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Circolare INPS n. 132 del 16.11.2006
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Istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 132 del 16.11.2006SOMMARIO: Il D.M. 178/2005, in attuazione dell’art. 2, co. 28 della l. 662/1996, ha istituito uno specifico fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A. Si forniscono le istruzioni per il versamento del contributo ordinario di finanziamento del fondo
1. QUADRO NORMATIVO
Per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende ed enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (allegato 1), prevede, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.1.1) Il Decreto Ministeriale n. 477/1997
Il Decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 (allegato 2), nel delineare i principi e i criteri generali di attuazione delle politiche previste dalla legge 662/1996, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione di principi e criteri direttivi specifici per la costituzione, nel proprio ambito di riferimento, di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.1.2) Il contratto collettivo
Con l’accordo del 28 luglio 2001, sottoscritto da Poste italiane S.p.A. con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.”, al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("esuberi") nell’ambito e in connessione col processo di riorganizzazione di Poste Italiane S.p.A.1.3) Il Decreto di attuazione
In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 477/1997 e dell’accordo del 28 luglio 2001, con il decreto interministeriale 1 luglio 2005 n. 178 (G.U. n 208 del 7 settembre 2005), è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo (allegato 3).1.3.1) Ambito di applicazione del Regolamento
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente da Poste italiane S.p.A.
Sono in corso approfondimenti volti a stabilire se e in che misura la disciplina del Fondo si applica al personale dirigente e alle società controllate da Poste Italiane S.p.A.2. CARATTERISTICHE DEL FONDO
2.1) Amministrazione
Il Fondo, che ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, è gestito da un "Comitato amministratore".
In data 2 marzo 2006 il Comitato si è regolarmente insediato; per la sua composizione, la durata delle cariche, i compiti e quant'altro, si rimanda al Regolamento allegato.2.2) Finalità
Il Fondo, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di fornire uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.2.3) Prestazioni a carico del Fondo
Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
b) in via straordinaria:
all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa, altresì, la correlata contribuzione figurativa, di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.2.4) Finanziamento
A decorrere dall’ 1/11/2006,[i] le prestazioni del Fondo sono finanziate da un:
- contributo ordinario;
per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. con contratto a tempo indeterminato (con la riserva sopra accennata per i dirigenti); eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
- contributo addizionale;
in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%; l’aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro; la misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l’aliquota alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato;
- contributo straordinario;
per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 2, co. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno.2.5) Scadenza
Il Fondo ha durata fino al 31 agosto 2015.[ii]3. Adempimenti procedurali
3.1) Codifica Azienda
Fino a quando non sarà sciolta la riserva di cui al par. 1.3.1) il contributo ordinario sarà versato solo da Poste italiane S.p.A. e con esclusione del personale dirigente.
Poste Italiane S.p.A. denuncerà il contributo ordinario avvalendosi della posizione contributiva già attiva presso la direzione subprovinciale di Roma Eur; tale posizione dovrà essere contraddistinta, a decorrere dal 1/11/2006, dal codice di autorizzazione "3R”, che assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A”.3.2) Modalità di compilazione del DM10/2
Ai fini del versamento del contributo ordinario, Poste italiane S.p.A si atterrà alle seguenti modalità:
calcolerà, secondo le modalità illustrate al punto 2.4), l’ammontare del contributo ordinario dovuto;
riporterà il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. ord. DM Fondo di solidarietà Poste italiane" e dal codice di nuova istituzione "M111";
nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" indicherà rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
Con successive circolari verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale ed alla contribuzione figurativa correlata agli assegni straordinari per il sostegno al reddito.4. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà di che trattasi è stata istituita la seguente Gestione:
PI - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale di “Poste Italiane S.p.A.” – Art. 1, comma 1, del D.I. n. 178/2005 in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata "PIR - Gestione assicurativa a ripartizione".
Per la rilevazione del contributo ordinario (0,50%), dovuto da Poste Italiane S.p.A. per il finanziamento di detto Fondo ed evidenziato nel DM 10/2 secondo le modalità illustrate nel precedente punto 3.2), sono stati istituiti i conti PIR 21/170 e PIR 21/110 relativi, rispettivamente, al contributo di competenza dell'anno in corso e al contributo di competenza degli anni precedenti.
Riguardo alla rilevazione contabile degli altri proventi e degli oneri, oggetto di trattazione nelle parti precedenti della presente circolare, saranno fornite le necessarie istruzioni al momento in cui saranno emanate le relative disposizioni operative.
Nell’allegato n. 4 vengono riportati i sopracitati conti PIR 21/110 e PIR 21/170.Allegati in formato pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4