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Circolare INPS n. 141 del 06.12.2006
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Contratto collettivo nazionale per il settore elettrico 18.7.2006. Corresponsione “una tantum” e di un EDR mensile per il rinnovo contrattuale. Ricalcolo delle prestazioni di malattia, di maternità, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Circolare INPS n. 141 del 06.12.2006SOMMARIO: Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori elettrici del 18.7.2006 sono valutabili pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori elettrici del 18 luglio 2006 ha previsto, tra l'altro, la corresponsione (v. punto 7 della “DICHIARAZIONI A VERBALE”, parte integrante dell’art. 35 del CCNL, allegato in stralcio), a favore dei lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto stesso (1° luglio 2006), di un importo forfettario per le quote spettanti (v. tabella allegata), da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre 2006.
E’ altresì previsto, al punto 8 della suddetta “DICHIARAZIONI A VERBALE”, la corresponsione di un EDR per il rinnovo contrattuale. Tale incremento, che riveste natura di elemento distinto della retribuzione, viene corrisposto per 6 mensilità - dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2006 - ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2006 in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. Le modalità di erogazione sono quelle dell’ “una tantum”. Solo dal 1° luglio 2006 tale emolumento diventa parte integrante del minimo tabellare.
Ai fini di cui sopra, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
Gli importi dell’ “una tantum”, riferibile al periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, nonché dell’ “EDR rinnovo contrattuale” per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e sono stati quantificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.
L’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono invece utili ai fini della maturazione dell’una tantum e dell’ EDR rinnovo contrattuale le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nei periodi considerati (rispettivamente 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 e 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006), che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione a carico delle aziende.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli emolumenti in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n. 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati in relazione all’ “una tantum” tra i mesi di agosto 2005 e gennaio 2006 e per l’ “EDR” tra i mesi di febbraio 2006 e luglio 2006 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Sempre per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternità, si ricorda che le operazioni di riliquidazione in questione, vanno effettuate entro il termine di prescrizione (annuale) vigente nella materia, termine che decorre da quando la prestazione è dovuta, e cioè, nella fattispecie, dalla data di stipulazione del contratto di cui trattasi che ha previsto la corresponsione degli emolumenti di cui trattasi.
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, eventualmente erogate nell’ambito dei periodi (1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 e 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006) cui si riferiscono le spettanze degli importi in questione, devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 58 del 5 marzo 1991.
Resta fermo che le quote di “una tantum” e di “EDR rinnovo contrattuale” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 26 del 14/2/2005 e circ. n. 21 del 13/2/2006) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, poi, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.