto direttoriale del 18 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (allegato al messaggio stesso), nonché le varie forme di intervento in cui è articolato detto Programma. Ai fini della sua attuazione gli Enti maggiormente interessati sono - oltre allo stesso Ministero del Lavoro, a Italia Lavoro e all’Istituto – le Regioni, le Province e i Centri per l’Impiego.
Con tale messaggio inoltre, sono state diramate le prime istruzioni per l’erogazione, da parte delle Sedi INPS territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore, dei sussidi mensili ai lavoratori aventi diritto.
Con il successivo messaggio pari oggetto n. 21502 del 1° agosto u.s. sono stati quindi forniti – d’intesa con il Ministero del Lavoro – alcuni chiarimenti sui criteri da seguire nei casi in cui i lavoratori individuati dalla Regione competente come destinatari dei sussidi in parola frequentino corsi di formazione professionale o risultino titolari, alla data di decorrenza iniziale del sussidio stesso, di trattamenti assistenziali o previdenziali legati al loro stato di inoccupazione o di disoccupazione.
Sempre con il messaggio da ultimo citato sono state altresì fornite ulteriori precisazioni in merito alla procedura che Regioni, Italia Lavoro - uffici di Roma e Sedi INPS regionali e provinciali devono seguire, per le parti di rispettiva competenza, ai fini sia del pagamento del sussidio in parola sia della sua eventuale sospensione.
Di seguito si forniscono i chiarimenti riguardanti il riconoscimento degli specifici incentivi alle aziende che possono avervi titolo, previsti dal Programma P.A.R.I., nonché le istruzioni contabili per la rilevazione sia di detti incentivi che dei sussidi ai lavoratori.2) Istruzioni per il riconoscimento degli incentivi P.A.R.I. alle aziende.
Nel caso in cui un’azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all’azienda stessa, a condizione che si tratti di un’assunzione:
- a tempo indeterminato ovvero determinato, purché superiore a 12 mesi;
- con orario pari o superiore a 20 ore settimanali [i].
Nel corso dei primi dodici mesi dall’assunzione – come precisato dal Ministero del Lavoro - in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, in caso di dimissioni del lavoratore l’azienda dovrà restituire il 50% del beneficio.
Il riconoscimento e la fruizione del beneficio avverranno con le seguenti modalità.
L’azienda dovrà chiedere alla Sede Inps, presso cui assolve gli obblighi contributivi, l’autorizzazione a fruire dell’importo spettante, mediante conguaglio con i contributi esposti sul modello di denuncia mensile DM10/2.
L’azienda dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione di responsabilità, attestante l’assunzione del lavoratore.
La richiesta di autorizzazione e le connesse dichiarazioni dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato alla presente circolare (all. n. 1) e firmate dal lavoratore assunto, per presa d’atto della conseguente sospensione del sussidio nei suoi confronti.
La Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda verificherà che la durata dichiarata del rapporto di lavoro corrisponda ad una delle tipologie indicate in questo paragrafo e trasmetterà la richiesta all’unità di processo “prestazioni a sostegno del reddito” della Sede che gestisce il sussidio; questa verificherà che il lavoratore abbia effettivamente titolo al sussidio, ne sospenderà il pagamento a decorrere dal giorno dell’assunzione - dandone comunicazione al lavoratore - e calcolerà l’importo dell’incentivo residuo spettante all’azienda, dandone comunicazione alla competente unità di processo “aziende con dipendenti”.
La Sede competente a gestirne la posizione contributiva autorizzerà l’azienda alla fruizione del beneficio in unica soluzione, effettuando le necessarie operazioni negli archivi informatici – secondo le istruzioni di seguito riportate – e ne darà comunicazione all’azienda stessa mediante il modulo allegato alla presente circolare (all. 2).
Copia dei moduli – in formato elettronico editabile – per la richiesta e la concessione dell’incentivo sono disponibili presso i siti internet (www.inps.it) e intranet dell’Istituto, nelle sezioni dedicate alla modulistica.
Gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con eventuali benefici contributivi connessi al particolare tipo di assunzione effettuata previsti dalla normativa vigente.3) Codifica aziende.
Le aziende autorizzate alla fruizione dell’incentivo dovranno essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "9J", avente il nuovo significato di “aziende che fruiscono dell’incentivo programma P.A.R.I D.D. del 18 marzo 2005.”4) Modalità di compilazione del DM10/2 .
La fruizione dell’incentivo in parola potrà essere effettuata, in unica soluzione, attraverso il sistema delle denunce mensili mod. DM10/2, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione relativa al singolo lavoratore.
A tal fine le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:
- esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso;
- ai soli fini statistici riporteranno nel mese in cui effettuano il conguaglio, in uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. dipendenti", il numero dei lavoratori interessati facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “PARI” avente il significato di “lavoratori programma PARI”; nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito”;
- per le operazioni di conguaglio, da effettuare in unica soluzione, indicheranno l’importo dell’incentivo spettante nel quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “L402” avente il significato di “conguaglio incentivo programma PARI”;
- per la eventuale restituzione del 100% o del 50% dell’incentivo rispettivamente per le ipotesi di licenziamento o dimissioni del lavoratore, l’azienda indicherà l’importo da restituire nel quadro B-C del modello DM 10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M110” avente il significato di “restituzione incentivo programma PARI”; nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.5) Istruzioni contabili.
Tenuto conto che gli oneri relativi al sussidio mensile e all’incentivo una tantum a favore dei lavoratori di cui al punto 2), lett. a) e b), del citato messaggio n. 17740 del 21 giugno 2006 nonché gli oneri derivanti dagli incentivi alle aziende di cui al punto 2) della presente circolare sono posti a carico dello Stato (Fondo per l’occupazione), gli stessi devono essere rilevati nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali secondo le seguenti istruzioni.
Con riferimento al sussidio mensile e all’incentivo una tantum ai lavoratori, la procedura di liquidazione automatizzata deve produrre apposito biglietto contabile con la seguente scrittura:
GAU 30/109 a GPA 10/018
(per l’importo del sussidio) (per il debito per prestazioni)
GAU 30/119 a GPA 2./…
(per l’incentivo una tantum) (per le ritenute erariali ed eventuali addizionali regionali e comunali)
I pagamenti a favore degli interessati devono essere imputati, ovviamente, in DARE del conto GPA 10/018.
Per gli eventuali recuperi del sussidio e dell’incentivo di che trattasi è stato istituito il conto GAU 24/109 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice di bilancio esistente “01094 – Prestazioni indebite diverse a sostegno del reddito”.
Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse vengono imputate al conto GAU 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni” che viene opportunamente aggiornata.
I crediti divenuti inesigibili devono essere contraddistinti, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il previsto codice “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, le stesse devono essere contraddistinte con il codice di bilancio esistente “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Le partite in argomento, che al termine dell’esercizio dovessero risultare ancora da definire, dovranno essere imputate al conto esistente GAU 10/043.
Per eventuali somme già erogate ai suddetti titoli ed imputate al conto di transito GPA 51/099 o ad altro conto, le Sedi interessate devono provvedere alle relative sistemazioni contabili secondo le presenti istruzioni.
Ai fini della rilevazione contabile degli incentivi alle aziende, evidenziati dai datori di lavoro nelle denunce di mod. DM 10/2 con il codice “L402” di cui sopra è cenno, è stato istituito il conto GAW 32/109.
Gli importi di detti incentivi eventualmente restituiti dai datori di lavoro ed evidenziati nelle denunce di mod. DM 10/2 con il codice “M110” sopra indicato vanno imputati al conto GAW 24/109.
Nell’allegato n. 3 sono riportati i conti GAU 24/109, GAU 30/109, GAU 30/119, GAW 24/109 e GAW 32/109, di nuova istituzione.Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3