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Circolare INPS n. 134 del 23.11.2006
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Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP) per la riscossione dei contributi associativi su pensioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 octies legge 11.8.72 n. 485. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 134 del 23.11.2006SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ AILP per la riscossione dei contributi associativi su pensioni
In data 8 giugno 2006 il Presidente dell'Istituto, ha sottoscritto la convenzione (v. allegato 1) con l'Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati (AILP) nella persona del Segretario Generale, Michele Beverelli, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. Di seguito si chiariscono i punti più significativi della convenzione:
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.
L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. Per rispondere ad una esigenza di trasparenza riprende letteralmente il contenuto dell’articolo 23 octies della legge 11/8/72, n. 485: hanno diritto, infatti, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.
L’articolo 2 dispone che la delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/03. La delega dovrà essere controfirmata dal responsabile locale dell’ AILP.
A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali dell’ AILP.DECORRENZA DELLA DELEGA.
L’articolo 3 prevede che la nuova delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia entro tre mesi dalla loro presentazione.
Pertanto le deleghe rilasciate da persone già titolari di pensione, devono essere presentate da parte dell’AILP alla Struttura dell’INPS che ha in carico la pensione stessa e produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione.
Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS all’AILP con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.
Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio ciascuna Struttura periferica consegnerà alla struttura locale dell’AILP:
1. l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate riferito alle deleghe presentate nel trimestre precedente. Per le deleghe non attivate dovrà essere precisato il motivo della mancata attivazione;
2. l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione;
3. l’elenco di coloro che hanno presentato revoca.DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.
Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.
E’ comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica procederà all'acquisizione della revoca, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.
Rispetto alle convenzioni precedenti, è stata apportata una modifica all'art.3 della convenzione che riguarda le revoche che pervengono direttamente all'INPS: per queste infatti non sussiste più, per la Struttura, l'obbligo di avvisare l'Organizzazione sindacale della comunicazione di revoca, preventivamente all'acquisizione della revoca stessa.MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e la AILP.ESONERO DA RESPONSABILITA'.
Con l'articolo 10 della convenzione, l’AILP esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l’AILP si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.RAPPORTI A LIVELLO LOCALE.
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche dell’AILP, saranno intrattenuti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza, al quale i Rappresentanti dell’AILP dovranno fare riferimento per risolvere ogni eventuale problematica.
I problemi che non trovino soluzione in tale sede, saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e delle strutture nazionali dell’AILP.CODICE INPS
Il codice INPS assegnato all’ AILP è il seguente: B5.ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell’ AILP sono stati istituiti i seguenti conti:
GPA 25/173 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
GPA 27/173 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/173 dovrà, naturalmente, essere movimentato a partire dall’esercizio 2007.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente da questa Direzione Generale.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2