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Circolare INPS n. 121 del 10.11.2006
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Convenzione fra l’INPS e la Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI), per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 121 del 10.11.2006SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla FAPI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il sistema di cui al modello DM 10
In data 28 settembre 2006 il Presidente dell’INPS, Avv. Gian Paolo Sassi, ha sottoscritto una convenzione con la Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI), per la riscossione tramite il sistema di cui al mod. DM10, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese alla stessa aderenti.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.1. Il contributo di assistenza contrattuale è a carico delle aziende aderenti alla FAPI;
Esso sarà indicato dalle stesse sul mod. DM10/2 e versato unitamente ai contributi obbligatori da versare all’INPS a mezzo del mod. F24.
La FAPI provvederà, per la parte di propria competenza, a rendere note alle aziende le modalità di evidenziazione, sui predetti moduli di denuncia contributiva DM 10/2, degli importi relativi ai contributi di assistenza contrattuale, importi che si sommano alle altre partite dovute all’INPS e rientrano nelle operazioni di conguaglio con gli eventuali importi a debito dello stesso Istituto.
2. L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo di denuncia. Tuttavia qualora il contribuente non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed assistenziali, e solo l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di assistenza contrattuale in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.
3. E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità, dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia in generale nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra la FAPI e le imprese interessate.
4. L’importo della spesa che la FAPI dovrà rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5 febbraio 2002, nella misura di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per singolo DM.
5. In base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, alla FAPI somme pari agli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce contributive elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.
Contestualmente, le Strutture periferiche dell’INPS forniranno alla FAPI – Federazione Artigiani Pensionati Italiani – con sede in Via Veturia, 45 – 00181 Roma, - una distinta delle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con le specifiche di cui all’art. 6 della allegata convenzione.
Le rimesse oggetto della convenzione dovranno essere versate presso la BANCA POPOLARE ITALIANA - Filiale di Gualtieri Sicamino' (ME) sul conto corrente, che verrà comunicato con successivo messaggio, intestato alla Federazione Artigiani Pensionati Italiani.
6. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2006. La richiesta di rinnovo annuale da parte della FAPI dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
Circa le modalità di esposizione dei dati sulla denuncia di mod. DM 10/2 si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle aziende aderenti alla FAPI, a cui è attribuito il codice importo di nuova istituzione “W512”.
Sui modelli DM10/2 le aziende dovranno esporre in uno dei righi in bianco del quadro B/C, il codice "W512" avente il significato di "Ass. Contr. FAPI" e nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" il relativo importo da versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale.
Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con il citato codice “W512”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile del saldo della citata denuncia di modello DM10/2, al conto GPA 25/180.
Per la movimentabilità di detto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento “95”.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso la FAPI, l’Ufficio competente per la contabilità effettua la seguente scrittura in P.D.:
GPA 35/180 a GPA 11/180
Per un importo pari a quello evidenziato nel saldo del citato conto GPA 25/180.
Pertanto i saldi dei conti GPA 35/180 e GPA 25/180 devono costantemente concordare.
La procedura DM provvede ad emettere in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Copia di detta distinta deve essere inviata, come già precisato al precedente punto 5. della presente circolare, alla FAPI contestualmente al versamento delle somme ad essa spettanti; una copia deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità ed una copia deve rimanere agli atti del competente Ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla suddetta Associazione nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6 della Convenzione in oggetto.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/180, al quale dovranno essere addebitate, altresì, in contropartita dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025, le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso, rispettivamente a titolo di rimborso spese e dell’IVA relativa, per l’effettuazione del servizio in argomento.
L’eventuale saldo del suddetto conto GPA 11/180, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei modd. DM 10/2 riscossi, le Sedi devono predisporre e trasmettere alla FAPI apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi, relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende di cui sopra, l’ammontare delle somme corrisposte nonché l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenuto sui contributi riscossi.
Qualora i contributi in argomento risultino indicati in modd. DM 10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, dovranno essere eseguiti i previsti adempimenti ai fini dell’attuazione di quanto precisato al punto 2) della presente circolare.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i sopracitati conti GPA 11/180, GPA 25/180 e GPA 35/180, di nuova istituzione.Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2