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Decreto direttoriale 25 marzo 2004
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Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 25 marzo 2004
GU 75 del 30/03/2004IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento del tesoro
( Vista...)
Decreta:Art. 1.
1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2003 le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.
2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.
3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.Art. 2.
1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.
2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.
3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.