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Circolare INPS n. 124 del 10.11.2006
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Rivalutazione della retribuzione pensionabile per i periodi precedenti il 1° maggio 1968. Nuovi criteri applicativi. Sentenze Corte di Cassazione S.U. nn. 2041, 2042 e 2043 del 31 gennaio 2006
Circolare INPS n. 124 del 10.11.2006SOMMARIO: Rivalutazione della retribuzione pensionabile ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 297/1982 per periodi anteriori al 1°maggio 1968. Applicazione della tabella C allegata al D.P.R. n. 488/1968, sostituita dalla tabella E allegata al decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537. Liquidazione e ricostituzione pensioni
1- PREMESSA
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nell’introdurre il sistema di calcolo delle pensioni in forma retributiva che si basa su due elementi, l’anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile, ha stabilito, al sesto comma dell’articolo 5 che, per i periodi anteriori al 1968, per i quali non si dispone degli effettivi valori retributivi ma unicamente degli importi contributivi, la retribuzione pensionabile deve essere determinata utilizzando la Tabella C allegata allo stesso D.P.R. n. 488, tabella nella quale, in relazione all’importo del contributo settimanale, viene fissata la retribuzione settimanale corrispondente, tenendo conto delle classi di contribuzione vigenti dal 1968 in poi.
Per le pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, l’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha introdotto la rivalutazione delle retribuzioni che concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile, in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
Dopo l’introduzione del meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni pregresse non si è ritenuto possibile continuare ad utilizzare la tabella C per l’individuazione delle retribuzioni relative ad anni precedenti al 1968.
Ciò nella considerazione che la Tabella C ha in sostanza realizzato una rivalutazione al 1968 del valore retributivo dei contributi versati in epoche precedenti al 1968, epoche nelle quali vigevano tabelle con minor numero di classi di contribuzione corrispondenti a retribuzioni di importo anche notevolmente inferiore.
Tenuto conto delle implicazioni connesse all’utilizzazione della Tabella C per gli anni pregressi, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 253 dell’8 novembre 1982, ha approvato le tabelle da utilizzare, per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1982, in sostituzione della citata Tabella C, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 1968 nei casi in cui debba essere rilevata dagli importi contributivi.
Il criterio adottato dall’Istituto ha dato luogo a un contenzioso che ha visto per lungo tempo l’Istituto soccombente.2- Evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale
2.1 - Sentenza n. 3194 del 4 marzo 2003
Con sentenza n. 3194 del 4 marzo 2003, la Corte di Cassazione, confermando l’orientamento espresso in precedenti pronunce (Cass. 15615 e 13532 del 2001 e 15349 del 2002), aveva affermato che, in seguito all’introduzione del sistema di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982, “non può ritenersi abrogato, neanche tacitamente, oppure applicabile solo per le retribuzioni corrisposte dopo l’entrata in vigore della riforma del 1968, il criterio di determinazione della retribuzione basato sull’utilizzazione della tabella C (come sostituita dalla successiva tabella E). Né vi sono sufficienti ragioni per ritenere che, in caso di determinazione della retribuzione a mezzo di detta tabella, la rivalutazione debba decorrere solo dal 1968, pur tenendo presente che la tabella fornisce, almeno in rapporto ai periodi paga meno prossimi, valori retributivi superiori a quelli reali”. (sentenza Cass. n. 3194 del 2003, p. 10)
“La legge del 1982 - aveva argomentato la Corte -ha modificato i criteri di computo della retribuzione pensionabile inserendosi in un preesistente sistema di determinazione delle pensioni secondo i criteri retributivi. E’ rimasta, quindi, in vigore la previgente normativa per la parte relativa all’accertamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori”.
Stante la non incompatibilità del criterio di determinazione delle retribuzioni mediante la Tabella C e del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile previsto dall’articolo 3 della legge n. 297del 1982, la Corte ne aveva ammesso l’applicazione concorrente “anche in caso di retribuzioni corrisposte in anni anteriori al 1968 e prese in considerazione per il calcolo di pensioni liquidate a norma dell’articolo 3 legge 29 maggio 1982 n. 297.”2.2 - Sentenza della Corte di Cassazione n. 15879 del 14 agosto 2004
Con la Sentenza n. 15879 del 14 agosto 2004 la Suprema Corte ha modificato il proprio orientamento sottolineando come l’interpretazione accolta nelle precedenti pronunce conducesse, nella materia oggetto della controversia, a risultati abnormi.
La Corte ha rilevato che “il problema interpretativo non è di abrogazione o meno della norma più antica dalla più recente, ma di corretta interpretazione del contenuto della Tabella C” (…)”e quindi, di coordinamento di questa norma con quella successiva”.
La Tabella C - è osservato in sentenza - “indica il valore monetario, aggiornato al 1968, della retribuzione settimanale per gli anni precedenti, corrispondente alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso”.
Consegue che, almeno per i periodi paga meno prossimi al 1968, essa fornisce valori retributivi superiori a quelli reali, realizzandone, di fatto una rivalutazione.
