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Circolare INPS n. 120 del 09.11.2006
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Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA), per la riscossione dei contributi associativi, dovuti dai propri iscritti, sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223
Circolare INPS n. 120 del 09.11.2006SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della CNA sulle prestazioni temporanee
In data 13 luglio 2006 il Presidente dell’INPS, ha sottoscritto una convenzione con la CNA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 (vedi all.1).
Si illustrano, di seguito, i punti utili all’applicazione della convenzione in oggetto.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sui sussidi per lavori socialmente utili possono versare i contributi sindacali a favore della CNA mediante trattenuta sulle indennità predette.
La delega sottoscritta dal lavoratore, deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo della CNA è 2501.
Per consentire all’Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro dovrà indicare all’atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo dell’Organizzazione Sindacale cui è destinato il contributo associativo, nonché la misura percentuale delle stesse.
Le deleghe dovranno essere conservate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
La delega, deve essere contestuale alla domanda di prestazione. Essa esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Le sedi INPS dovranno provvedere a fornire alle Organizzazioni le istruzioni in merito.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare la delega stessa.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti alla Organizzazione.
A tal proposito la CNA ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili).
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.
La CNA si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 6 della Convenzione allegata.
Le Sedi INPS metteranno a disposizione della CNA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.
Si precisa che l’Organizzazione aderente ha comunicato i seguenti dati:
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Sede Legale : Via Giuseppe Antonio Guattani, 13 - 00161 Roma.
Le rimesse oggetto della convenzione dovranno essere versate presso la SANPAOLO Filiale Roma 85 – Via Parigi , 9 - 00185 Roma - sul conto corrente, che verrà comunicato con successivo messaggio, intestato a CNA Confederazione Nazionale dell’artigianato.
La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni darà comunicazione, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, della disponibilità dei nuovi programmi e delle modalità operative da seguire per il loro utilizzo.ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/171 – per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/171 – per l'accreditamento alla CNA dei contributi sindacali sopra citati;
- GPA 11/171 – per la rilevazione del debito verso la CNA.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA 11/171, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione e all'imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla CNA, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti la rilevazione dei contributi sindacali in argomento e la definizione dei rapporti finanziari con la citata Organizzazione, si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA 11/171, GPA 25/171 e GPA 35/171 sopra indicati.Allegati in pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2