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Circolare INPS n. 104 del 05.10.2006
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Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608. Ulteriori precisazioni
Circolare INPS n. 104 del 05.10.2006SOMMARIO: Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà post 14.6.1995, stipulati in data successiva al 31/10/1997 e sino al 31.12.2002
Premessa.
Con circolare n. 56 del 13 aprile 2006 sono state fornite istruzioni per la concessione - ex art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 - delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 14.6.1995.
In particolare, in sintonia con le indicazioni ministeriali, sono stati ammessi alla misura agevolativa, i datori di lavoro:
destinatari di provvedimenti di concessione del trattamento CIGS, a seguito di contratti di solidarietà difensivi stipulati in data successiva al 31/10/1997, i quali non contengano nelle premesse il preciso riferimento all’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie impegnate per tale finalità;
che hanno inoltrato le relative istanze alle competenti strutture entro il 31/12/2002.
La materia tuttavia, è stato oggetto di ulteriori e successivi approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
È emerso, infatti, che sarebbero rimaste escluse dall’agevolazione in oggetto le istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2002, sulla base di contratti di solidarietà comunque stipulati entro la medesima data.
Inoltre, giacché per la presentazione delle istanze di solidarietà non è previsto alcun termine, per motivi connessi con gli adempimenti istruttori, talvolta, la decretazione non ha potuto seguire uno stretto ordine cronologico. Conseguentemente alcune istanze, anche se presentate entro la già citata data, sono state oggetto di decretazione in un momento successivo.
Considerato che la disposizione di cui all’art. 6 comma 4 della legge 28 novembre 1996, n. 608 è una norma a regime, è apparso così opportuno sanare le situazioni sopra descritte.
A tal fine, in linea con gli indirizzi ministeriali, é possibile corrispondere i benefici previsti dalla normativa di cui trattasi per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/10/1997, comunque stipulati entro il 31/12/2002.1. Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro.
Come in più riprese precisato, la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.
Ai fini dell’ammissione al beneficio, si richiamano preliminarmente le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari ed, in particolare si ricorda che, stante il significativo arco temporale interessato, nell’ipotesi di aziende cessate, la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.
Appare utile, altresì, rammentare che la riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento (1).
La Sede competente - accertata sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei nuovi criteri sopra illustrati - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608".
Giacché il periodo di ammissione al beneficio é già scaduto, il predetto codice sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 con la quale viene operato il conguaglio.
Più ampio periodo di validità potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.2. Compilazione delle denunce contributive DM10/2.
L'importo delle riduzioni contributive spettanti, per i quali dovrà essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione, dovrà essere riportato su un separato rigo del quadro "D" del DM10/2 preceduto dal previsto codice "L508" e dalla dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96".
Per la restituzione degli importi connessi ad agevolazioni contributive, alternative con i predetti benefici, dovranno essere utilizzati i previsti codici da indicare in uno dei righi dei quadri "B-C" del DM10/2:Codici
Significato
M183
REST. SGR. UNICO DM 5.8.94 (per lo sgravio fino al mese di novembre 1997)
M184
REST. SGR. TOTALE ANNUALE INCENTIVANTE (assunti fino al 30/11/1997)
M195
REST. SGR. ex L.449/97 per lo sgravio capitario (da 1/12/1997)
M203
REST. SGR INCENTIVANTE. ANNUALE ex L. 449/1997 (assunti da 12/97 a 12/99)
M204
REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex L. 448/1998 (assunti anni 1999-2000-2001)
M207
REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002)
M186
DIFFERENZE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (diverse dalla F.O.S.)
Per le operazioni di recupero i datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive.
Detta procedura dovrà essere necessariamente utilizzata per le aziende cessate.
Le operazioni di conguaglio sul DM10/2 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (2).
Al fine di attivare da parte delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione dei DM10/2 provvederà a memorizzare, nell'archivio delle segnalazioni, le denunce che presentano il codice “L508" per la relativa consultazione.
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(1) Fa eccezione la fiscalizzazione degli oneri sociali che rimane compatibile limitatamente ai mesi di novembre e dicembre 1997.
(2) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.