Pertanto, nella considerazione che “al sesto comma dell’articolo 5 del D.P.R. n. 488/1968 ed all’undicesimo comma dell’articolo 3 della legge n. 297 del 1982 sottende la medesima ratio (e cioè la rivalutazione delle retribuzioni da porre a base del calcolo della pensione per evitare gli effetti della svalutazione monetaria), la Corte è pervenuta alla conclusione che “per i periodi anteriori all’entrata in vigore del D.P.R. n. 488 del 1968 i due meccanismi di rivalutazione non possono essere applicati congiuntamente, pena un abnorme effetto moltiplicativo della rivalutazione in contrasto con la ratio che li ispira.”
Ha dunque precisato che “in caso di determinazione tabellare dei redditi anteriori al 1968, la corretta applicazione delle due norme postula che il reddito settimanale di cui alla tabella sia aggiornato secondo le variazioni dell’indice ISTAT tra il 1968 e l’anno anteriore al pensionamento”.
La Cassazione ha concluso il proprio percorso logico ribadendo che “nell’applicazione della rivalutazione della media della retribuzione settimanale, prevista dall’articolo 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982, per gli anni precedenti al 1968, deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione”.2.3 Sentenze Cassazione S.U. n. 2041, n. 2042 e n. 2043 del 31 gennaio 2006.
Con le sentenze n. 2041, n. 2042 e n. 2043 del 31 gennaio 2006, pronunciate a Sezioni Unite, la Corte risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della Sezione Lavoro, ha confermato l’orientamento assunto con la sentenza n. 15879 del 14 agosto 2004 ed ha disatteso il contrario convincimento espresso in precedenti pronunce. (Cass. n. 3194 del 4 marzo 2003, Cass. n. 13532 del 30 ottobre 2001; Cass. n. 5686 del 9 giugno 1998).
A composizione del suddetto contrasto , la Suprema Corte ha dettato il seguente principio di diritto:
“La tabella C allegata al DPR n. 468/1968 (integrata dalla Tabella E che la ha sostituita ai sensi del 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la l. 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell’applicazione, ai sensi dell’articolo 3 comma 11 della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione”.3- Nuovi criteri applicativi.
Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione, può affermarsi che la tabella C non sia stata abrogata per effetto dell’introduzione del sistema di rivalutazione della retribuzione pensionabile di cui all’undicesimo comma dell’articolo 3 della legge n. 297 del 1982.
Risultando incompatibile con tale posizione, l’utilizzo di criteri di determinazione della retribuzione pensionabile diversi da quelli prescritti dal legislatore del 1968, l’Istituto ha ritenuto opportuno rendere inoperanti le tabelle utilizzate, in sostituzione della citata tabella C, per il calcolo delle pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 1968.
Con deliberazione n. 231 del 26 luglio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto revocato la delibera n. 253 del 18 novembre 1982 con cui le predette tabelle sono state adottate dall’Istituto.
Ne consegue che non sono più operanti i criteri applicativi forniti con circolare n. 60083 A.G.O. – n. 2515 S.A./2, lettera B) punto 1), del 4 gennaio 1983.
Con la presente circolare, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, si forniscono i nuovi criteri per l’applicazione della rivalutazione di cui all’articolo 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982 per periodi anteriori al 1°maggio 1968.
Ai fini del calcolo delle pensioni, comprese quelle supplementari, qualora nel periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile siano compresi i periodi per i quali non si dispone degli effettivi valori retributivi ma degli importi contributivi, cioè per periodi fino al 30 aprile 1968, la corrispondente retribuzione è determinata ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, utilizzando la “tabella C” allegata allo stesso decreto (tabella successivamente sostituita dalla “tabella E” allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537).
La predetta tabella C consente di determinare la retribuzione da imputare all’anno al quale si riferiscono i contributi versati.
Sulle retribuzioni desunte dall’anzidetta tabella C, la rivalutazione di cui all’undicesimo comma dell’articolo 3 della legge n. 297 del 1982 va, poi, operata in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT tra il 1968 e l’anno precedente la decorrenza della pensione.
Pertanto, nell’applicazione della predetta rivalutazione,seguendo il criterio applicativo dettato dalla Suprema Corte, deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968, anno nel quale le retribuzioni pregresse sono state attualizzate, e non all’anno di effettiva percezione delle stesse.
Ciò al fine di evitare che le retribuzioni riferite ad anni precedenti il 1968, e già attualizzate a tale anno per effetto della tabella C, siano interessate da una doppia rivalutazione.4. Efficacia temporale dei nuovi criteri
Le pensioni, comprese le pensioni supplementari, da liquidare a carico del Fondo pensioni Lavoratori dipendenti, nonché quelle da liquidare a carico gestioni speciali dei lavoratori autonomi a norma dell’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (se comprensive di periodi da lavoro dipendente anteriori al 1°maggio 1968 utili per il calcolo della retribuzione pensionabile), debbono essere calcolate secondo i criteri sopra delineati.
Le pensioni già liquidate secondo i criteri enunciati con la citata circolare n. 60083 del 4 gennaio 1983 devono essere ricalcolate secondo i nuovi criteri.
Al solo fine di consentire una ricognizione delle pensioni interessate dal ricalcolo è richiesta la presentazione di apposita domanda presso le sedi di competenza.
Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei nuovi criteri applicativi.
I relativi arretrati devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria decennale, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato.
In tal caso, infatti, i predetti arretrati sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.
Del pari devono essere definite, tenendo conto della statuizione della Suprema Corte, le controversie giudiziali in corso.
Con successivo messaggio verrà comunicato l’aggiornamento delle procedure di calcolo.