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Circolare INPS n. 138 del 28.11.2006
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Applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale tra i 25 Stati dell’Unione europea e la Confederazione svizzera. Applicazione della regolamentazione comunitaria tra i 25 Stati dell’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia
Circolare INPS n. 138 del 28.11.2006SOMMARIO: Premessa - Parte I: 1. Protocollo all’accordo sulla libera circolazione delle persone con la Confederazione svizzera. 2. Determinazione della legislazione applicabile. 3. Riesame delle domande di pensione - Parte II: 1. Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico Europeo dei 10 Stati che hanno aderito all’Unione europea dal 1° maggio 2004. 2. Riesame delle domande di pensione - Parte III: Applicazione del regolamento (CE) n. 1399/99, relativo alle prestazioni orfanili
Premessa:
A seguito dell’entrata in vigore degli accordi con i quali la Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia ed Ungheria partecipano:
- all’accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei 15 Stati membri e la Confederazione svizzera, stipulato il 21 giugno 1999;
- all’accordo dello Spazio Economico Europeo, stipulato il 2 maggio 1992;
la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale è applicabile tra tutti i 25 Stati membri dell’Unione europea e la Confederazione svizzera. Tale regolamentazione è applicabile, inoltre, tra i 25 Stati dell’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
Con la presente circolare si forniscono le relative informazioni e disposizioni.Parte I
1. Protocollo all’accordo sulla libera circolazione delle persone con la Confederazione svizzera.
L’accordo con la Confederazione svizzera in materia di libera circolazione delle persone, già in vigore dal 1° giugno 2002, si applica, a decorrere dal 1° aprile 2006, a tutti gli attuali 25 Stati membri della Comunità.
Pertanto devono intendersi modificate, a decorrere dal 1° aprile 2006, le disposizioni della parte n. 2, punto 2.1, del messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004.
Al riguardo occorre tenere presente, infatti, che con la decisione del 27 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 89 del 28 marzo 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il protocollo all’accordo in materia di libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera.
Il protocollo, firmato il 26 ottobre 2004, prevede la partecipazione all’accordo sulla libera circolazione, in qualità di parti contraenti, dei 10 Nuovi Stati Membri (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia ed Ungheria).
Ne consegue che le disposizioni del regolamento C.E.E. n. 1408 del 14 giugno 1971 e del regolamento CEE n. 574 del 21 marzo 1972, e successive modifiche e del regolamento (CE) n. 1399/99, riguardante le prestazioni orfanili, (risultanti dalla decisione n. 2/2003 del Comitato Misto UE/Svizzera, del 15 luglio 2003), nonché le disposizioni applicative impartite con la circolare n. 118 del 25 giugno 2002 sono applicabili, dal 1° aprile 2006, ai rapporti tra i 25 Stati membri dell’Unione europea e la Confederazione svizzera.
Invece non sono tuttora applicabili, in quanto non ancora inserite nell’accordo sulla libera circolazione delle persone, le disposizioni dei regolamenti comunitari e le decisioni della Commissione amministrativa non menzionati nella citata decisione del Comitato Misto UE/Svizzera n. 2/2003, ed in particolare il regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003 (vedi circolare n. 118 del 1° luglio 2003 nonché i relativi messaggi) ed il regolamento (CE) n. 647 del 13 aprile 2005, come indicato al punto 5 della circolare n. 10 del 30 gennaio 2006.
Si sottolinea che, secondo quanto precisato con la circolare n. 118/2002, l’Accordo non si applica nei confronti dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia: restano, quindi, esclusi dall’ambito dell’applicazione dell’accordo i cittadini e i territori di questi tre Stati.2. Determinazione della legislazione applicabile.
Ovviamente, a decorrere dal 1° aprile 2006, anche le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71 concernenti la determinazione della legislazione applicabile (articoli compresi tra il 13 ed il 17 bis) trovano applicazione tra i 25 Stati dell’Unione europea e la Svizzera.
Si ricorda che la competenza alla trattazione delle domande di determinazione della legislazione applicabile presentate, in base all’articolo 17, da coloro che svolgono temporaneamente la loro attività in Italia e in Svizzera, non ha subito alcuna variazione in applicazione del regolamento (CE) n. 77/2005 (vedi messaggio n. 4547 del 8 febbraio 2005) in quanto non risulta, fino ad oggi, alcuna decisione adottata al riguardo dal comitato misto. Tali domande continuano ad essere trattate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Si ritiene opportuno chiarire che, sia in base all’accordo con la Svizzera in vigore dal 1° giugno 2002 che in base al protocollo all’accordo in vigore dal 1° aprile 2006, considerato quanto disposto al punto 5 della circolare n. 118/2002 e al punto 1 della circolare n. 39/2006 i soggetti che svolgono simultaneamente attività
- come lavoratore autonomo in Svizzera e come lavoratore dipendente in Italia ed i soggetti che, viceversa, svolgono simultaneamente attività
- come lavoratore dipendente in Svizzera e come lavoratore autonomo in Italia sono sottoposti sia alla legislazione italiana che a quella svizzera. Pertanto per questi lavoratori vige l’obbligo del versamento dei contributi sociali per le attività rispettivamente esercitate in ciascuno dei due Stati, sia in base alla legislazione previdenziale svizzera che a quella italiana.3. Riesame delle domande di pensione.
Per quanto concerne le domande di pensione già definite o in corso di trattazione alla data del 1° aprile 2006, data di entrata in vigore del protocollo all’accordo con la Svizzera, dovranno essere applicati i criteri di cui al punto 8 della più volte citata circolare n. 118/2002, ovviamente con riferimento alla suddetta data del 1° aprile 2006.Parte II
1. Accordo sulla partecipazione allo Spazio Economico Europeo dei 10 Stati che hanno aderito all’Unione europea dal 1° maggio 2004.
Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, con decisione del 6 dicembre 2005, pubblicata sulla GUUE L 149 del 2 giugno 2006, l’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.
Occorre, peraltro, tenere presente che con decisione del Consiglio del 30 marzo 2004, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 29 aprile 2004, era stata già concordata l’applicazione provvisoria, dal 1° maggio 2004, dell’accordo per l’allargamento del SEE.
A decorrere dal 1° maggio 2004, dunque, i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, come modificati in data anteriore al 1° novembre 2002, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per i lavoratori migranti, le disposizioni amministrative ed operative emanate da questo Istituto in merito alla determinazione della legislazione applicabile ed in materia pensionistica, oltre ad essere in vigore tra i 15 Stati facenti parte dell’Unione europea al 30 aprile 2004, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, sono in vigore anche nei confronti dei 10 Stati di ultima adesione all’Unione europea.
In conseguenza devono intendersi modificate, a decorrere dal 1° maggio 2004, le disposizioni del messaggio n. 13887/2004, punto 2.2 .
Si ritiene opportuno rammentare che il regolamento (CE) n. 859/2003 ed il regolamento (CE) n. 647/2005 non sono attualmente applicabili nei confronti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Viceversa, le disposizioni del regolamento (CE) n. 77/2005, a seguito di modifica dell’Allegato VI dell’Accordo SEE sulla sicurezza sociale, sono state inserite tra le disposizioni che si applicano ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia (messaggio n. 38623/2005). Pertanto, la competenza alla determinazione della legislazione applicabile nei casi previsti dalle disposizioni dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71 spetta alla Direzione Regionale Umbria, per Islanda e Liechtenstein, ed alla Direzione Regionale Toscana, per la Norvegia.2. Riesame delle domande di pensione.
Per quanto concerne le domande di pensione già definite o in corso di trattazione alla data del 1° maggio 2004, data di entrata in vigore dell’accordo, si applicheranno, analogamente a quanto indicato al punto 3 della Parte I, i criteri di cui al punto 8 della circolare n. 118/2002, ovviamente con riferimento alla suddetta data del 1° maggio 2004.Parte III
Applicazione del regolamento (CE) n. 1399/99, relativo alle prestazioni orfanili.
Dall’esame delle disposizioni sin qui emanate (v. circolare n. 36 del 15 febbraio 2000 e messaggio n. 5700 del 23 febbraio 2006) in materia di prestazioni orfanili e delle istruzioni sopra riportate in merito alla partecipazione dei 10 nuovi Stati Membri all’accordo con la Svizzera ed all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, si possono dedurre le differenti decorrenze con le quali deve essere applicato il Reg. 1399/99 nei confronti degli Stati Membri, della Svizzera, nonché dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, schematizzate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare.
Restano confermate, in ciascuna delle ipotesi indicate nell’ allegato, le disposizioni di cui al punto 1 della citata circolare n. 36/2000, in base alle quali le pensioni orfanili continuano ad essere erogate secondo la normativa previgente al regolamento n.1399/99, nei casi in cui sono fatti valere periodi assicurativi in uno degli Stati U.E. la cui legislazione prevede per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni speciali. Tali Stati, riportati nella circolare n. 36, sono indicati nell’allegato VIII del regolamento n. 1408/71, che non è stato modificato.ALLEGATO
Decorrenze
Stati ai quali si applica il regolamento n. 1399/99
Dal 1.10.1999
Tra i 15 Stati U.E. (1)
Dal 1.2. 2000
Tra i 15 Stati U.E. e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia
Dal 1.6.2002
Tra i 15 Stati U.E. e la Svizzera
Dal 1.5.2004
Tra i 25 Stati U.E. (2) e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia
Dal 1.4.2006
Tra i 25 Stati U.E. e la Svizzera
(1) I 15 Stati membri dell’Unione europea fino al 30 aprile 2004 sono: Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia e Svezia.
(2) I 25 Stati membri dell’Unione europea dal 1° maggio 2004 sono i 15 Stati indicati alla nota n. 1, la Repubblica ceca, la Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria.